Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 170

CA Napoli
Sentenza
14 gennaio 2025
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CA Napoli
Sentenza
14 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 170
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 170
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 460/2021 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 06.06.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
GI RE, C.F. [...], nato a [...] il
18.05.1944 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Benevento alla Via Filippo Raguzzini n. 10, presso lo studio dell'Avv. Ugo Campese,
C.F. [...], che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

APPELLANTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, P.IVA 13756881002, con sede in
Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Telese Terme (BN) alla Via Sant'Agatella n. 2, presso lo studio dell'Avv. Laura Frangiosa, C.F.
[...], che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata dal legale
RGn°460/2021
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Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
rappresentante pro tempore, dott. Antonio Cristofaro, sulla base di procura speciale autenticata con atto per OT CO De UC in Roma del 25.07.2019, Rep. n. 44953,
Racc. n. 25857;

APPELLATA
NONCHE'
CAMI S.R.L., P.IVA 01599170626, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Morcone (BN) alla Via Dei Campani n. 15;

APPELLATA CONTUMACE

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con sentenza n. 912/2020, pubblicata il 24.06.2020 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 2422/2017, il Tribunale di Benevento, provvedendo sull'azione revocatoria proposta dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. nei confronti dell'odierno appellante e della Cami s.r.l., la accoglieva, dichiarando, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia del conferimento dei beni da parte di RU AT alla predetta società, di cui all'atto pubblico del 23.04.2014, Rep. n. 91250/20361, per OT Francesco
Iazeolla di Benevento, condannando in solido i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, liquidate in euro 786,00 per esborsi ed euro 5.770,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a.
L'attrice aveva dedotto che, con il suddetto atto pubblico, RU AT, che era debitore nei suoi confronti della somma di € 999.022,07, aveva costituito, con la moglie e i suoi due figli, la CAMI s.r.l. alla quale aveva conferito, a titolo di apporto di capitali, la quasi totalità dei beni immobili di cui risultava proprietario.
Si erano costituiti in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda, contestando l'esistenza del pregiudizio per la creditrice.
Il Tribunale riteneva fondata la domanda, rilevando che gli atti da revocare erano a titolo oneroso e successivi al sorgere del credito, provato con la produzione di copia delle cartelle di pagamento e delle relative relate di notificazione, molte delle quali anteriori alla stipula dell'atto;
quanto alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito posteriori alla costituzione della società CAMI, avvenuta il 23.04.2014, i debiti riguardavano tributi per
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omessi versamenti, riferiti ad anni antecedenti, di cui il RU aveva conoscenza, avendo anche chiesto di poterne rateizzare il pagamento .
Relativamente all'elemento psicologico esistente in capo al debitore, il Tribunale osservava che, a prescindere dalle date di notifica delle cartelle di pagamento, l'anteriorità del credito rispetto all'atto da revocare doveva essere stabilita con riguardo al sorgere dell'obbligazione e non alla sua esigibilità.
Evidenziava che il conferimento dei beni in società aveva realizzato una modifica peggiorativa della garanzia della creditrice, poiché agli immobili si era sostituita la titolarità di una quota di partecipazione in una società di capitali, più facilmente trasferibile e soggetta all'andamento economico societario ed al rischio di impresa;
ciò senza tener conto delle difficoltà insite nella normativa sulla liquidazione della quota di partecipazione societaria richiesta dal terzo creditore particolare del socio.
Rilevava che il perito di parte convenuta aveva stimato il valore del conferimento in euro
32.000,00, mentre il valore degli immobili conferiti, considerato in sé, era di € 226.023,00;
che l'eventus damni si verifica anche quando l'atto contestato provochi una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio, da cui discenda una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, non essendo necessaria la totale compromissione del patrimonio, e che i convenuti non avevano provato che il patrimonio residuo del debitore poteva soddisfare le ragioni del creditore.
Evidenziava, ancora, il Tribunale che la consapevolezza del legale rappresentante della
CAMI s.r.l. di ledere i diritti dei creditori era desumibile dallo strettissimo rapporto di parentela con il debitore, essendo RU VI, figlio del debitore, il legale rappresentante di tale società ed avendo convissuto con il padre, ricevendo la notifica di numerose cartelle presso l'indirizzo del genitore.
Disponeva, infine, l'annotazione della sentenza, ai sensi di legge, nei pubblici registri dei beni immobili.

2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello RU AT, deducendo a sostegno due motivi.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Rigettare la domanda revocatoria proposta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.A., in ordine al conferimento dei beni immobili del Dottore AT RU nella CAMI s.r.l. per atto pubblico del Notaio Francesco Iazeolla di Benevento del
23.04.2014, Rep. n. 91250/20361;

2. Condannare l'Agenzia delle Entrate
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