Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2024, n. 733
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione NTroversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 14.2.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1044/2022 R.G. ruolo lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Di Dio e Marco Membrini ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Giuseppe Capaldo 7, presso lo studio dell'avv.to Di Dio
Appellante e appellato incidentale
E
NTroparte_1 in persona del suo Direttore Generale p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria
[...]
Teresa Nicoletti e Francesca Ammendola, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Napoli, alla Via Duomo n. 296
Appellato e appellante incidentale
E
(già NTroparte_2 [...]
), in persona del Rettore p.t. rappresentata e difesa NTroparte_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ex legge presso quest'ultima in Napoli alla via A. Diaz, n. 11
Appellato e appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 4.8.2020 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,
rappresentava: Parte_1
- di essere stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dell' , Organizzazione_1
NT nel 1993 scissa con la “ ”, ed assegnato a quest'ultima, successivamente denominata
, facente parte dell' NTroparte_4 [...]
Organizzazione_2
- di aver svolto la propria attività lavorativa di tecnico sanitario di radiologia medica prima e di coordinatore dell'attività didattica tecnico-pratica e di tirocinio del corso di laurea in TRMIR della facoltà di medicina e chirurgia, presso i dipartimenti ad attività integrata (DAI) di radiologia 1 e 2 siti in Napoli, alla P.zza Vittoria n. 3, dal 29 dicembre 1988 sino al 1° novembre 2017 (circa 30 anni), per passare poi in regime di mobilità volontaria ad altra azienda ospedaliera pubblica
- che il datore di lavoro era un' che si occupava di assistenza, formazione, ricerca e CP_5 didattica in diversi settori della medicina, infatti, l'Azienda oltre all'assistenza sanitaria offriva anche la formazione universitaria dei futuri medici e del personale sanitario, con docenti specializzati nello specifico profilo professionale sanitario
- che presso il datore veniva adibito inizialmente, nel 1988, solo alle mansioni di tecnico sanitario di radiologia medica (attività assistenziale), inquadrato dall' con la CP_2
qualifica di personale tecnico-amministrativo ex VII livello/qual. funzionale, categoria C posizione economica C3, poi diventato nel corso degli anni VIII livello/qualifica funzionale, categoria D posizione economica D5 e poi D6 dal 1.01.2010 per l'A.O.U., sulla base della corrispondenza economica operata dai CCNL del comparto università con i profili professionali del comparto sanità
- che dal 1988 e sino all' 8.10.2008 aveva sempre prestato servizio con mansioni di tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) - di nuova categoria D, presso i dipartimenti ad attività integrata medico-chirurgico di internistica clinica e sperimentale di diagnostica per immagini
e radioterapia siti in Napoli, alla piazza Miraglia n. 3
- che in data 8 ottobre 2008, con provvedimento avente prot. n. 081/2008, il datore gli affidava
l'ulteriore incarico di “Coordinatore degli insegnamenti teorico-pratici e di tirocinio del corso di laurea in TRMIR della facoltà di Medicina e Chirurgia SUN”, corrispondente sempre alla categoria D, ma del livello economico superiore DS – “collaboratore professionale sanitario esperto”, figura professionale che veniva rinominata dal 2011 in “direttore delle attività didattiche formative pratiche e di tirocinio dell' ” CP_6
- che il conferimento dell' incarico di coordinatore/direttore degli insegnamenti tecnico-pratici del corso di laurea in - incarico sempre assistenziale perché inerente all'attività Org_3
sanitaria specifica espletata, ma di tipo didattico-organizzativo – gli veniva assegnato dopo le dimissioni di (vacanza di posto) ed a seguito di una procedura selettiva Persona_1
interna, che prevedeva la presentazione dei curricula e la valutazione comparativa da parte di
una commissione nominata dal datore, e nella quale la stessa gli riconosceva CP_6
essere il profilo professionale più qualificato ed idoneo
- che l'incarico di coordinatore, già direttore dell'attività didattica tecnico-pratica e di tirocinio del CDL in era stato svolto dall' 08/10/2008 ed approvato ogni 3 anni reiteratamente Org_3
a seguito di valutazione positiva, prima dal senato accademico, poi dalla scuola di Medicina
e Chirurgia della Facoltà (dopo riforma Gelmini 2010) e nominato nelle adunanze del
Consiglio del Corso di Laurea in TRMIR della Facoltà di medicina e chirurgia, sino alla cessazione del rapporto con l' avvenuto in data 30/10/2017 CP_6
- che sin dal primo giorno di assegnazione presso l'ufficio di coordinatore/direttore delle attività didattiche tecnico-pratiche era stato adibito a svolgere mansioni superiori, corrispondente alla fascia/livello IX per l'A.O.U. sempre categoria D del livello economico superiore DS per il comparto sanità, ossia “collaboratore professionale sanitario esperto”, senza mai essere stato inquadrato correttamente, ai fini della corretta determinazione dell'indennità perequativa di cui all'art. 31 del DPR 761/79
- che i compiti di coordinatore/direttore delle attività didattiche tecnico-pratiche venivano svolti all'interno, ma soprattutto al di fuori del normale orario di servizio, insieme alle mansioni assistenziali da Pt_2
- che in seguito all'affidamento dell'incarico di coordinatore/direttore tecnico-pratico del corso di laurea aveva diritto ad essere equiparato per il trattamento economico quanto meno alla categoria DS3 del comparto sanità - IX fascia/livello AOU ex art. 64 c.c.n.l. università (2006-
2009), se non addirittura al I livello dirigenziale - ex area III - CCNL SPTA – sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa, equivalente alla categoria EP universitaria con riconoscimento anche delle relative retribuzioni di posizione e di risultato ex art. 6 co. 2 della
L. n. 251 del 2000.
- che in data 22/04/2016 aveva inviato una lettera di messa in mora al proprio datore per vedersi riconoscere i compensi per la partecipazione come componente/relatore delle commissioni giudicatrici delle sedute di laurea, sulla base dell'art. 1 del D.M. n. 254 del 15 ottobre 1999
(€ 413,16 a seduta).
- che la dirigente dell'ufficio del personale, Dott.ssa in data 17/06/2016, Persona_2 respingeva la richiesta sulla base dell'art. 7 del regolamento di ateneo
- che, tuttavia, non essendo mai stato mai stato inquadrato come docente non poteva essere
NT applicato nei suoi confronti l'art. 7 del regolamento , a meno che non si fosse voluto riconoscere gli emolumenti previsti per i membri delle commissioni, sul presupposto che il coordinatore/direttore dell'attività didattica svolge mansioni assimilabili a quelle di un
docente interno, che era sempre equiparato ad un dirigente del SSN, allora gli si sarebbe dovuto riconoscere il trattamento economico complessivo rapportato al I livello dirigenziale
Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo (ex area III), previsto dal
[...]
del 06/05/2010 Org_4
- che il mancato riconoscimento dei compensi per la partecipazione alle sedute di laurea ai docenti universitari interni di ruolo dell'università e dipendenti del o dal CP_7 [...]
, prevista dal prefato art. 7 del regolamento di , era giustificata NTroparte_8 CP_9
dal fatto che tale tipo di attività lavorativa rientrava tra le mansioni proprie degli stessi docenti all'interno dell'università ed era riconosciuta già all'interno della retribuzione complessiva da questi percepita comprendente anche retribuzione di posizione e di risultato, ma totalmente differente da quella da lui percepita durante tutto il rapporto lavorativo
- che, in conclusione, qualora dall'attività istruttoria fosse emerso che a seguito dell'affidamento dell'incarico di coordinatore/direttore delle attività didattiche tecnico- pratiche e di tirocinio del CDL in , aveva svolto funzioni e mansioni assimilabili a Org_3 quelle di un docente universitario, che esplicava anche attività assistenziale all'interno dell'AOU, che per il trattamento economico era equiparato alla dirigenza del S.S.N., gli doveva essere riconosciuta l'indennità di equiparazione di cui all'art. 31 del DPR 761/79, rapportata al trattamento economico complessivo della qualifica unica di dirigente delle professioni infermieristiche, tecniche sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione e della professione di ostetrica di I livello dell'ex area III, di cui all'art. 8 CCNL SPTA normativo
2006-2009, prevista dal CCNL SPTA economico 2008-2009 del 06/05/2010.
Tanto premesso concludeva chiedendo: Parte_1
“In via principale.
A) dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere l'indennità di equiparazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 761/79 rapportata al IX livello/fascia A.O.U. collaboratore professionale sanitario esperto – DS3 del S.S.N., sulla base di quanto previsto dagli artt. 28 del CCNL del comparto
Università del 27/01/2005 (normativo 2002-2005) ed art. 64 del CCNL. del comparto
Università del 16.10.2008 (normativo 2006-2009), per il periodo che va dall' 08/10/2008 al
31/10/2017, per avere di fatto il ricorrente svolto durante questo arco temporale l'attività di coordinatore/direttore tecnico-pratico del corso di laurea in tecniche di radiologia medica