Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 6

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 6
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 503/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
AR Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 503/2021 promossa da:
CI LO (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. ARIANNA BALLATI;

PARTE APPELLANTE nei confronti di
CI AN (cf: [...]) con il patrocinio dell'Avv. LUIGI CASTELLANI;

PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 660/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 09/09/2020
CONCLUSIONI
In data 28.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, espletati i provvedimenti di rito e disattesa e reietta ogni contraria istanza, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere integralmente il proposto appello per tutti i motivi di cui in narrativa e condannare l'odierno appellato a rifondere in favore di AL AR le spese di lite relative al giudizio di reclamo con vittoria di spese del giudizio di merito possessorio di primo grado e del secondo grado di giudizio in favore della parte appellante”. pagina 1 di 14 Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per i motivi e le causali di cui in esposizione in comparsa di costituzione e riposta datata 18/5/2021 o per i diversi ritenuti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 primo comma cpc della domanda spiegata in appello dall'appellante di condanna del Sig. AL UC alla rifusione delle spese del Giudizio di reclamo al Collegio in Tribunale a Pistoia perché trattasi di domanda nuova e tardiva non proposta in sede di Giudizio di primo grado nei modi, termini e forme di legge e come tale inammissibile in sede di appello.
Dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 cpc della domanda spiegata in appello di condanna del Sig. AL UC alla rifusione delle spese del Giudizio di reclamo per la mancanza di una espressa impugnazione della sentenza di primo grado in ordine alla asserita mancata pronuncia su tale domanda e in ordine al suo mancato accoglimento essendosi parte appellante limitata a censurare la sentenza solo in punto della disposta compensazione delle spese di lite.
Nel merito, in tesi, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dal Sig. AL AR avverso la sentenza n. 660/2020 del Tribunale di Pistoia perché inammissibile e perché destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto con conseguente conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado
Con vittoria di spese e onorari del grado da distrarsi in favore del Procuratore antistatario AVV. Luigi Castellani che le ha anticipate.
Nel merito, in ipotesi di accoglimento parziale dell'appello proposto dal Sig. CI LO, disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pistoia, Con sentenza n. 660/2020 pubblicata il 09/09/2020, ha così deciso:


1. In accoglimento della domanda di parte attrice, ordina a AL UC di arretrate i pozzetti di cemento posti lungo la striscia di terreno frapposta tra la sua proprietà e quella del AL AR onde ricollocarli nella medesima posizione in cui risultano immortalati nelle foto tratte da google map, risalenti al settembre 2011;



2. Compensa le spese di lite tra le parti.

1.1 AR AL, con ricorso depositato il 28.3.2014, aveva chiesto di essere reintegrato nel possesso di una corte comune fra il proprio immobile di CI (PT) Via Francesca 2571
e quello limitrofo di UC AL, che, a suo dire, l'aveva spogliato, con l'apposizione di blocchi di cemento (pozzetti), impedendogli di passare e di posteggiare l'auto, come era solito pagina 2 di 14
fare.
1.2 UC AL si era costituito per resistere, eccependo la decadenza dall'azione possessoria e negando comunque che vi fossero le condizioni per la tutela richiesta.
1.3 Il giudice unico, con ordinanza del 10.3.2015, aveva accolto, sulla scorta dei documenti prodotti e degli informatori uditi, il ricorso e, per quanto interessi, aveva condannato il resistente alla refusione delle spese sopportate dal ricorrente, liquidandole in €
3.000,00 per compensi e in € 278,75 per esborsi, oltre accessori.
1.4 Il collegio, adito in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., aveva, con ordinanza del 29.9.2015, così pronunciato a favore dell'impugnante:
1) in accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza del 10.03.2015 resa nell'ambito del giudizio possessorio RG 1352/2014 e dichiara inammissibile il ricorso possessorio depositato da AR AL il 28.03.2014;

2) condanna AR AL a rifondere in favore di UC AL le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA.
Ad avviso del Tribunale collegiale, infatti, era fondata l'eccezione di tardività sollevata dal resistente/reclamante.
1.5 Proseguito il processo a seguito di rituale istanza ex art. 703 co. 4^ c.p.c., e istruita la causa con testi, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda possessoria, poiché le ulteriori prove assunte permettevano di superare l'eccezione di tardività e confermavano, nel resto, la sussistenza delle condizioni per accordare la tutela richiesta.
Sulle spese, ha così motivato:
Quanto al governo delle spese, reputa il tribunale che le reciproche soccombenze nei termini di cui sopra in uno con la peculiarità e natura della vicenda oggetto del presente procedimento giustifichino l'integrale compensazione delle medesime.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, LO CI (di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, AN CI
(di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza relativamente al capo sulle spese, per i seguenti motivi di appello:
pagina 3 di 14 2.1 Ad avviso dell'appellante, poiché UC AL era totalmente soccombente all'esito del giudizio, gli si dovevano addebitare i costi di causa, senza che ricorressero le condizioni dell'art. 92 c.p.c., palesemente violato dal Tribunale.
Lo stesso Tribunale dava atto che il procedimento era unitario;
aveva altresì rigettato sempre ogni richiesta della controparte, così che la disposta compensazione non aveva appiglio di alcun tipo, profilandosi addirittura come contraddittoria.
2.2 Si duole, inoltre, l'appellante che la compensazione non è comunque sorretta da una motivazione sufficiente.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
3. Radicatosi il contraddittorio, AN CI, si è costituito per resistere.
Ha dedotto che, pur essendo il processo possessorio unitario, esso, in concreto, s'era articolato in plurime fasi, ossia quella sommaria, quella del reclamo e quella della cognizione piena;
e nella fase ex art. 669 terdecies c.p.c., l'appellato era risultato totalmente vincitore;
al punto che, essendo stato revocato l'interdetto possessorio, anche per quella precedente fase
AR AL era soccombente.
Ne conseguiva l'assoluta correttezza della decisione assunta in prime cure con la sentenza definitiva.
Inoltre, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, «[…] è ampia la discrezionalità del Giudice nel derogare alla condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa sia pur in presenza di elementi che giustifichino la decisione in tal senso non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese. […]» (comparsa di costituzione, pag. 7).
Peraltro, la controparte si doleva che la sentenza non avesse esaminato la sua domanda di refusione delle spese processuali del reclamo, ma tale domanda era inammissibile ex art.
345 c.p.c.
, perché formulata solo con l'appello;
«[…] inoltre la domanda è altresì inammissibile ex art. 342 cpc perché non risulta che parte appellante abbia esplicitamente impugnato la sentenza di prime cure per l'omessa pronuncia su tale domanda ma solo in punto di compensazione delle spese e l'impugnazione sul punto avrebbe dovuto essere esplicita, espressa e specifica a pena di inammissibilità del motivo di appello […]» (ivi, pag. pagina 4 di 14
8). Essa, in particolare, non era stata formulata con l'istanza di prosecuzione ex art. 703 co. 4^
c.p.c.
e neppure con la 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. o al momento di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi