Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 63 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ZI IN e Di ST OL, rappresentati e difesi dall'Avv. Costanzo D'Amelio come da procura in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore e difensore
- appellanti
E
Poste IA s.p.a., in persona del vice direttore generale
Giuseppe Lasco, rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia
Secondino come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione della nuova difensora
- appellata
avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c.
, R.G. n. 2814 del 2020, del Tribunale Ordinario di Teramo pubblicata il 10/12/2021 in materia di buoni postali fruttiferi

Conclusioni degli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza Repert. n. 1795/2021 del 10/12/2021, pronunciata dal Tribunale Civile di Teramo, in composizione monocratica, Giudice Onorario Dott. Marco Di Biase,
a definizione del giudizio iscritto dinanzi il predetto
Tribunale al n. 2814/2020 R.G., comunicata dalla Cancelleria il
10/12/2021 e non ancora notificata:
Nel merito ed in via principale:
1) accogliere integralmente tutte le conclusioni proposte dinanzi il Tribunale Civile di Teramo dal sig. ZI IN e dalla sig.ra Di ST OL nei confronti della resistente, analiticamente formulate nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 29/10/2020 nel primo grado di giudizio, che qui si intendano integralmente richiamate, trascritte e ribadite, per le circostanze e ragioni tutte riportate in narrativa del predetto atto, nonché dell'atto di citazione in appello dell'08/01/2022;

2) per l'effetto, anche in accoglimento del motivo sub 1) formulato nell'atto di citazione in appello dell'08/01/2022, riformare l'impugnata Ordinanza, e quindi accogliere integralmente le domande formulate in primo grado dai ricorrenti, per le circostanze e ragioni tutte riportate in narrativa dell'atto indicato al punto 1) che precede, nonché dell'atto di citazione in appello dell'08/01/2022;

3) in accoglimento del motivo sub 2) formulato nell'atto di citazione in appello dell'08/01/2022, disporre in ordine alla liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, compensandole integralmente tra le Parti ovvero, in subordine, operando una sensibile riduzione su quelle eventualmente liquidate in favore di controparte;
4) con vittoria di spese e competenze professionali nonché oneri di Legge, per il doppio grado di giudizio.
Nel merito ed in via subordinata:
5) Nella denegata ipotesi di rigetto, anche in parte, del presente appello, compensare tra le Parti integralmente, o in subordine almeno in parte, le spese del doppio grado.”

Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da ZI IN e Di ST
OL avverso l'Ordinanza Repert. n. 1795/21 depositata in data
10.12.2021, pronunciata dal Tribunale di Teramo nel giudizio promosso dagli appellanti nei confronti di Poste IA S.p.A.
e, per l'effetto, confermarla integralmente.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Fatti di causa e ragioni della decisione

1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il
10/12/2021 e comunicata alle parti nella stessa data, il
Tribunale Ordinario di Teramo rigettava la domanda dei sig.ri
IN ZI e OL Di ST di condanna di Poste IA
s.p.a. al pagamento della somma € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per avere la resistente proceduto alla liquidazione di nove buoni postali fruttiferi, cointestati ai ricorrenti ed alla figlia RI ZI, a loro insaputa e contro la loro volontà. Il Tribunale condannava inoltre i ricorrenti alla refusione delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidate nella somma di € 1.618,00, oltre ad accessori di legge.
1.1. Il giudice esponeva che i ricorrenti avevano dedotto di avere sottoscritto negli anni 2004, 2005 e 2006 presso Poste
IA nove buoni postali fruttiferi senza scadenza, cointestati a loro ed alla figlia RI ZI, per l'importo complessivo di € 7.500,00;
di avere ricevuto ciascuno nel maggio del 2018 da Poste IA un assegno dell'importo di € 3.541,21
a titolo di rimborso di quanto loro dovuto a seguito
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