Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2024, n. 335
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Maria Grazia Conti – Presidente dott. Antonio Perinelli – Consigliere dott. Sandro Venarubea – Consigliere relatore all'udienza del 17 gennaio 2024 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 204 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
COMPAGNIA SVIZZERA ASSICURAZIONI HELVETIA – Rappresentanza Generale per l'Italia (c.f. 01462690155), elettivamente domiciliata in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 440, presso lo studio dell'avv. Sara Tassoni, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della copia notificata dell'atto di citazione in primo grado - appellante
e
ER CL (c.f. [...]), nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Faà di Bruno n. 43, presso lo studio degli avv.ti Marco Paolelli e Simona Teodori, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello – appellata
e
LP IG – appellato contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Compagnia Assicurativa Svizzera
Helvetia ha proposto appello avverso la sentenza n. 1114/2017 emessa dal Tribunale ordinario di Tivoli e pubblicata l'8/06/2017, resa nel giudizio di primo grado promosso da IM DI nei confronti della suddetta odierna appellante e di LP AZ.
I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
l'infondatezza della domanda avendo l'attrice con la propria condotta colposa determinato l'evento e comunque contestando il quantum.
Ammesso interrogatorio formale del convenuto il quale non si presentava a renderlo, ammessa ed espletata CTU medico legale, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 6.3.2017 con assegnazione dei termini di legge per le memorie e le repliche conclusionali>>.
L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:
La decisione è motivata come di seguito riportato.
La circostanza è tuttavia riportata nel verbale della Polizia locale redatto nell'immediatezza del fatto, nonché nella denuncia di sinistro resa dal LP in data
3.4.2012 e in citazione.
In ogni caso, l'intervento nell'immediatezza della Polizia locale, con ripresa fotografica dei luoghi e del mezzo, prova sufficientemente la verificazione del sinistro.
Deve altresì respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione della compagnia, attesa l'obbligatorietà dell'assicurazione per la circolazione stradale e la pacifica copertura del mezzo coinvolto nel sinistro da parte della convenuta.
Al contrario, la non omologazione del mezzo di trasporto è circostanza che può eventualmente rilevare in merito alla fondatezza o meno della domanda, senza far venire meno la legittimazione della compagnia.
Al riguardo, l'indagine deve riguardare l'eventuale nesso eziologico tra la condotta colposa del danneggiato e l'evento.
Ed infatti, il fatto colposo del danneggiato il quale abbia accettato il rischio del trasporto in condizioni di insicurezza ed in violazione delle norme che regolano la circolazione, rileva ai fini di un eventuale contributo colposo alla verificazione del danno (da ultimo Cass. 6481 del 14.3.2017 e n. 1295 del 19.1.2017).
Nel caso in questione la dinamica del sinistro, con ribaltamento del mezzo che ha proseguito il movimento, evidenzia una esclusiva responsabilità del conducente ed una condotta di guida del tutto inappropriata allo stato dei luoghi ed alla tipologia del mezzo. Al contrario, la materiale presenza della trasportata seppure su mezzo non omologato, non pare possa aver avuto alcun nesso eziologico nella verificazione del fatto.
Ed allora deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del convenuto, con conseguente diritto dell'attrice al risarcimento dei danni.
La CTU espletata ha accertato le seguenti lesioni compatibili con il sinistro: esiti di frattura diafisaria spiroide scomposta del femore destro trattata da osteosintesi con chiodo endomidollare e viti;
esiti di frattura del calcagno destro trattata con apparecchio gessato.
I postumi evidenziati sono stati così quantificati dal CTU: per inabilità temporanea assoluta: 90 giorni per l'inabilità temporanea relativa al 50%: 70 giorni postumi permanenti: 16% comprensivi del danno estetico.
Le conclusioni riportate risultano adeguatamente e logicamente motivate, in relazione alla documentazione medica prodotta, così da apparire pienamente condivisibili.
Il danno deve quindi essere equitativamente determinato ex art. 1226 c,c, come segue, tenuto conto del tipo di lesioni e dell'età della persona, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psico-fisica del danneggiato, secondo l'insegnamento
del giudice di legittimità (Cass. 2008/93;
Cass. 4255/95), tenuto conto delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma: per il danno derivante dalla lesione permanente
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