Corte d'Appello Roma, sentenza 15/11/2024, n. 2907
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa V D S Presidente
dott. V S Consigliere rel.
dott. V R C Consigliere
all'udienza del 12.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 888 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e rappresentati e difesi giusta procura in atti Pt_4 Parte_5 dagli avvocati M P G e D L ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via Boncompagni 16
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocata E P ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma viale Bruno Buozzi 68
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8435 pubblicata il
18/10/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato dagli odierni appellanti , , Parte_1 Parte_2
e al fine di fare accertare e Parte_3 Parte_4 Parte_5 dichiarare il loro diritto a non subire alcuna decurtazione della retribuzione dovuta nel caso di mancato svolgimento delle 144 ore annuali di maggior lavoro previste dalla contrattazione collettiva integrativa aziendale in aggiunta alle 37 ore medie settimanali previste dal , applicabile al loro rapporto di lavoro, nonché il loro Controparte_2 diritto a non subire alcuna decurtazione della retribuzione corrispondente alle 56 ore di
ROL annuali di cui essi godevano prima del trasferimento in accertando, Controparte_1 conseguentemente, che le maggiori ore prestate a partire dal 1/1/2018 in aggiunta alle 37 ore settimanali previste dal applicabile avrebbero dovuto essere Controparte_2 qualificate come ore di lavoro straordinario e/o come ore da far confluire nella CP_3 delle ore con conseguente condanna di alla corresponsione in loro favore delle CP_1 conseguenti differenze retributive e/o a far conferire le stesse nella delle ore. CP_3
Avverso tale sentenza gli appellanti presentavano appello fondato su più motivi.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
Gli odierni appellanti, già dipendenti a tempo indeterminato dell'ente
[...]
, con rapporto di lavoro assoggettato al Controparte_4
C.C.N.L. Terziario Commercio e Distribuzione Servizi, successivamente passati alle dipendenze dell'appellata (società costituita in data 22/12/2015, ex art. 5 L.R. CP_1
12/2014 e derivante dalla fusione delle società e , Controparte_5 Controparte_6
a seguito della soppressione di disposta con LR 12/2016, avevano agito in giudizio CP_4 lamentando l'illegittimità di quanto disposto nei loro confronti dall'art. 3 dell'“Ipotesi di accordo di Armonizzazione per il passaggio dal CCNL Terziario Commercio e
Distribuzione Servizi al e dall'art. 13, lett. a, punto III del Contratto Controparte_2 collettivo integrativo aziendale del 7/2/2018, ove, nell'applicare al rapporto di lavoro con l'ente resistente, a decorrere dal 1/1/2018, il C.C.N.L. , avevano mantenuto CP_2
l'invarianza, tramite la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile, della maggiore retribuzione percepita a condizione del mantenimento da parte degli odierni appellanti del superiore orario di lavoro di 40 ore settimanali precedentemente osservato presso superiore a quello di 37 ore previsto dal , imponendo CP_4 Controparte_2 così la prestazione di ulteriore attività lavorativa, rispetto a quella prevista dal suddetto
C.C.N.L., per un totale di 144 settimanali annue (88 se considerate al netto delle 56 ore di ROL precedentemente previsti dal CCNL Terziario).
Il Tribunale rigettava interamente la domanda.
Premessa la possibilità di individuare, alla luce di una interpretazione strettamente letterale della domanda giudiziale proposta dai lavoratori, profili di inammissibilità nella parte in cui, rivendicando il proprio diritto a non subire alcuna decurtazione della retribuzione dovuta nel caso di mancato svolgimento delle 144 ore annuali di maggiore lavoro previste dalla contrattazione collettiva integrativa aziendale, tendevano a fare valere un preteso diritto non ancora entrato nella loro sfera giuridico-patrimoniale, il
Tribunale affermava comunque l'infondatezza della domanda.
Escludeva che le disposizioni contenute nell'art. 3 dell'“Ipotesi di accordo di
Armonizzazione per il passaggio dal CCNL Terziario Commercio e Distribuzione Servizi al e dell'art. 13, lett. a, punto III del Contratto collettivo integrativo Controparte_2 aziendale, si ponessero in contrasto con il principio della irriducibilità della retribuzione
e con le disposizioni che prevedevano l'armonizzazione contrattuale del personale di
tramite l'estensione del C.C.N.L. nel rispetto del principio di CP_1 CP_2 invarianza della retribuzione.
Rilevato come l'applicazione del C.C.N.L. avesse comportato per i CP_2 lavoratori, di fatto, una riduzione dell'orario di lavoro per circa tre ore settimanali rispetto al C.C.N.L. precedentemente applicato mantenendo invariata la retribuzione precedentemente percepita per un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, escludeva la violazione del principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. prospettata dai lavoratori, rilevando come quest'ultimo si riferisse all'aspetto qualitativo delle mansioni
e non già a quello quantitativo, con conseguente impossibilità di ravvisare tale violazione nei casi, quale quello di specie, ove non si era verificato nè un peggioramento delle condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo applicabile in violazione dell'art.
2077 c.c. nè una riduzione della retribuzione.
Rilevava altresì come la conservazione di emolumenti connessi a particolari caratteristiche della prestazione, quando le stesse siano venute meno, si sarebbe posto in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ex art. 36 Cost.
Affermava inoltre come costituisse una mera “petizione di principio” l'ulteriore doglianza dei lavoratori alla cui stregua le disposizioni contrattuali contestate sarebbero state suscettibili di determinare il superamento dei limiti massimi orari di svolgimento della prestazione lavorativa previsti dal d.lgs. 66/2003 evidenziando a tale proposito come tale superamento dovesse essere escluso in ragione dei limiti temporali allo svolgimento dell'attività lavorativa previsti dall'art. 32 C.C.N.L. . CP_2
Respingeva inoltre le eccezioni ulteriori dei lavoratori in ordine all'inapplicabilità delle suddette disposizioni a parte dei lavoratori, sia in quanto non appartenenti all'area quadri (per i ricorrenti e o, per quanto attiene Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_5 alla ricorrente in quanto priva, quale quadro, di un vincolante orario di lavoro, Pt_4 evidenziando a tale proposito quanto disposto dalla citata Ipotesi di accordo di armonizzazione alla cui stregua lo stesso si sarebbe applicato a tutti i dipendenti di ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale (art. 2) e quelle, per Controparte_1
quanto riguarda specificamente la ricorrente in ordine alla quale anche il quadro Pt_4 sarebbe tenuto al rispetto dell'orario di lavoro previsto al contratto collettivo (art. 8).
Gli odierni appellanti contestano la gravata sentenza, con un primo motivo, per “
Erroneità della decisione in merito alla illegittimità della normativa impugnata ed al mancato riconoscimento del diritto fatto valere in giudizio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2112 ss. cod. civ., della legge regionale n. 17/2016 e della delibera della Giunta Regionale del n. 128/2017 e della deliberazione della Giunta CP_5
Regionale del n. 624 del 10 ottobre 2017. violazione dell'art. 2094, cod. civ., e CP_5 dell'art. 36, cost. violazione art. 3, cost. violazione art. 112, cod. proc. civ. (omessa pronuncia) e violazione artt. 33 e 34 ccnl Federculture e dei diritti quesiti degli odierni appellanti”.
Contestano in particolare la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la legittimità delle citate disposizioni dell'accordo di armonizzazione e del contratto collettivo integrativo aziendale lamentando il carattere contraddittorio di quanto affermato dal giudice di prime cure e il suo porsi in violazione delle