Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/05/2024, n. 919
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio
e composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa D P Consigliere
3) Dott.ssa M L B Consigliere di cui il primo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2164/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
DA
(C.F.: ) nata a Palermo il 5.02.1991, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. A C (C.F.: pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio sito a Belmonte Mezzagno (PA), Via Don Pino Puglisi n. 157/a presso il cui studio è elettivamente domiciliata
reclamante
CONTRO
(C.F.: ) nato a Palermo il Controparte_1 C.F._3
22.06.1989, rappresentato e difeso dall'Avv. G B (C.F.:
;
pec: ) ed elettivamente C.F._4 Email_2
domiciliato presso il suo studio sito a Palermo, Via Delli Croci n. 2/g reclamato
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
****
1 Conclusioni per la reclamante:
A modifica delle condizioni di affidamento del minore e in particolare, Persona_1 delle condizioni del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario, previa nomina dei Servizi Sociali competenti per territorio o, in subordine, nomina di CTU, definire il diritto di visita graduale e progressivo nel tempo che tenga conto delle condizioni di vita e di relazione delle parti e del figlio minore , delle Persona_2
dinamiche personali intercorrenti tra i genitori, avuto specifico riguardo allo stato di conflittualità tra loro esistente e alle modalità di gestione, da ognuno di essi adottate, di tale rapporto conflittuale, le dinamiche intercorrenti tra i singoli genitori e il minore e pertanto regolamentare il diritto di visita del padre con il figlio minore, stabilendo il diritto di pernottamento presso l'abitazione paterna, in seguito al compimento degli anni quattro del minore.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si chiede darsi incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio ovvero nominarsi CTU, al fine di accertare le condizioni di vita e di relazione delle parti e del figlio minore , nato a Palermo il 16 dicembre 2021, le Persona_2
dinamiche personali intercorrenti tra i genitori, avuto specifico riguardo allo stato di conflittualità tra di loro esistente e alle modalità di gestione, da ognuno di essi adottate, di tale rapporto conflittuale, le dinamiche intercorrenti tra i singoli genitori
e il minore, evidenziando eventuali condizioni di disagio derivanti dalla relazione di quest'ultimo con ciascun genitore, al fine di indicare le modalità e svolgimento degli incontri tra il minore e il genitore non collocatario.
Con note di trattazione scritta del 9.05.2024:
Si chiede ammettersi prova testimoniale con la sig.ra sul seguente Testimone_1 articolato: “Vero è che nei giorni di martedì e venerdì il sig. dalle ore Controparte_1
16:00 alle ore 19:00, tiene con sé il figlio minore ”. Persona_3
Conclusioni per il reclamato:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, il reclamo proposto dalla sig.ra , Parte_1
avverso il decreto n. 22242/2023 di giorno 01 dicembre 2023 emesso dal Tribunale
Ordinario di Termini Imerese nel procedimento iscritto al n. 509/2022 R.G.V.G.
Conclusioni per il Procuratore Generale: 2
Chiede il rigetto del reclamo.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 22242/2023 dei giorni 28.11/1.12.2023, il Tribunale di Termini
Imerese, su ricorso proposto ai sensi degli artt. 737 e 316 bis c.c. da
[...]
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