Corte d'Appello Milano, sentenza 01/10/2024, n. 2573

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 01/10/2024, n. 2573
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 2573
Data del deposito : 1 ottobre 2024

Testo completo

N. 1794/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 20.6.2023 da
VI MA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Grattagliano Filippo, con elezione di domicilio in Piazza Sant'Antonio, 24 70043 Monopoli, presso e nello studio del difensore;

appellante
CONTRO
RA SPV s.r.l. (C.F. 05332370260), in persona della procuratrice speciale IN VA
S.p.A. (C.F. 04171000260), e TS BANK MUTUI S.P.A. (C.F. 08226630153), con il patrocinio degli avv. De Crescenzo Enrico e De Crescenzo Francesco ([...]), con elezione di domicilio in Via San Maurilio 20, Milano, presso e nello studio dell'avv. De
Crescenzo Enrico;
appellate
VI VA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina
Adamo (C.F. [...]) del foro di Milano, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla
n. 3, presso la medesima elettivamente domiciliato;

terzo chiamato
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
1


CONCLUSIONI per MA VI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni eventuale contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in primo grado ed in questo atto d'appello, la nullità del contratto di mutuo ipotecario datato 21 maggio 2010 con n. di repertorio 13.405 stipulato tra la Banca CH NK UT S.P.A. e
l'odierno appellante, perché privo di causa e comunque perché stipulato in frode alla legge e in contrasto con norme imperative, in violazione degli artt. 1224, 1283, 1346, 1418 2^ co., 2967 e 821
c.c. artt. 5, 117 e 120 TUB, 112 c.p.c. nonché Dirett. 93/13 CEE e Delibera Cicr. del 9.2.2000;

PER L'EFFETTO: accertare e dichiarare che l'appellante MA IL non è debitore nei confronti di CH NK UT S.p.A. di nessuna somma in forza del contratto di mutuo stipulato, quanto meno al momento della notifica del Precetto;
condannare la suddetta Banca alla restituzione della somme versate e non dovute dal mutuatario, dunque le rate pagate comprensive di mora e spese di incasso, le spese per l'istruttoria, le somme a titolo di imposta per l'erogazione, le spese notarili, le spese assicurative e tutte le ulteriori indebitamente corrisposte perché relative al contratto di mutuo nullo in quanto privo di causa e/o perché contrario a norme imperative. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. costo vita, e interessi legali con decorrenza dal dì della domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo (eventualmente, compensare i crediti rispettivamente vantati);

SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: Accogliere le eccezioni di inadempimento esposte e comprovate in primo grado ed in grado d'appello dalla scrivente difesa, accertare dunque la responsabilità di
CH NK UT S.p.A., per violazione dei propri obblighi di legge, inclusa la buona fede e correttezza, ciò sia nella fase precontrattuale che in quella dell'esecuzione, dichiarare quindi il contratto di mutuo nullo e risolto ex tunc e per l'effetto condannare la mutuante a restituire tutte le somme versate per l'esecuzione del contratto, oltre interessi, e comunque a risarcire i danni morali subiti dal Sig. MA IL per non aver potuto condurre una vita dignitosa, che si chiede di quantificare in via equitativa ex art. 1226 c.c.(eventualmente, se tale somma risulti inferiore, portarla in compensazione);

IN SUBORDINE: Accertare e dichiarare la nullità, per tutti i motivi esposti in narrativa in primo grado oltre che con tale Atto d'Appello, delle clausole che pattuiscono, a danno del consumatore mutuatario, interessi usurari (oggettivi e/o soggettivi) in violazione di quanto disposto agli artt.
1815 c.c.
e 644 c.p. oltre che per la violazione delle norme di cui sopra, e, ritenuta l'illegittimità del
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regime di capitalizzazione composta, siccome non pattuita ed applicata, accertare la gratuità del mutuo in caso di verifica del TAN/TEG usurario. Nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento della domanda relativa al TAN/TEG usurario, in accoglimento della provata e ritenuta differenza tra la capitalizzazione composta e semplice ed in applicazione dell'art. 117 T.U.B. con redazione del Piano di Ammortamento con i tassi BOT, condannare CH NK UT S.p.A. a restituire a parte appellante gli interessi dagli stessi versati al momento della notifica del precetto e non dovuti dal giorno della stipula del contratto, oltre relativi interessi legali sino ad oggi maturati;

Accertare e dichiarare che sono stati riscossi dalla Banca presunti “interessi anatocistici”, o, per meglio dire, non invocando la violazione dell'art. 1283 c.c., ma tenuto conto esclusivamente dell'illegittima applicata capitalizzazione composta, e dunque altresì accertare/o dichiarare la nullità delle clausole che li pattuiscono in violazione di quanto disposto dalle norme sopra citate in uno alla
Dirett. 93/13 CEE e delibera CICR del 9.2.2000, art. 1284 c.c., 644 c.p. e 120 TUB;
Accertare e dichiarare che il debito della parte mutuataria ad estinzione del rapporto, come evidenziato nelle
Tabelle a pagg. dovrà essere decurtato degli interessi legali, come sopra invocati, dell'eventuale riconoscimento del danno ex art. 1226 c.c., dell'eventuale danno per la perdita dell'immobile, tenuto conto anche del piano di riparto attualmente in corso di definizione, riservando di agire in separata sede;

In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed oneri accessori di entrambi i gradi di giudizio come per legge in favore del sottoscritto distrattario”
Chiedeva ammettersi CTU contabile.
per RA SPV e TS BANK MUTUI S.P.A.
Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis e senza accettazione del contraddittorio con tutte le argomentazioni e le conclusioni nuove (anche istruttorie) inammissibilmente proposte dal IL
MA solo nella presente sede: rigettare il proposto appello in quanto inammissibile e comunque in ogni caso interamente infondato in fatto e diritto.
In via incidentale ed incidentale condizionata: in riforma del capo impugnato – alla luce delle circostanze esposte in primo grado e nella presente sede - accertare, statuire e dichiarare in ogni caso che la DB UT non è incorsa in alcuna errata valutazione del merito creditizio.
In via di ulteriore, estremo, subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello nella contestatissima ipotesi in cui venisse ravvisata la nullità del mutuo: si ripropone la domanda riconvenzionale di cui al primo grado e per l'effetto si chiede la condanna della parte appellante al saldo del mutuo che sarà dato dalla differenza tra le somme erogate e quanto versato dal mutuatario
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per come sopra indicato ai punti da a) a d) che precedono, maggiorato dagli interessi legali dalla data di erogazione del mutuo al saldo. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed ultronee per come esposto in primo grado. Rigettare siccome inammissibile la chiesta CTU contabile proposta solo in sede di appello e stralciare i documenti nuovi eventualmente depositati solo in questa sede.
Sulla comparsa del terzo chiamato NN IL, tardivamente costituitosi in giudizio:
1) In via del tutto preliminare: Dichiarare nuove ed inammissibili le tesi difensive ivi esposte e le conclusioni rassegnate, ribadendosi la mancata accettazione del contradditorio con le stesse;

2) in estremo subordine: rigettare in toto la pretesa e le domande rassegnate dal terzo chiamato in quanto infondate in fatto e diritto per come esposto nel presente atto.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie del terzo chiamato in quanto inammissibili.
Rigettare siccome inammissibile la chiesta CTU contabile proposta solo in sede di appello (con riguardo alla questione dell'Euribor) e stralciare tutti i documenti nuovi allegati alla comparsa del terzo chiamato.
per VI VA

1. Accogliere l'atto di appello proposto da MA IL;

2. accertare e dichiarare che parte mutuante, facente parte del Panel, in base al sistema di calcolo stabilito dall'Emmi, può aumentare o diminuire legittimamente il tasso Euribor ufficiale mediante quotazioni anomale, e quindi potendo decidere il tasso di interesse da applicarsi al mutuo per cui è causa, da
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