Corte d'Appello Milano, sentenza 03/01/2025, n. 7
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Testo completo
R.G. N. 2667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliere relatore
Dott. Irene Lupo - Consigliere ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile promossa sub RG 2667/2024
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ.PROV. 1 DI MILANO (C.F. 06363391001), elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA 1 20100 MILANO presso lo studio dell'avv.
AVVOCATURA STATO MILANO
RECLAMANTE
CONTRO
NN SC (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in PIAZZA
ROMA n. 2 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv. GAMBA MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BILLETTA DAVID ([...])
VIA PROVINCIALE, 90 55045 PIETRASANTA;
CO SICCOMARIO DI SC NN E C. (C.F. 01219610068), elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA n. 2 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv.
GAMBA MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BILLETTA DAVID ([...]) VIA PROVINCIALE, 90 55045 PIETRASANTA;
SOCIETÀ CO AZIENDA CO NE (C.F. 02113240184), elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA n. 2 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv.
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R.G. N. 2667/2024
GAMBA MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BILLETTA DAVID ([...]) VIA PROVINCIALE, 90 55045 PIETRASANTA;
RECLAMATI
Oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DI AGENZIA DELLE ENTRATE:
Voglia la Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 71/2024 del Tribunale di Pavia del
3.4.2024, rigettare le domande avversarie e non omologare il concordato minore in esame, per
l'effetto dichiarando aperta la procedura di liquidazione. Vinte le spese di lite.
NELL'INTERESSE DEI RECLAMATI:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare:
1) in via principale: - rigettare il reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate in quanto introdotto oltre il termine dei trenta giorni stabilito dall'art. 51 CCII;
2) in via gradata ed esclusivamente cautelativa: - rigettare il reclamo proposto dall'Agenzia delle
Entrate siccome totalmente infondato nel merito;
3) in punto regolazione spese: - condannare l'Agenzia delle Entrate a rifondere spese e compensi professionali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza, emessa dal tribunale di Pavia in composizione monocratica, con cui è stata omologato, ai sensi dell'art. 80 comma 2 CCII, il concordato minore ex art. 74 CCII, presentato EV NN personalmente e dalle società agricole Azienda Agricola BO società semplice di EV NN e C., e Agricola
Siccomario di EV NN e C. s.a.s.
Nella proposta di concordato gli istanti hanno esposto preliminarmente che sussistono i presupposti soggettivi per la proposizione della procedura, in quanto EV NN e le società a lui riconducibili svolgono attività agricola.
Hanno esposto che “a fronte della situazione debitoria corrente [indicata in € 9.285.456,35 escluso il creditore ipotecario, debito in gran parte riconducibili a debiti verso l'Erario], il Sig. EV si
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trovi nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni, anche provvedendo alla vendita integrale dei propri beni”. Hanno quindi dedotto che la proposta di concordato in continuità troverebbe regione nel fatto che “gran parte del patrimonio immobiliare del Sig. EV sia riferito a terreni agricoli, il cui valore trova la sua massima espressione se correlato ad un'attività di coltivazione, nell'ottica quindi di prosecuzione dell'attività e non di liquidazione della stessa.”. In questa direzione hanno affermato che “ la redditività dell'attività agricola sarebbe decisamente superiore a quanto espresso negli ultimi anni”, dato che, fino ad ora vi sarebbe stata una contrazione della produzione, in quanto “La procedura esecutiva immobiliare intrapresa dal creditore fondiario ed avente ad oggetto la quasi totalità delle tenute, ha comportato infatti la necessaria contrazione dell'attivitá di coltivazione, non avendo il Sig. EV certezza di poter provvedere all'effettuazione del raccolto e, conseguentemente, all'incasso del ricavato”. Per contro, nella procedura di concordato minore sarebbe stato stipulato un patto paraconcordatario con il creditore fondiario che aveva promosso l'azione esecutiva immobiliare, e ciò consentirebbe la ripresa della produttività.
Fatta questa premessa, gli istanti hanno presentato la loro proposta ai creditori, esponendo, come sopra espresso, di aver concluso un patto paraconcordatatrio con il creditore fondiario, titolare di ipoteca di primo grado sui fondi di proprietà di EV NN, che consentirebbe, da una parte di non tenere conto del creditore fondiario, che vanta comunque una ragione di credito superiore al valore del compendio immobiliare, e dall'altra di poter contare sull'annata agraria 2023/2024 al fine di implementare il piano agricolo in continuità. La continuità consentirebbe di prevedere flussi attivi per EV NN per € 378.368,00, e per la società BO per € 61.212,00.
La proposta, quindi, prevede che tutte le attività vengano poste a disposizione dei creditori, oltre ad un apporto di finanza esterna per € 54.400,00 da parte della società IN s.a.s.
Nel ricorso viene riferito che la proposta sarebbe sicuramente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, dato che “alla stregua del patto paraconcordatario e degli accordi raggiunti successivamente nel piano presentato verranno inserite