Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/06/2024, n. 430
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa P M - Presidente
Dott. N S - Consigliere
Dott. A L - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 97/2023 R. G., vertente tra:
C.F. , nato a Melito Porto Salvo Parte_1 C.F._1
(RC) il 07 luglio 1968 e residente in Reggio Calabria (RC) S.S. 106 IV TRATTO n.
719, rappresentato e difeso dall'Avv. E C, C.f. , presso C.F._2 il cui studio in Tropea (VV) ,via IV novembre n. 13 è elettivamente domiciliato;pec:
Email_1
Appellante
E
C.F. , nata ad Ancona il 20.5.1972, CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. A M, C.F. , C.F._4 presso il cui studio in Reggio Calabria (RC) via Francesco Acri n. 5 è elettivamente domiciliata, pec: Email_2
Appellata
Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 977/2022, pubblicata il 29.8.2022, nel procedimento n 3175/2018 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, chiedeva la Parte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con in data 25.9.1994, essendo ampiamente decorso il CP_1 termine di cui all'art. 3 della legge n. 898/1970 dalla data del decreto di omologa della domanda di separazione consensuale a suo tempo proposta dai coniugi al
medesimo Tribunale e di cui si riepilogano, per quanto di specifico interesse in questa sede, le condizioni concordate dalle parti:
- la casa coniugale, di proprietà dello stesso , rimarrà in uso Parte_1 esclusivo allo stesso ed alle figlie;
- il sig. dichiara di essere economicamente autosufficiente e di Parte_1 rinunciare agli obblighi di mantenimento;
- il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma Parte_1 CP_1 di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento da corrispondere entro e non oltre i primi 5 giorni del mese con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
- in merito all'allocazione delle figlie, i coniugi concordano che le stesse resteranno in affidamento condiviso con allocazione principale presso la casa coniugale e saranno libere di vedere la madre senza alcuna limitazione temporale;
- il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento delle figlie anche Parte_1 in relazione alle spese straordinarie;
- i coniugi dichiarano altresì di avere regolato e definito ogni ulteriore questione economica e patrimoniale e di non avere nulla da pretendere reciprocamente e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni di separazione che accettano e sottoscrivono liberamente.
A modifica delle suddette condizioni, il ricorrente chiedeva:
- disporre che la madre contribuisca al 50% per le spese straordinarie delle figlie
e maggiorenni ma non ancora autosufficienti ed allocate con il padre Per_1 Per_2 presso la casa familiare;
- accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della sig.ra e CP_1 dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore.
2) costituitasi in giudizio, pur concordando sulla richiesta di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava nel resto le domande attoree. In particolare, sosteneva di non poter partecipare, suo malgrado, al mantenimento delle figlie ormai maggiorenni a causa delle proprie condizioni economiche e di salute e rappresentava di aver contribuito, durante il matrimonio protrattosi per oltre ventuno anni, ai bisogni della famiglia, secondo quanto previsto dall'art. 143 c.c., 143 c.c. con il proprio lavoro domestico e di accudimento sia del marito che delle figlie. Affermava che, in seguito alla separazione, si era impegnata nella ricerca di un'occupazione idonea a consentirle una vita dignitosa, ma di aver trovato esclusivamente piccoli lavori manuali e saltuari, anche a causa delle proprie condizioni di salute. Concludeva formulando le seguenti richieste:
- accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- accertare e dichiarare l'insussistenza di mezzi economici adeguati della sig.ra
e disporre la corresponsione a carico del sig. di un CP_1 Parte_1 assegno divorzile, in favore dell'ex coniuge, pari ad euro 500,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
pag. 2/9
- disporre che il padre contribuisca in via esclusiva alle spese straordinarie delle due figlie e o nella diversa misura ritenuta congrua;Per_1 Per_2
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
3) Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1038/2019, si pronunciava sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e successivamente, con la sentenza n. 977/2022 pubblicata il 29.08.2022, oggetto del presente gravame, provvedeva sulle altre statuizioni nei seguenti termini:
- pone a carico del ricorrente l'obbligo del versamento della somma mensile complessiva di euro 150,00 a titolo di assegno divorzile nei confronti della resistente, somma da rivalutare annualmente secondo indici Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico della resistente l'obbligo del versamento della somma di euro
100,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 30% delle Per_2 spese straordinarie da versare al padre entro il giorno 5 di ogni mese;dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
4) Con l'atto introduttivo del presente gravame, ha impugnato la Parte_1 suddetta sentenza e formulato le seguenti conclusioni:
- revocare il diritto all'assegno divorzile stabilito in favore della sig.ra CP_1
e disporre la restituzione di quanto versato dall'onerato;
[...]
- riconoscere un adeguato assegno di mantenimento a carico di in CP_1 favore della figlia e/o in subordine comunque riconoscere quello di cui alla Per_2 sentenza n. 977/2022 fin dall'agosto 2018;
- riconoscere, con decorrenza agosto 2018, il dovere di contribuzione di CP_1
nella misura del 50%, alle spese straordinarie sia per la figlia sia
[...] Per_2 per la figlia . Per_1
A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi, indicati secondo l'ordine e la definizione dati dal ricorrente.
I. Omessa valutazione delle prove circa la relazione stabile della sig.ra CP_1
II. Contraddittorietà della decisione circa l'indipendenza della figlia ed il Per_1 mancato riconoscimento delle spese straordinarie per lo studio.
Contraddittorietà circa l'individuazione del quantum del mantenimento ed omessa argomentazione circa il riconoscimento del 30% per le spese straordinarie in favore della figlia Per_2
III. Contraddittorietà tra la menzione dei principi di cui alle Sezioni Unite ed il successivo riconoscimento dell'assegno divorzile.
IV. Contraddittorietà ed omissione nella valutazione dello stato e capacità patrimoniale attuale della Mancata valutazione circa l'omissione CP_1 probatoria dell'odierna appellata. V. Contraddittorietà e/o parzialità nella valutazione dei redditi personali degli ex coniugi.
VI. Mancata valutazione della vicenda matrimoniale.
pag. 3/9
5) L'appellata si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio contestando quanto dedotto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In particolare, ha controdedotto che, a dispetto di quanto evidenziato da controparte;la sig.ra non ha una convivenza stabile da cui ricevere supporto materiale e CP_1 morale;la figlia , invece, è ormai autosufficiente, come anche dichiarato nella Per_1 precisazione delle conclusioni del 26.05.2022 dal sig. ;la separazione Parte_1 delle parti è avvenuta nel 2015 dopo oltre 21 anni di matrimonio, in cui le parti hanno provveduto a contribuire ai bisogni della famiglia ognuno in ragione delle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e/o casalingo;la sig.ra in particolare, ha provveduto ai propri doveri familiari ex art. 143 c.c. CP_1 con il proprio lavoro domestico e di accudimento sia del marito che delle figlie e, non usufruendo di risorse economiche personali, il suo unico sostentamento proveniva dal lavoro del marito;inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, lo svolgimento di piccoli lavori saltuari non può di certo garantire
l'autosufficienza della sig.ra come del resto si può facilmente evincere dal CP_1 modello ISEE e dall'ulteriore documentazione reddituale prodotta in corso di causa. 6) A scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 22.4.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva assegnata a sentenza il 5-6-
2023 e decisa nella camera di consiglio del 12.6.2024.
§
Motivi della decisione
La sentenza impugnata non presenta profili meritevoli di censura e deve essere integralmente confermata.
§
Con il primo motivo di impugnazione, il lamenta l'omessa valutazione Parte_1 delle prove circa una relazione stabile, intrattenuta dalla sig.ra sin da epoca CP_1 antecedente alla separazione, di cui sostiene avere fornito prova sia testimoniale (esame della figlia all'udienza del 29.10.2020) che documentale (alcune foto pubblicate Per_1 sui social dalla stessa sig. ritratta in compagnia al nuovo compagno/convivente CP_1 ed allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Contesta quindi l'assunto, contenuto a pag. 7 della sentenza di primo grado, ove si afferma che “né le parti hanno inteso offrire approfondimenti sulle nuove relazioni intraprese che avrebbero senz'altro potuto fornire elementi utili sulla situazione economica: trattasi di scelte libere ma che avrebbero aiutato nella ricostruzione dei fatti”.
L'odierno appellante, tuttavia, omette di riferire che il passaggio motivazionale di cui sopra è immediatamente conseguente, sia sotto il profilo logico che testuale, all'affermazione - invero corretta e pienamente condivisibile – secondo cui “Deve essere preliminarmente sgombrato il campo da tutte le questioni di carattere personale agitate da entrambe le parti e relative alle cause del dissolvimento del vincolo matrimoniale con gli accenni a relazioni extraconiugali o ad altre forme di responsabilità dei coniugi che in questa sede, atteso che il tema del decidere è la
pag. 4/9 invocata pronunzia di divorzio con i conseguenziali provvedimenti in materia economica e che nessuna valutazione su eventuale addebito, non tempestivamente azionata in fase di separazione, è prevista”.
Se ne deduce che, ad onta di quanto lamentato dall'odierno appellante, il percorso motivazionale è logico e perfettamente coerente con gli elementi di prova acquisiti.
Invero, deve essere confermato, anche in questa sede, il giudizio circa la scarsa consistenza dei dati probatori in merito a rispettive relazioni extraconiugali (giustamente definiti in sentenza come accenni), che peraltro, lungi dal supportare questioni ormai preclusi, avrebbero eventualmente potuto incidere esclusivamente sull'accertamento delle attuali condizioni personali ed economiche dei coniugi che le parti, liberamente, non hanno inteso meglio approfondire. Sul punto e con specifico riguardo ai motivi di doglianza dell'appellante, deve anche evidenziarsi come la richiamata e “perplessa” testimonianza della figlia (peraltro espressamente commentata in motivazione Per_1 come caratterizzata da “comprensibile, ma non condivisibile reticenza”) e le riproduzioni fotografiche tratte da fonti aperte non abbiano fornito alcun apprezzabile contributo all'accertamento delle attuali condizioni economiche della sig. ra e alla CP_1 esatta qualificazione della sua relazione.
§
Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta la contraddittorietà della decisione circa l'indipendenza della figlia ed il mancato riconoscimento delle Per_1 spese straordinarie per gli studi della stessa, nonchè la contraddittorietà circa
l'individuazione del quantum del mantenimento e l'omessa argomentazione circa il riconoscimento del 30% per le spese straordinarie in favore della figlia Per_2
Neanche questo motivo merita accoglimento. In primo luogo, non si ravvisano profili di contraddizione della motivazione. La sentenza, come rilevato dall'appellante, ha definito “dato incontestato tra le parti che la figlia primogenita della coppia, , ha Per_1 iniziato a lavorare anche se con contratto a tempo determinato e part-time presso una scuola dell'infanzia privata in città;ha avuto una bambina ed è andata a vivere con il padre della figlia”. La fondatezza di tale affermazione trova conferma nello stesso atto di appello, dove si legge che “Diversamente dagli assunti del Giudice del primo grado il sig. pur avendo ammesso che abbia avuto una bambina ha anche Parte_1 Per_1 rilevato come la medesima abbia sostanzialmente cambiato la mera residenza ma ella, che guadagna circa € 500,00 al mese con un contratto per n. 2 ore lavorative, è rimasta a carico del padre”. Pertanto, appare fondato e corretto il conseguente passaggio motivazionale secondo cui “Il nuovo assetto di vita della giovane sia sul piano personale che lavorativo consente di ritenere la stessa ormai del tutto autonoma fermo restando ovviamente la libertà da parte dei genitori di intervenire con aiuti spontanei anche di tipo economico”, che non può essere inficiato dai rilievi dell'appellante secondo cui nulla sarebbe mutato da quando viveva con il padre “posto che la Per_1 ragazza e la bambina pranzano e cenano dal sig. e vi permangono per molto Parte_1 tempo durante la giornata” e che il sig. continuerebbe a pagare l'utenza Parte_1 telefonica e le tasse universitarie della figlia . Giova peraltro rilevare che quanto Per_1
pag. 5/9
sopra affermato dall'appellante consente altresì di dedurre che sia che la Per_1 bambina, pur trattenendosi presso l'abitazione dello stesso per buona parte Parte_1 della giornata, abbiano una diversa abitazione.
Ciò conferma pienamente l'esattezza del giudizio di merito operato dal Tribunale e la corretta applicazione dei principi di diritto richiamati in sentenza e consolidati nella giurisprudenza di legittimità, cui può aggiungersi che, in tema di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti;pertanto, eventuali elargizioni dei genitori, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato. (Cass., Sez. 1 -
Ordinanza n. 17805 del 21/06/2023 - Rv. 668298 - 01).
§
Avuto riguardo all'ulteriore profilo della determinazione delle quote di partecipazione di ciascuno dei genitori alle spese straordinarie per i figli (nella specie imposta alla madre nella misura del 30%) è utile premettere che l'art. 316-bis, comma 1,
c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati.
(Cas., Sez. 1 – Ordinanza n. 5242 del 28/02/2024 - Rv. 670424 - 01)
Inoltre, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Cass., Sez. 1 – Ordinanza n. 4145 del
10/02/2023 - Rv. 666873 - 01)
Alla luce dei suddetti principi e della valutazione comparata delle condizioni reddituali dei genitori, la decisione di fissare nella misura del 30% il contributo della madre alle spese straordinarie per la figlia secondogenita appare adeguata e merita di essere confermata. La relativa motivazione, sebbene non esplicitata rispetto allo specifico punto, può comunque desumersi dal complessivo tenore della motivazione e dalle statuizioni della sentenza di primo grado. Basti osservare che il Tribunale, ha svolto una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, dando atto, tra l'altro, che il è Brigadiere capo del Gruppo aeronavale di Messina e Parte_1 svolge, all'occorrenza, anche lavoro straordinario, mentre la ha percepito il CP_1
pag. 6/9
reddito di cittadinanza e verosimilmente ha svolto attività lavorativa saltuaria come domestica, mentre più di recente, secondo quanto riferito dalla figlia , svolgerebbe Per_1 attività lavorativa presso un'anziana signora. A ciò si aggiunga che ulteriori spunti di valutazione possono trarsi dall'istanza di ammissione al patrocino a spese dello Stato presentata dalla e nella quale essa dichiara un reddito di 8.000 euro. CP_1
Sulla base degli elementi allegati in giudizio ed illustrati in sentenza, ad avviso di questa Corte, il Tribunale è pervenuto a condivisibili statuizioni in tema di rapporti economici tra i coniugi e di mantenimento delle figlie, anche con riguardo alla misura della contribuzione alle spese straordinarie, apparendo equo, valutate le specifiche circostanze, limitare il contributo a carico della alla quota del 30%. Tale CP_1 determinazione, del resto, è coerente col modesto importo dell'assegno divorzile posto a carico del , al quale peraltro è rimasta attribuita la casa coniugale, e con il Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia imposto alla Per_2 CP_1
§
Col terzo motivo, l'appellante lamenta contraddittorietà tra la menzione dei principi di cui alle Sezioni Unite ed il successivo riconoscimento dell'assegno divorzile;inosservanza, violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale dell'onere probatorio incombente sul richiedente l'assegno per la mancata prova del profilo perequativo-compensativo. Anche questo motivo non merita accoglimento.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto affermati dalla nota sentenza delle Sezioni unite n. 18287/2018, ivi espressamente richiamata. Al riguardo, è utile rammentare che le stesse Sezioni unite, in motivazione, hanno spiegato che la determinazione e
l'attuazione della scelta di sciogliere l'unione matrimoniale, determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie. Hanno altresì evidenziato che il giudizio di adeguatezza ha anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso e che, sotto questo profilo, “il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
Partendo da questi incontestabili osservazioni, nel caso di specie risulta evidente che il coniuge in condizioni di maggiore debolezza sia proprio la sig. ra deponendo CP_1 univocamente in tal senso una pluralità di elementi quali l'essere rimasta fuori da contesti lavoratiti per la durata del matrimonio, il non essere assegnataria della casa coniugale, l'età anagrafica che, sebbene non eccessivamente avanzata, costituisce certamente un limite alle potenzialità reddituali della donna, anche in considerazione delle notorie difficoltà di inserimento stabile nel circuito lavorativo.
In particolare, la decisione oggetto del presente gravame ha considerato che il matrimonio tra le parti ha avuto una durata di 21 anni e ha ritenuto, anche qui in termini condivisibili, trattarsi di un periodo considerevole in cui deve ragionevolmente ritenersi che la resistente abbia contribuito alla crescita del nucleo familiare pur non risultando
pag. 7/9
che essa abbia dovuto rinunciare ad aspirazioni pregresse derivanti da titoli di studio o che abbia sacrificato legittime o concrete aspettative di carriera per dedicarsi esclusivamente alla famiglia né che il dedotto suo stato di salute sia stato riconosciuto come causa di inabilità assoluta o parziale al lavoro. Coerentemente a tali valutazioni,
l'assegno divorzile posto a Carico del ed in favore della è stato Parte_1 CP_1 quantificato in una misura alquanto modesta (150 euro mensili, che si riducono di fatto
a 50 euro mensili ove si consideri che la a sua volta, deve corrispondere un CP_1 assegno di mantenimento di 100 euro mensili per la figlia . Per_2
Può dunque affermarsi che, nel complesso, le statuizioni di primo grado appaiono congrue, dovendosi rammentare che il riconoscimento dell'assegno divorzile può essere fondato anche solo sulla funzione perequativo-compensativa (oltre che assistenziale) e tenuto conto del fatto che, comunque, la moglie, in costanza di matrimonio, non lavorava o al più svolgeva lavori saltuari ed a prescindere dall'instaurazione di una successiva convivenza (che, quand'anche provata, rileverebbe solo sotto il profilo assistenziale).
§
Le considerazioni sopra svolte e, in particolare quelle riferite al secondo e terzo motivo di appello, spiegano anche il rigetto degli altri motivi di impugnazione, sostanzialmente sovrapponibili ai precedenti, afferenti la prova e la valutazione delle condizioni personali e patrimoniali dei coniugi, con specifico riferimento alla posizione della sig. ra (motivi IV e V) e l'asseritamente mancata valutazione della vicenda CP_1 matrimoniale (motivo VI). Come si è avuto modo di spiegare, infatti, una complessiva e ponderata valutazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti ha condotto a statuizioni che possono ritenersi congrue e meritevoli di conferma. Del resto, oltre a quanto già osservato, può essere dirimente il raffronto con le condizioni di separazione consensualmente stabilite, rispetto alle quali si può notare che l'assegno divorzile in favore della è stato determinato in euro 150 mensili (a fronte dei 500 euro CP_1 dell'assegno di mantenimento) e considerato che in quella sede il sig. si era Parte_1 impegnato a provvedere in via esclusiva al mantenimento delle figlie, anche in relazione alle spese straordinarie.
§
Statuizioni sulle spese.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
Il valore della causa va determinato ai sensi dell'art 13 c.p.c. e le spese vanno liquidate - ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, considerato il valore da
€ 1.101 a € 5.200 e nella misura media, comprensiva delle fasi di: studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale – per il presente grado di appello, in euro € 2.915,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per
pag. 8/9
cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. n.
5314/2020).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa P M - Presidente
Dott. N S - Consigliere
Dott. A L - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 97/2023 R. G., vertente tra:
C.F. , nato a Melito Porto Salvo Parte_1 C.F._1
(RC) il 07 luglio 1968 e residente in Reggio Calabria (RC) S.S. 106 IV TRATTO n.
719, rappresentato e difeso dall'Avv. E C, C.f. , presso C.F._2 il cui studio in Tropea (VV) ,via IV novembre n. 13 è elettivamente domiciliato;pec:
Email_1
Appellante
E
C.F. , nata ad Ancona il 20.5.1972, CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. A M, C.F. , C.F._4 presso il cui studio in Reggio Calabria (RC) via Francesco Acri n. 5 è elettivamente domiciliata, pec: Email_2
Appellata
Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 977/2022, pubblicata il 29.8.2022, nel procedimento n 3175/2018 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, chiedeva la Parte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con in data 25.9.1994, essendo ampiamente decorso il CP_1 termine di cui all'art. 3 della legge n. 898/1970 dalla data del decreto di omologa della domanda di separazione consensuale a suo tempo proposta dai coniugi al
medesimo Tribunale e di cui si riepilogano, per quanto di specifico interesse in questa sede, le condizioni concordate dalle parti:
- la casa coniugale, di proprietà dello stesso , rimarrà in uso Parte_1 esclusivo allo stesso ed alle figlie;
- il sig. dichiara di essere economicamente autosufficiente e di Parte_1 rinunciare agli obblighi di mantenimento;
- il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma Parte_1 CP_1 di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento da corrispondere entro e non oltre i primi 5 giorni del mese con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
- in merito all'allocazione delle figlie, i coniugi concordano che le stesse resteranno in affidamento condiviso con allocazione principale presso la casa coniugale e saranno libere di vedere la madre senza alcuna limitazione temporale;
- il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento delle figlie anche Parte_1 in relazione alle spese straordinarie;
- i coniugi dichiarano altresì di avere regolato e definito ogni ulteriore questione economica e patrimoniale e di non avere nulla da pretendere reciprocamente e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni di separazione che accettano e sottoscrivono liberamente.
A modifica delle suddette condizioni, il ricorrente chiedeva:
- disporre che la madre contribuisca al 50% per le spese straordinarie delle figlie
e maggiorenni ma non ancora autosufficienti ed allocate con il padre Per_1 Per_2 presso la casa familiare;
- accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della sig.ra e CP_1 dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore.
2) costituitasi in giudizio, pur concordando sulla richiesta di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava nel resto le domande attoree. In particolare, sosteneva di non poter partecipare, suo malgrado, al mantenimento delle figlie ormai maggiorenni a causa delle proprie condizioni economiche e di salute e rappresentava di aver contribuito, durante il matrimonio protrattosi per oltre ventuno anni, ai bisogni della famiglia, secondo quanto previsto dall'art. 143 c.c., 143 c.c. con il proprio lavoro domestico e di accudimento sia del marito che delle figlie. Affermava che, in seguito alla separazione, si era impegnata nella ricerca di un'occupazione idonea a consentirle una vita dignitosa, ma di aver trovato esclusivamente piccoli lavori manuali e saltuari, anche a causa delle proprie condizioni di salute. Concludeva formulando le seguenti richieste:
- accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- accertare e dichiarare l'insussistenza di mezzi economici adeguati della sig.ra
e disporre la corresponsione a carico del sig. di un CP_1 Parte_1 assegno divorzile, in favore dell'ex coniuge, pari ad euro 500,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
pag. 2/9
- disporre che il padre contribuisca in via esclusiva alle spese straordinarie delle due figlie e o nella diversa misura ritenuta congrua;Per_1 Per_2
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
3) Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1038/2019, si pronunciava sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e successivamente, con la sentenza n. 977/2022 pubblicata il 29.08.2022, oggetto del presente gravame, provvedeva sulle altre statuizioni nei seguenti termini:
- pone a carico del ricorrente l'obbligo del versamento della somma mensile complessiva di euro 150,00 a titolo di assegno divorzile nei confronti della resistente, somma da rivalutare annualmente secondo indici Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico della resistente l'obbligo del versamento della somma di euro
100,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 30% delle Per_2 spese straordinarie da versare al padre entro il giorno 5 di ogni mese;dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
4) Con l'atto introduttivo del presente gravame, ha impugnato la Parte_1 suddetta sentenza e formulato le seguenti conclusioni:
- revocare il diritto all'assegno divorzile stabilito in favore della sig.ra CP_1
e disporre la restituzione di quanto versato dall'onerato;
[...]
- riconoscere un adeguato assegno di mantenimento a carico di in CP_1 favore della figlia e/o in subordine comunque riconoscere quello di cui alla Per_2 sentenza n. 977/2022 fin dall'agosto 2018;
- riconoscere, con decorrenza agosto 2018, il dovere di contribuzione di CP_1
nella misura del 50%, alle spese straordinarie sia per la figlia sia
[...] Per_2 per la figlia . Per_1
A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi, indicati secondo l'ordine e la definizione dati dal ricorrente.
I. Omessa valutazione delle prove circa la relazione stabile della sig.ra CP_1
II. Contraddittorietà della decisione circa l'indipendenza della figlia ed il Per_1 mancato riconoscimento delle spese straordinarie per lo studio.
Contraddittorietà circa l'individuazione del quantum del mantenimento ed omessa argomentazione circa il riconoscimento del 30% per le spese straordinarie in favore della figlia Per_2
III. Contraddittorietà tra la menzione dei principi di cui alle Sezioni Unite ed il successivo riconoscimento dell'assegno divorzile.
IV. Contraddittorietà ed omissione nella valutazione dello stato e capacità patrimoniale attuale della Mancata valutazione circa l'omissione CP_1 probatoria dell'odierna appellata. V. Contraddittorietà e/o parzialità nella valutazione dei redditi personali degli ex coniugi.
VI. Mancata valutazione della vicenda matrimoniale.
pag. 3/9
5) L'appellata si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio contestando quanto dedotto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In particolare, ha controdedotto che, a dispetto di quanto evidenziato da controparte;la sig.ra non ha una convivenza stabile da cui ricevere supporto materiale e CP_1 morale;la figlia , invece, è ormai autosufficiente, come anche dichiarato nella Per_1 precisazione delle conclusioni del 26.05.2022 dal sig. ;la separazione Parte_1 delle parti è avvenuta nel 2015 dopo oltre 21 anni di matrimonio, in cui le parti hanno provveduto a contribuire ai bisogni della famiglia ognuno in ragione delle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e/o casalingo;la sig.ra in particolare, ha provveduto ai propri doveri familiari ex art. 143 c.c. CP_1 con il proprio lavoro domestico e di accudimento sia del marito che delle figlie e, non usufruendo di risorse economiche personali, il suo unico sostentamento proveniva dal lavoro del marito;inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, lo svolgimento di piccoli lavori saltuari non può di certo garantire
l'autosufficienza della sig.ra come del resto si può facilmente evincere dal CP_1 modello ISEE e dall'ulteriore documentazione reddituale prodotta in corso di causa. 6) A scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 22.4.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva assegnata a sentenza il 5-6-
2023 e decisa nella camera di consiglio del 12.6.2024.
§
Motivi della decisione
La sentenza impugnata non presenta profili meritevoli di censura e deve essere integralmente confermata.
§
Con il primo motivo di impugnazione, il lamenta l'omessa valutazione Parte_1 delle prove circa una relazione stabile, intrattenuta dalla sig.ra sin da epoca CP_1 antecedente alla separazione, di cui sostiene avere fornito prova sia testimoniale (esame della figlia all'udienza del 29.10.2020) che documentale (alcune foto pubblicate Per_1 sui social dalla stessa sig. ritratta in compagnia al nuovo compagno/convivente CP_1 ed allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Contesta quindi l'assunto, contenuto a pag. 7 della sentenza di primo grado, ove si afferma che “né le parti hanno inteso offrire approfondimenti sulle nuove relazioni intraprese che avrebbero senz'altro potuto fornire elementi utili sulla situazione economica: trattasi di scelte libere ma che avrebbero aiutato nella ricostruzione dei fatti”.
L'odierno appellante, tuttavia, omette di riferire che il passaggio motivazionale di cui sopra è immediatamente conseguente, sia sotto il profilo logico che testuale, all'affermazione - invero corretta e pienamente condivisibile – secondo cui “Deve essere preliminarmente sgombrato il campo da tutte le questioni di carattere personale agitate da entrambe le parti e relative alle cause del dissolvimento del vincolo matrimoniale con gli accenni a relazioni extraconiugali o ad altre forme di responsabilità dei coniugi che in questa sede, atteso che il tema del decidere è la
pag. 4/9 invocata pronunzia di divorzio con i conseguenziali provvedimenti in materia economica e che nessuna valutazione su eventuale addebito, non tempestivamente azionata in fase di separazione, è prevista”.
Se ne deduce che, ad onta di quanto lamentato dall'odierno appellante, il percorso motivazionale è logico e perfettamente coerente con gli elementi di prova acquisiti.
Invero, deve essere confermato, anche in questa sede, il giudizio circa la scarsa consistenza dei dati probatori in merito a rispettive relazioni extraconiugali (giustamente definiti in sentenza come accenni), che peraltro, lungi dal supportare questioni ormai preclusi, avrebbero eventualmente potuto incidere esclusivamente sull'accertamento delle attuali condizioni personali ed economiche dei coniugi che le parti, liberamente, non hanno inteso meglio approfondire. Sul punto e con specifico riguardo ai motivi di doglianza dell'appellante, deve anche evidenziarsi come la richiamata e “perplessa” testimonianza della figlia (peraltro espressamente commentata in motivazione Per_1 come caratterizzata da “comprensibile, ma non condivisibile reticenza”) e le riproduzioni fotografiche tratte da fonti aperte non abbiano fornito alcun apprezzabile contributo all'accertamento delle attuali condizioni economiche della sig. ra e alla CP_1 esatta qualificazione della sua relazione.
§
Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta la contraddittorietà della decisione circa l'indipendenza della figlia ed il mancato riconoscimento delle Per_1 spese straordinarie per gli studi della stessa, nonchè la contraddittorietà circa
l'individuazione del quantum del mantenimento e l'omessa argomentazione circa il riconoscimento del 30% per le spese straordinarie in favore della figlia Per_2
Neanche questo motivo merita accoglimento. In primo luogo, non si ravvisano profili di contraddizione della motivazione. La sentenza, come rilevato dall'appellante, ha definito “dato incontestato tra le parti che la figlia primogenita della coppia, , ha Per_1 iniziato a lavorare anche se con contratto a tempo determinato e part-time presso una scuola dell'infanzia privata in città;ha avuto una bambina ed è andata a vivere con il padre della figlia”. La fondatezza di tale affermazione trova conferma nello stesso atto di appello, dove si legge che “Diversamente dagli assunti del Giudice del primo grado il sig. pur avendo ammesso che abbia avuto una bambina ha anche Parte_1 Per_1 rilevato come la medesima abbia sostanzialmente cambiato la mera residenza ma ella, che guadagna circa € 500,00 al mese con un contratto per n. 2 ore lavorative, è rimasta a carico del padre”. Pertanto, appare fondato e corretto il conseguente passaggio motivazionale secondo cui “Il nuovo assetto di vita della giovane sia sul piano personale che lavorativo consente di ritenere la stessa ormai del tutto autonoma fermo restando ovviamente la libertà da parte dei genitori di intervenire con aiuti spontanei anche di tipo economico”, che non può essere inficiato dai rilievi dell'appellante secondo cui nulla sarebbe mutato da quando viveva con il padre “posto che la Per_1 ragazza e la bambina pranzano e cenano dal sig. e vi permangono per molto Parte_1 tempo durante la giornata” e che il sig. continuerebbe a pagare l'utenza Parte_1 telefonica e le tasse universitarie della figlia . Giova peraltro rilevare che quanto Per_1
pag. 5/9
sopra affermato dall'appellante consente altresì di dedurre che sia che la Per_1 bambina, pur trattenendosi presso l'abitazione dello stesso per buona parte Parte_1 della giornata, abbiano una diversa abitazione.
Ciò conferma pienamente l'esattezza del giudizio di merito operato dal Tribunale e la corretta applicazione dei principi di diritto richiamati in sentenza e consolidati nella giurisprudenza di legittimità, cui può aggiungersi che, in tema di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti;pertanto, eventuali elargizioni dei genitori, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato. (Cass., Sez. 1 -
Ordinanza n. 17805 del 21/06/2023 - Rv. 668298 - 01).
§
Avuto riguardo all'ulteriore profilo della determinazione delle quote di partecipazione di ciascuno dei genitori alle spese straordinarie per i figli (nella specie imposta alla madre nella misura del 30%) è utile premettere che l'art. 316-bis, comma 1,
c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati.
(Cas., Sez. 1 – Ordinanza n. 5242 del 28/02/2024 - Rv. 670424 - 01)
Inoltre, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Cass., Sez. 1 – Ordinanza n. 4145 del
10/02/2023 - Rv. 666873 - 01)
Alla luce dei suddetti principi e della valutazione comparata delle condizioni reddituali dei genitori, la decisione di fissare nella misura del 30% il contributo della madre alle spese straordinarie per la figlia secondogenita appare adeguata e merita di essere confermata. La relativa motivazione, sebbene non esplicitata rispetto allo specifico punto, può comunque desumersi dal complessivo tenore della motivazione e dalle statuizioni della sentenza di primo grado. Basti osservare che il Tribunale, ha svolto una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, dando atto, tra l'altro, che il è Brigadiere capo del Gruppo aeronavale di Messina e Parte_1 svolge, all'occorrenza, anche lavoro straordinario, mentre la ha percepito il CP_1
pag. 6/9
reddito di cittadinanza e verosimilmente ha svolto attività lavorativa saltuaria come domestica, mentre più di recente, secondo quanto riferito dalla figlia , svolgerebbe Per_1 attività lavorativa presso un'anziana signora. A ciò si aggiunga che ulteriori spunti di valutazione possono trarsi dall'istanza di ammissione al patrocino a spese dello Stato presentata dalla e nella quale essa dichiara un reddito di 8.000 euro. CP_1
Sulla base degli elementi allegati in giudizio ed illustrati in sentenza, ad avviso di questa Corte, il Tribunale è pervenuto a condivisibili statuizioni in tema di rapporti economici tra i coniugi e di mantenimento delle figlie, anche con riguardo alla misura della contribuzione alle spese straordinarie, apparendo equo, valutate le specifiche circostanze, limitare il contributo a carico della alla quota del 30%. Tale CP_1 determinazione, del resto, è coerente col modesto importo dell'assegno divorzile posto a carico del , al quale peraltro è rimasta attribuita la casa coniugale, e con il Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia imposto alla Per_2 CP_1
§
Col terzo motivo, l'appellante lamenta contraddittorietà tra la menzione dei principi di cui alle Sezioni Unite ed il successivo riconoscimento dell'assegno divorzile;inosservanza, violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale dell'onere probatorio incombente sul richiedente l'assegno per la mancata prova del profilo perequativo-compensativo. Anche questo motivo non merita accoglimento.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto affermati dalla nota sentenza delle Sezioni unite n. 18287/2018, ivi espressamente richiamata. Al riguardo, è utile rammentare che le stesse Sezioni unite, in motivazione, hanno spiegato che la determinazione e
l'attuazione della scelta di sciogliere l'unione matrimoniale, determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie. Hanno altresì evidenziato che il giudizio di adeguatezza ha anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso e che, sotto questo profilo, “il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
Partendo da questi incontestabili osservazioni, nel caso di specie risulta evidente che il coniuge in condizioni di maggiore debolezza sia proprio la sig. ra deponendo CP_1 univocamente in tal senso una pluralità di elementi quali l'essere rimasta fuori da contesti lavoratiti per la durata del matrimonio, il non essere assegnataria della casa coniugale, l'età anagrafica che, sebbene non eccessivamente avanzata, costituisce certamente un limite alle potenzialità reddituali della donna, anche in considerazione delle notorie difficoltà di inserimento stabile nel circuito lavorativo.
In particolare, la decisione oggetto del presente gravame ha considerato che il matrimonio tra le parti ha avuto una durata di 21 anni e ha ritenuto, anche qui in termini condivisibili, trattarsi di un periodo considerevole in cui deve ragionevolmente ritenersi che la resistente abbia contribuito alla crescita del nucleo familiare pur non risultando
pag. 7/9
che essa abbia dovuto rinunciare ad aspirazioni pregresse derivanti da titoli di studio o che abbia sacrificato legittime o concrete aspettative di carriera per dedicarsi esclusivamente alla famiglia né che il dedotto suo stato di salute sia stato riconosciuto come causa di inabilità assoluta o parziale al lavoro. Coerentemente a tali valutazioni,
l'assegno divorzile posto a Carico del ed in favore della è stato Parte_1 CP_1 quantificato in una misura alquanto modesta (150 euro mensili, che si riducono di fatto
a 50 euro mensili ove si consideri che la a sua volta, deve corrispondere un CP_1 assegno di mantenimento di 100 euro mensili per la figlia . Per_2
Può dunque affermarsi che, nel complesso, le statuizioni di primo grado appaiono congrue, dovendosi rammentare che il riconoscimento dell'assegno divorzile può essere fondato anche solo sulla funzione perequativo-compensativa (oltre che assistenziale) e tenuto conto del fatto che, comunque, la moglie, in costanza di matrimonio, non lavorava o al più svolgeva lavori saltuari ed a prescindere dall'instaurazione di una successiva convivenza (che, quand'anche provata, rileverebbe solo sotto il profilo assistenziale).
§
Le considerazioni sopra svolte e, in particolare quelle riferite al secondo e terzo motivo di appello, spiegano anche il rigetto degli altri motivi di impugnazione, sostanzialmente sovrapponibili ai precedenti, afferenti la prova e la valutazione delle condizioni personali e patrimoniali dei coniugi, con specifico riferimento alla posizione della sig. ra (motivi IV e V) e l'asseritamente mancata valutazione della vicenda CP_1 matrimoniale (motivo VI). Come si è avuto modo di spiegare, infatti, una complessiva e ponderata valutazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti ha condotto a statuizioni che possono ritenersi congrue e meritevoli di conferma. Del resto, oltre a quanto già osservato, può essere dirimente il raffronto con le condizioni di separazione consensualmente stabilite, rispetto alle quali si può notare che l'assegno divorzile in favore della è stato determinato in euro 150 mensili (a fronte dei 500 euro CP_1 dell'assegno di mantenimento) e considerato che in quella sede il sig. si era Parte_1 impegnato a provvedere in via esclusiva al mantenimento delle figlie, anche in relazione alle spese straordinarie.
§
Statuizioni sulle spese.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
Il valore della causa va determinato ai sensi dell'art 13 c.p.c. e le spese vanno liquidate - ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, considerato il valore da
€ 1.101 a € 5.200 e nella misura media, comprensiva delle fasi di: studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale – per il presente grado di appello, in euro € 2.915,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per
pag. 8/9
cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. n.
5314/2020).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi