Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/09/2024, n. 3666

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/09/2024, n. 3666
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 3666
Data del deposito : 20 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Caterina Molfino Presidente
dott. Paolo Celentano Consigliere
dott. Roberto Notaro Consigliere rel
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 363 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2018 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli in data
23.11.2017 n. 11588, pendente
TRA
GENERALI ITALIA SPA (c.f. 00409920584 – p.i. 00885351007), con sede in
MOGLIANO VENETO alla via Marocchesa 14 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Saverio Formichella (c.f. [...]) dello Studio Legale ARIA & PARTNERS
s.r.l. S.T.A., con studio in Napoli alla via De Gasperi n. 45, in virtù di procura prodotta nel giudizio di appello
APPELLANTE
CONTRO
UC PE, nato a [...] il [...] (C.F. [...])
e UC AF, nata a [...] il [...] (CF [...]), in proprio e quali eredi di RI OV, rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Perna
(C.F. [...]), in virtù di procura prodotta nel giudizio di appello
APPELLATI
1
NONCHE'
UC RE (C.F. [...]), in proprio e nella qualità di erede di
UC VA, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo D'Amico (C.F.
[...]), in virtù di procura prodotta nel giudizio di appello
APPELLATA
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con citazione notificata in data 1.2.2010 RI PE e RI EL, in proprio e quali eredi del padre RI OV, deceduto il 17.7.2006 a seguito di lesioni riportate nel sinistro stradale avvenuto il giorno 8.2.2006 al Corso Garibaldi di Portici, convenivano innanzi al Tribunale di Napoli la Assicurazioni RA S.p.A., nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada (d'ora in poi FGVS), ex art. 283, comma 1, lettera a) legge 209/2005, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per il decesso del congiunto, evento determinato dalla condotta di guida del conducente di un motoveicolo pirata, rimasto ignoto, che aveva investito il pedone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.
La Assicurazioni RA s.p.a. si costituiva eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Nel corso del giudizio interveniva RI ES, figlia di RI OV, che formulava analoga domanda risarcitoria nei confronti del FGVS.
Espletata la prova per testi e la c.t.u. medico-legale, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Napoli con la sentenza appellata accoglieva la domanda e condannava la
RA Assicurazioni s.p.a. n.q. di F.G.V.S. al pagamento in favore degli attori di €
186.000,00 ciascuno, oltre accessori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la RA AL S.p.A., quale impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime di Garanzia, chiedendo la riforma della sentenza appellata, stante l'infondatezza della domanda per l'assenza del nesso causale tra l'incidente e l'evento morte.
Si sono costituiti gli appellati eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. o, in via subordinata, chiedendone il rigetto in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata.
2
Con ordinanza del 30.6.2023 la Corte ha sottoposto alle parti la questione rilevata d'ufficio del possibile difetto di legittimazione ad impugnare di RA AL S.p.A., rimettendo la causa sul ruolo ed assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie.
Alla successiva udienza del 22.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Deve trattarsi preliminarmente il thema sottoposto alle parti dalla Corte a norma dell'art. 101
c.p.c.

Con la memoria depositata in data 11.9.2023 l'appellante ha depositato una serie di documenti
a sostegno della tesi della sussistenza della propria legittimazione ed ha dedotto che la RA AL SpA è una società conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l'AL di Assicurazioni RA SpA per atto (del pari prodotto) notaio Piergaetano
Marchetti di Milano del 28 giugno 2013, rep. n. 18568, racc. n.

5.996 con effetto 01/07/2013.
L'appellante, inoltre, ha evidenziato di essere nata in data [...] a [...] riorganizzazione societaria del Gruppo RA, autorizzata da IVASS con delibera n. 105 del 18.06.2013, prot. n. 32-13-000882, versata in atti, e realizzatasi attraverso il conferimento del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della Direzione per l'AL di Assicurazioni RA SpA, con tutti i relativi rapporti giuridici, in favore di
INA AS SpA, con effetto dal 01.07.2013, con la contestuale modifica della denominazione di INA AS S.p.A. in RA AL S.p.A, come può compiutamente ricavarsi dal richiamato prodotto atto 28 giugno 2013, notaio Piergaetano Marchetti in
Milano, rep. n. 18568, racc. n.

5.996. Al punto 6) del contratto di cessione è stabilito che “La
Conferitaria … subentra, in dipendenza del presente Conferimento e sempre con efficacia dalla data ( del 01.07.2013 ) di cui infra al successivo punto 9.), in tutti i rapporti giuridici e contrattuali riconducibili al Ramo DIT, e così pure in ogni posizione creditoria e debitoria relativa a contratti già esauriti”.
Ebbene, ad avviso della Corte la tesi dell'appellante in merito alla sua legittimazione ad impugnare non può essere condivisa, tenuto conto di quanto emerso in giudizio anche alla luce dei documenti prodotti nella prima difesa utile successiva al rilievo officioso della Corte.
Ed infatti, il giudizio di primo grado è stato incardinato e si è svolto nei confronti di
Assicurazioni RA s.p.a. (società tuttora esistente, avente distinti codice fiscale, partita
IVA, sede, denominazione, etc.), evocata in giudizio e costituitasi in primo grado come
3
impresa designata alla gestione del FGVS per la Regione Campania relativamente al sinistro de quo.
L'appellante ha dedotto di essere legittimata a proporre l'impugnazione avverso la sentenza de quo, ex art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare della società Assicurazioni
RA S.p.A. nel diritto controverso, in quanto con atto di conferimento per notaio dr.
Piergaetano Marchetti di Milano del 28.06.2013 rep. 18568/5996 la Spa Assicurazioni
RA conferiva alla Spa Ina AS il proprio ramo d'azienda assicurativo denominato
“Ramo DIT” - Direzione per l'AL e che con lo stesso atto la Spa INA AS modificava la denominazione sociale in RA AL Spa trasferendo la sede legale da Roma via
Bissolati in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa;
ha aggiunto che con provvedimento
n. 32-13-000882 del 18.06.2013 l'IVASS autorizzava, ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, il conferimento, mediante scorporo, di un ramo dell'azienda assicurativa di Assicurazioni RA S.p.A., denominato “Direzione per l'AL”, a favore di Ina AS S.p.A., che avrebbe assunto la denominazione di RA AL S.p.A.”. Da tanto ha ricavato che, sia dall'atto per notaio
Marchetti sia dal provvedimento autorizzativo dell'IVASS si evincerebbe che l'operazione del conferimento del ramo d'azienda da Assicurazioni RA S.p.a. a RA AL S.p.A. ha compreso tutto il complesso di attività afferenti al ramo della “Direzione per l'AL”, a sua volta comprendente tutti i rapporti assicurativi attivi e passivi ovvero tutte le polizze ed i sinistri da liquidare sul territorio italiano, quindi anche il rapporto oggetto di causa dal momento che esso ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da sinistro auto e, quindi, rientrante nel complesso dei rapporti assicurativi oggetto del conferimento.
In altre parole, a parere dell'appellante, il fatto che si tratti di un sinistro rientrante nella gestione del fondo di garanzia non rileva ad escludendum poiché il conferimento avrebbe determinato una sorta di subentro automatico della RA AL s.p.a. anche nella gestione del Fondo. Ha inoltre richiamato, a fondamento della tesi della successione nel rapporto processuale della cessionaria alla cedente, giurisprudenza di legittimità in tal senso orientata
(Cass. 12.12.2017 n. 29635).
Ebbene, diversamente da quanto affermato dall'appellante, non risulta in alcun modo comprovato che il citato atto di conferimento per notar Marchetti del 2013 abbia comportato anche il trasferimento dei rapporti già facenti capo ad Assicurazioni RA S.p.A., quale mandataria ex lege senza rappresentanza del FGVS per la Regione Campania e relativamente ai sinistri già verificatisi, emergendo, per contro, dagli atti che il conferimento ha avuto ad oggetto solo il «portafoglio assicurativo della Direzione per l'AL» ed essendo noto che la legge prevede un'ultrattività dello “status” conferito ex lege anche dopo la scadenza 4
dell'incarico fino alla nomina della successiva impresa e che la successiva impresa designata
è legittimata solo alla gestione dei sinistri
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