Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 93

CA Brescia
Sentenza
3 febbraio 2025
0
0
05:06:40
CA Brescia
Sentenza
3 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 93
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 93
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 77/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
11/09/2024, promossa
d a
NA AR, con il patrocinio dell'avv. Domenico Rossi,
APPELLANTE
c o n t r o
ER BANCA S.P.A., con il patrocinio dell'avv. Federica Nicolini,
APPELLATA

Oggetto: mutuo.
In punto: ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 30.06.2020 del Tribunale di
Mantova. conclusioni:
Di parte appellante:
<<voglia l corte d adita disattesa ogni contraria istanza>
eccezione e deduzione:
- accogliere il presente atto di appello e riformare l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 30.06.2020, resa dal Tribunale di Mantova nel giudizio R.G. n.
1088/2020 – Giudice Dott. Bertola, per il motivo n.2 come sopra precisato, accertando e dichiarando pari ad € 670,11 la somma dovuta al consumatore per la pagina 1 di 7 riduzione del costo totale del credito a seguito dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto;
per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 354,60, quale differenza tra la somma dovuta e la somma già ricevuta/decurtata in sede di conteggio estintivo, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data di estinzione, fino al dì del soddisfo;

- in via gradata, nella denegata ipotesi in cui non risultino degni d'accoglimento la superiore domanda, accogliere comunque il presente atto di appello e riformare l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 30.06.2020, resa dal Tribunale di Mantova nel giudizio R.G. n. 1088/2020 – Giudice Dott. Bertola, per il motivo n.4 come sopra precisato, rideterminando la condanna alle spese di lite del primo grado.
Vinte le spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, SENZA DISTRAZIONE. In via istruttoria, insiste, ai sensi dell'art.437, 2° comma e 441 cpc, che l'On. Corte voglia disporre CTU tecnico-contabile, confermativa delle determinazioni e delle ricostruzioni operate dal Consulente di parte appellante sulle somme dovuta al consumatore per la riduzione del costo totale del credito a seguito dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto.>>

Di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di Mantova in data 30 giugno 2020 nell'ambito del procedimento RG 1088/2020, accogliendo le seguenti conclusioni:
NEL MERITO
- rigettare l'appello promosso dalla Sig.a AR ZA in quanto infondato in fatto
e in diritto;

- accogliere, in ogni caso le domande formulate da ER in primo grado, di seguito riportate:
<voglia l corte d adita disattesa ogni contraria istanza>
NEL MERITO:
- rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate dal Ricorrente in quanto generiche, indeterminate, infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge.>” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza decisoria del 30.06.2020, il Tribunale di Mantova ha rigettato il ricorso presentato da AR ZA volto all'accertamento dell'usurarietà delle condizioni economiche applicate al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione n. 99348 stipulato il 5.04.2011, per l'importo complessivo di € 14.040,00, da restituirsi con numero 120 di rate di importo pari ad € 117,00 cad. con ER AN S.p.a. e, per l'effetto, alla condanna della banca alla restituzione degli interessi usurari percepiti, oltre che di altri costi e spese sostenute per l'erogazione del mutuo, c.d. costi “up front”, sostenuti per l'anticipata estinzione del finanziamento. Più nel dettaglio, il Tribunale ha ritenuto infondata la deduzione dell'usurarietà del pagina 2 di 7
tasso applicato in rapporto alla entità della commissione per estinzione anticipata, non costituendo la stessa un costo per l'erogazione del credito ed essendone, perciò esclusa la rilevanza dalla L. n. 108/1996. In secondo luogo, è stata respinta anche la richiesta di rimborso delle spese iniziali sostenute per il credito in caso di estinzione anticipata.
Il giudice ha spiegato che la normativa di riferimento - art. 125 sexies TUB - prevede solo il rimborso dei costi e degli interessi relativi alla durata residua del contratto, escludendo invece i costi iniziali come le spese di istruttoria, che si riferiscono a servizi già completamente svolti prima dell'erogazione del mutuo.
Inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia Europea
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi