Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2024, n. 347
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Testo completo
R.G. 680/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 680/2019 R.G. e vertente tra
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587), in persona del Ministro p.t. e qui di seguito anche solo “il Ministero” o “il Ministero della Giustizia”, con l'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA (C.F. 9200690806-pec: ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it)
-appellante- nei confronti di
CR ZI AR (C.F. [...]) e OR AN
(C.F. [...]), con gli avv.ti GIUSEPPE SEMINARA (C.F.
[...]-pec: avvseminaragiuseppe@pecstudio.it) e ANDREA CODISPOTI
(C.F. [...]-pec: andrea.codispoti@avvocatirc.legalmail.it) ed elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'avv. VINCENZO DE STEFANO
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 170/2019, depositata in data 31/01/2019, a definizione del proc. n. 1869/2015 R.G..
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
14.03.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 18.03.2024).
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti CR ZI AR e
OR AN hanno adito il Tribunale di Reggio Calabria ed evocato in giudizio il Ministero della Giustizia, instaurando il procedimento di prime cure (avente n. 1869/2015
R.G.) e ivi rappresentando che:
(1) esse attrici (CR e OR) avevano svolto l'attività di Vice Procuratori
Onorari (V.P.O.) presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria nel periodo 2002-2007, essendo state personalmente delegate e avendo istruito centinaia di procedimenti (n. 682 la dott.ssa CR e n. 177 la dott.ssa OR);
(2) nonostante le loro richieste, il Ministero non aveva provveduto a corrispondere loro le competenze maturate, da quantificarsi in misura pari a € 66.836,00 (€ 98,00 x 612) per la dott.ssa CR e a € 17.346,00 (€ 98,00 x 177) per la dott.ssa OR.
In virtù di ciò tali attrici hanno quindi chiesto al Tribunale di Reggio Calabria di voler: condannare il Ministero al pagamento di € 66.836,00 (€ 98,00 x 612) per la dott.ssa
CR e a € 17.346,00 (€ 98,00 x 177) per la dott.ssa OR, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria poi di spese e competenze.
I.1.2.- Con comparsa del 23.09.2015 si è poi costituito in tale giudizio il Ministero, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) l'incompetenza per materia del Tribunale adito, risultando la controversia devoluta al
Giudice del Lavoro (ex art. 409, n. 5), c.p.c., per rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici e altri rapporti di lavoro pubblico);
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(2) la prescrizione del diritto, trattandosi di indennità giornaliere e dunque soggette al termine quinquennale (ex art. 2948, n. 4), c.p.c.), nonché risultando in ogni caso prescritti i diritti maturati fino al 5.06.2005;
(3) l'improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione, risultano indennizzabili, ex artt. 64 T.U.S.G. e 4 d.lgs. 273/1998 (ivi richiamato e nella formulazione antecedente al D.L. 151/2008, qui ratione temporis applicabile – trattandosi di attività dal
2002 al 2007), le sole attività di udienza, risultando poi inapplicabile, a fronte del carattere
“onorario” del rapporto, l'art. 36 Cost.;
(4) l'infondatezza, in ogni caso, dell'avversa domanda, sia in punto di an, sia in punto di quantum, non risultando la prova delle singole attività delegate e del loro espletamento, nonché risultando erroneo il parametro impiegato (i fascicoli delegati piuttosto che le singole attività).
In virtù di quanto precede il Ministero convenuto ha chiesto al Tribunale di voler: ritenere e dichiarare l'incompetenza per materia, appartenendo la cognizione al G.L.;
nel merito, ritenere e dichiarare il credito prescritto o, in subordine, la domanda improponibile o infondata;
in subordine estremo, ridurre il quantum a quanto di ragione. Con vittoria di spese, diritti e compensi.
I.1.3.- Il giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stato poi definito con la sentenza qui gravata (avente n. 170/2019, depositata in data 31/01/2019), nella quale il primo giudicante ha:
(a) accolto le domande attoree;
(b) condannato il Ministero convenuto alle spese di lite.
I.2.1.- Con atto di appello ritualmente notificato il Ministero della Giustizia ha poi introdotto
l'odierno giudizio (avente n. 680/2019 R.G.), spiegando gravame avverso la sentenza da ultimo menzionata e ivi evidenziandone la non correttezza, in particolare, per:
(1) violazione dell'art. 409, n. 5), c.p.c., trattandosi di controversia devoluta al Giudice del
Lavoro;
(2) violazione degli artt. 64 T.U.S.G., 4 d.lgs. 273/1998 e 72 R.D. 12/1941, desumendosi da tali norme, nella formulazione ratione temporis vigente, l'indenizzabilità delle sole attività
d'udienza, sussistendo difetto assoluto di giurisdizione, in definitiva, per la mancanza in radice del diritto fatto valere;
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(3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 167 c.p.c., avendo esso Ministero contestato an e quantum del compenso richiesto.
Sulla scorta di ciò il Ministero appellante ha chiesto alla Corte di voler: accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta dalle appellate nei confronti del Ministero, e in subordine ridurre il chiesto indennizzo a quanto di ragione.
Con vittoria di spese del doppio grado.
I.2.2.- Con comparsa del 21.01.2020 si sono poi costituiti anche in questo grado le parti attrici di prime cure e qui appellate CR ZI AR e OR AN, contestando le prospettazioni della parte appellante e chiedendo di rigettare l'avverso atto di gravame, in specie, per:
(1) infondatezza del primo motivo, non sussistendo la competenza del G.L.;
(2) infondatezza altresì del secondo motivo, correlato a un'erronea lettura delle norme preesistenti;
(3) infondatezza, infine, del terzo motivo, risultando il credito azionato incontestato e documentalmente provato.
In virtù di quanto precede esse appellate hanno quindi domandato alla Corte di voler: rigettare
l'appello e confermare la sentenza;
in subordine, determinare il compenso giustamente e tenendo conto delle singole attività poste in essere. Con vittoria di spese.
I.2.3.- A seguito, poi, del provvedimento di rinvio per precisazione delle conclusioni
(intervenuto l'1.-2.12.2020, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 26.11.2020), con provvedimento collegiale del 15.03.2024 (comunicato alle parti in data 18.03.2024) il giudizio di gravame, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stato definitivamente assegnato a sentenza, sulle conclusioni precisate dalle parti e con concessione alle stesse di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. (40 + 20).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue sia in ordine all'eccezione di incompetenza per materia ribadita dal Ministero appellante [v. infra, sub III.1.], sia in ordine al perimetro obiettivo del presente procedimento [v. infra, sub III.2.].
III.1.- Quanto all'eccezione di incompetenza - fondata sulla dedotta attrazione della presente controversia – in quanto vertente su “rapporti di lavoro pubblico” ex art. 409, n. 5), c.p.c. -,
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alla competenza funzionale del Giudice del Lavoro e già respinta in prime cure [cfr. pag. 4,
4° cpv., della sentenza di prime cure] -, va qui nuovamente disattesa.
A tal riguardo, infatti, occorre rammentare che la relazione fra la P.A. e “il funzionario onorario” (come, appunto e per quanto qui rileva, il V.P.O.) ha carattere residuale e non riconducibile né al pubblico dipendente, né al lavoratore para-subordinato, poiché si colloca
“fuori dello schema generale della prestazione lavorativa subordinata - la quale, pertanto, non può essere ricondotta ad un rapporto di pubblico impiego” e “non può nemmeno essere collegata ad un rapporto di lavoro autonomo, trattandosi di una fattispecie di servizio non professionale, ma onorario”, atteso che, per tale funzionario, “l'atto di nomina comporta solo
l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con
l'amministrazione, ossia non comporta l'insorgenza di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né