Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/12/2024, n. 2282

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/12/2024, n. 2282
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 2282
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1516/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Giudice dott.ssa Silvia Romagnoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1516/2020 promossa da:
CONTATTO S.R.L. (C.F. 01404490383), con il patrocinio dell'avv. ALBANO EDDA
e dell'avv. DI MEO MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 45
BOLOGNA presso il difensore avv. ALBANO EDDA.
APPELLANTE contro
CHOLDING S.R.L. GIÀ COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOC. COOP. IN
L.C.A. (C.F. 13283740150), con il patrocinio dell'avv. COLIZZI MARIO, elettivamente domiciliato in VIA CORSO CANALGRANDE 3 MODENA presso il difensore avv. COLIZZI MARIO.
APPELLATO
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la COerativa di OS soc. coop. in
L.C.A., in persona del suo Commissario Liquidatore, aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, la società Contatto s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo, ai sensi degli artt. 67 c. I n. 2 e 67 c. II LF, la revocatoria, rispettivamente, degli atti di compravendita immobiliare meglio descritti in atti, stipulati nell'anno antecedente la sottoposizione dell'attrice alla procedura di LCA nella asserita consapevolezza da parte della convenuta società acquirente dello stato di insolvenza della venditrice e al fine di estinguere, con modalità anomale, debiti scaduti ed esigibili, nonché la revocatoria dei pagamenti meglio precisati in atti, effettuati dalla
COerativa a beneficio della convenuta nel c.d. periodo sospetto, ad estinzione di debiti liquidi ed esigibili, nella consapevolezza dell'insolvenza della cooperativa debitrice.
In particolare, la procedura attrice, a sostegno delle formulate domande, aveva allegato :
1) di versare in stato di crisi, quantomeno, dal marzo del 2015, epoca di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco, poi rinunciata, cui aveva ha fatto sèguito, nel giugno 2015, la sottoposizione della stessa alla procedura di LCA;
2) nell'anno antecedente il deposito del ricorso per l'ammissione a concordato preventivo e in poco più di due mesi, aveva dato corso a quattro distinte operazioni di compravendita immobiliare ed effettuato tre pagamenti, estinguendo integralmente la propria ingente esposizione debitoria, già scaduta, liquida ed esigibile, maturata nei confronti della società Contatto s.r.l. (oltre un milione di euro), con modalità anomale (datio in solutum) e con versamenti effettuati in data di gran lunga successiva alla scadenza del termine ad adempiere originariamente pattuito, nella consapevolezza dello stato di insolvenza della venditrice-debitrice.
L'attrice aveva, pertanto, concluso chiedendo, testualmente, “dichiarare inefficace e revocare, per i motivi tutti esposti in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, I
pagina 2 di 21
comma, n. 2, L.fall.: a) la “Vendita” a ministero del Notaio Dott. Paolo Merlo, repertorio
n. 111863 - raccolta n. 26901, del 29.10.2014, registrata a Rovigo il 13.11.2014 al n.
4904, serie 1T, trascritta presso l'Agenzia del territorio - Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Rovigo in data 13.11.2014 (reg. gen. n. 6820 - reg. part. n. 4729) avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà delle seguenti unità immobiliari site nel
Comune di Rovigo e contraddistinte al relativo Catasto dei Fabbricati come segue: - foglio 26, mappale 2010, sub. 21, cat. A/2, cl. 2;
- foglio 26, mappale 2010, sub. 49, cat.
C/6, cl. 3;
- oltre ai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti e sugli enti comuni del fabbricato comprendente la porzione immobiliare, come meglio identificati nel predetto atto notarile;
b) sia i “Contratti preliminari di compravendita di unità immobiliare” del 10.9.2014, sia gli “Atti integrativi di parziale rettifica a promessa di vendita di unità immobiliare” del 19.11.2014, che la successiva “Vendita” a ministero del Notaio Dott. Paolo Merlo, repertorio n. 111980 - raccolta n. 26988, del 25.11.2014, registrata a Rovigo il 18.12.2014 al n. 5463 serie 1T, trascritta presso l'Agenzia del territorio – Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rovigo in data 18.12.2014 (reg. gen. n. 7596 - reg. part. n. 5271) avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Rovigo e contraddistinte al relativo
Catasto dei Fabbricati come segue: - foglio 26, mappale 2010, sub. 18, cat. A/2, cl. 2;
- foglio 26, mappale 2010, sub. 44, cat. C/6, cl. 3;
- foglio 26, mappale 2010, sub. 23, cat.
A/2, cl. 2;
- foglio 26, mappale 2010, sub. 45, cat. C/6, cl. 3;
- foglio 26, mappale 2010, sub. 1, cat. A/2, cl. 2;
- foglio 26, mappale 2010, sub. 28, cat. C/6, cl. 3;
- oltre ai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti e sugli enti comuni dei fabbricati comprendente la porzione immobiliare, come meglio identificati al predetto atto notarile;
c) la “Compravendita ai sensi dell'art. 1285 c.c. e ss.” a ministero del Notaio
Dott. Paolo Merlo, Repertorio n. 112185 – raccolta n. 27146, del 14.1.2015, registrata a
Rovigo il 22.1.2015 al n. 428 serie 1T, trascritta presso l'Agenzia del Territorio –
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rovigo in data 23.1.2015 (reg. gen. n. 506 - reg. part. n. 388) avente ad oggetto il trasferimento delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Rovigo e contraddistinte al relativo Catasto dei Fabbricati come segue: - foglio 26, mappale 2010, sub. 16, cat. A/2, cl. 2;
- foglio 26, mappale 2010, sub. 42, cat.
C/6, cl. 3;
- oltre ai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti e sugli enti comuni pagina 3 di 21
del fabbricato comprendente la porzione immobiliare, come meglio identificati al predetto atto notarile. Per l'effetto, attesa la materiale impossibilità di procedere alla restituzione in natura delle suddette unità immobiliari (infra a – c) in quanto nel frattempo trasferite a terzi, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'equivalente monetario di Euro 790.601,54 o quella diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla domanda al saldo, o con la diversa, anche più favorevole, decorrenza di legge;

2. dichiarare inoltre inefficace e revocare, per i motivi tutti esposti in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, I comma, n. 2, L.fall., la
“Compravendita” a ministero del Notaio Dott. Andrea Rabitti, repertorio n. 36460 – raccolta n. 11992, del 14.1.2015, registrata a Modena il 20.1.2015 al n. 661 serie 1T, trascritta presso l'Agenzia del Territorio – Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Modena in data 20.1.2015 (reg. gen. n. 1247 - reg. part. n. 927) avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di
Campogalliano (MO) e contraddistinte al relativo Catasto dei Fabbricati come segue: - foglio 24, mappale 189, sub. 22, cat. A/10, cl. 1;
- foglio 24, mappale 189, sub. 151, cat.
C/6, cl. 1;
- oltre ai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti e sugli enti comuni del fabbricato comprendente la porzione immobiliare, come meglio identificati al predetto atto notarile. Per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione a parte attrice delle unità immobiliari di cui all'atto notarile de quo con spese e oneri di qualsivoglia natura a carico della predetta convenuta;
qualora la restituzione in natura si rivelasse impossibile, si chiede in via subordinata, di condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'equivalente monetario di Euro 75.000,00 o quella diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla domanda al saldo, o con la diversa, anche più favorevole, decorrenza di legge;
sempre in via principale, dichiarare inefficace e revocare, per i motivi tutti esposti in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, II comma, L.fall.: a) i pagamenti effettuati in data 22.10.2014 da
COerativa di OS soc. coop. in Liquidazione Coatta Amministrativa in favore di Contatto s.r.l., rispettivamente per Euro 26.069,41 (imputato alla fattura n. 52 del
19.3.2014) e per Euro 50.206,83 (imputato alla fattura n. 76 del 31.3.2014), e così per pagina 4 di 21
complessivi Euro 76.276,24 ovvero quella diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa;
b) i pagamenti effettuati in data 19.11.2014 da COerativa di OS soc. coop. in Liquidazione Coatta Amministrativa in favore di Contatto s.r.l., rispettivamente per Euro 16.918,08 (imputato alla fattura n. 143 del 30.6.2014) e per Euro 88.934,34 (imputato alla fattura n. 76 del 31.3.2014), e così per complessivi Euro 105.852,42 o quella diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa;
c) i pagamenti effettuati in data 23.12.2014 da COerativa di OS soc. coop. in Liquidazione Coatta Amministrativa in favore di Contatto s.r.l., rispettivamente per Euro 20.000,00 (imputato alla fattura n. 38 del 28.2.2014) e per Euro 35.000,00 (imputato alla fattura n. 114 del 31.5.2014), e così per complessivi Euro 55.000,00 o quella diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa. Per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere in favore di parte attrice l'importo complessivo di Euro 237.128,66 o quella diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla domanda al saldo, o con la diversa, anche più favorevole, decorrenza di legge”.
La società Contatto s.r.l.,
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