Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2024, n. 2604

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2024, n. 2604
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 2604
Data del deposito : 22 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

1. dr.ssa A C C Presidente

2. dr.ssa M A Consigliere rel.

3. dr.ssa F R A Consigliere
il giorno 20 giugno 2024, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1922/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t. , Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. A C – C.F. pec: C.F._1
- in virtù di delibera di G.C. n. 197 del 14.7.2022, nonché Email_1 giusta procura in calce al presente atto, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa
Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10, e che indica il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'intestazione presso i quali intende ricevere gli avvisi di cancelleria
APPELLANTE
E
nata il 19 agosto 1948 a Napoli e residente in alla CP_1 Parte_1 via Antonio Gramsci n.2, codice fiscale , rappresentata e difesa - in virtù di CodiceFiscale_2 procura in atti – dall'avvocato V V (codice fiscale e CodiceFiscale_3 dall'avvocato Angela Sorrentino (codice fiscale ed elettivamente domiciliata C.F._4 in alla Piazza Bernardo Tanucci n. 32. Ai fini delle comunicazioni di cui agli Parte_1 artt. 133 e 134 c.p.c. si rileva che il numero di telefax è 081.858.79.16 e l'indirizzo di P.E.C. è
Email_2 Email_3
NONCHE'
– contumace Controparte_2
1
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 596/2022 pubblicata il 3.02.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato il 28 luglio 2022 il impugnava Parte_1 parzialmente la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del lavoro - in accoglimento del ricorso proposto da teso ad ottenere ( sul CP_1 presupposto che l'istante avesse lavorato dal 31.10.2013 al 31.12.2019 quale addetta all'appalto dei servizi socio-assistenziali, affidati direttamente dal alla Parte_1 Parte_1
Teseo Società Cooperativa, datore di lavoro, per 30 ore di lavoro settimanali, inquadrata al livello
C1 del CCNL Cooperative Sociali con mansioni di operatore socio assistenziale) il pagamento dell'importo di euro 15.011,00 a titolo di retribuzioni dovute per i mesi da ottobre a dicembre 2019, oltre che a titolo di indennità per ferie non godute, tredicesima mensilità e TFR- aveva disposto la condanna della in solido con il al Controparte_2 Parte_1 pagamento in favore della del suddetto importo oltre alla maggiorazione per rivalutazione CP_1 monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
aveva inoltre accolto la domanda riconvenzionale di manleva proposta dal
[...]
nei confronti della , regolando le spese di lite secondo Parte_1 Controparte_2 soccombenza.
Ha dedotto l'appellante che il primo Giudice aveva erroneamente affermato la legittimazione passiva del e la sua responsabilità solidale, quale committente, ai sensi dell'articolo 1676 Pt_1
c.c..
Ha sottolineato che il Comune di aveva commissionato l'appalto per Parte_1
i servizi di assistenza sociale non al datore di lavoro del ricorrente (ossia la ), Controparte_2 ma alla ATI (Associazione Temporanea d'imprese) AIDO- Cooperativa Teseo, soggetto giuridico diverso da quello evocato in causa. Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile alla fattispecie i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di subappalto, ricostruendo il rapporto tra la ATI e la affidataria del lavoro Cooperativa Teseo, datrice di lavoro del ricorrente, come rapporto derivato da quello originario intercorrente tra il e la Associazione di imprese. Errata era Pt_1 quindi l'affermazione della sussistenza di un rapporto di garanzia del Parte_1 per i crediti dei lavoratori della .
[...] Controparte_2
2
Ha eccepito l'insussistenza del presupposto per l'applicazione dell'art. 1676 c.c. atteso che all'atto della proposizione dell'avverso ricorso non sussistevano crediti della né Controparte_2 della stessa ATI Teseo - Aido, effettiva appaltatrice nei confronti del Pt_1
Ha osservato ancora che il Tribunale non aveva tenuto in alcun conto la circostanza rappresentata dalla difesa del che tutti gli eventuali crediti della Parte_1
risultavano essere oggetto di cessione alla società finanziaria IFIS SPA, per cui Controparte_2 non esisteva alcun credito vincolabile a favore dei lavoratori.
Inoltre, ha rilevato che il primo giudice avrebbe omesso di considerare che le somme di cui all'atto di transazione del 16.12.2019 erano interamente coperte e rese indisponibili da pignoramenti presso terzi e che gli eventuali crediti erano inesistenti per il mancato avveramento delle condizioni cui erano sottoposti.
Ha chiesto infine la riforma della sentenza di primo grado anche in ordine alle spese di giudizio, invocandone la compensazione per motivi connessi ai contrasti giurisprudenziali in seno al Tribunale, in ordine alla legittimazione del . Pt_1
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso, vinte le spese del doppio grado o, in subordine, con compensazione di spese del primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, ha resistito ed ha ribadito, con articolate CP_1 argomentazioni, la infondatezza delle avverse censure delle quali ha chiesto il rigetto.
Non si è costituita la , sebbene evocata in giudizio. CP_2
Revocata la trattazione scritta, su istanza di parte appellante, è stata fissata l'odierna udienza di discussione e, all'esito della stessa e della successiva camera di consiglio, la causa è stata definita come da dispositivo in atti.
Osserva la Corte, in via preliminare, che il capo della sentenza relativo all'accoglimento della domanda di manleva avanzata dal è divenuto definitivo per Parte_1 mancata impugnazione.
Quanto all'esame dei motivi di gravame si rileva che l'appello proposto è infondato e deve essere respinto in adesione alle motivazioni già esposte in precedenti sentenze di questa Corte in diversa composizione (n. 1851/2022 pubbl. il 20/06/2022;
sentenza del 2.3.2023 nel procedimento
n. 1156 /2022 R.G. ;
poi tra le più recenti n. 4280/2023 pubbl. il 28/12/2023;
n. 449/2024 pubbl. il
28/02/2024, n. 508/2024 pubbl. il 05/04/2024;
n. 512/2024 pubbl. il 13/02/2024).
3
Giova premettere che a questa Corte è stata devoluta la statuizione con la quale il primo
Giudice ha affermato la legittimazione e quindi la responsabilità solidale del Controparte_3
ex art. 1676 cod. civ..
[...]
Secondo il rilievo formulato dall'appellante unica titolare di diritti di credito nei confronti del
è la Associazione Temporanea di Imprese che ha stipulato il contratto di appalto. Pt_1
La ricostruzione proposta dall'appellante trova il proprio fondamento nell'interpretazione offerta dal Giudice di legittimità in ordine alla garanzia ex art. 1676 cod. civ. (cfr. da ultimo
Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, n.7887)
La norma dell'art. 1676 c.c., ha affermato la Corte Suprema,
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