Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/03/2024, n. 1033
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI PO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. VA Galasso Consigliere relatore
Dr.ssa Giuseppa D'Inverno Consigliera ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 39762/2021 emessa dalla Suprema
Corte di Cassazione il 1-13/12/2021, iscritto al n. 1069/2022 del R.G.A.C.C.
TRA
LIBRA EDIT RICE S. C. A R.L. (c.f. 06854870638) con sede in Montesarchio alla
Via Costantino Grillo n. 2, costituitasi in persona del sig. RI OT, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 3/1/2024, dall'Avv. Filomena Girardi;
AT T R I C E I N R IA SSU N Z ION E
E
RO B E R T O SAV IANO nato a [...] il [...] (c.f. [...]) rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Claudio Marcello Leonelli (c.f.
[...]), Donatella Capizzi Maitan (c.f. [...]) e Ugo
Fiore (c.f. [...]);
CO NV EN U TO IN R I ASS UN Z ION E
NONCHÉ
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ARNOLDO MONDADOR I EDIT ORE S.P.A. con sede in Milano, alla via
Bianca di Savoia n. 12 (c.f. 07012130584) costituitasi in persona del suo procuratore speciale Avv. Sara Rizzon (munita dei poteri di rappresentanza in forza di procura per scrittura privata autenticata dal notaio Manuela Agostini di Milano in data 18/3/2022, rep.
n. 86008, racc. n. 18219), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Claudio Marcello Leonelli
(c.f. [...]), Donatella Capizzi Maitan (c.f. [...]) e
Ugo Fiore (c.f. [...]);
CO NV EN U TA IN R I ASS UN Z ION E
MONDADORI L IBRI S.P.A. con sede in Milano, alla via Bianca di Savoia n. 12
(c.f. 08856650968) costituitasi in persona del suo procuratore speciale Avv. Sara Rizzon
(munita dei poteri di rappresentanza in forza di procura per scrittura privata autenticata dal notaio Manuela Agostini di Milano in data 1/4/2022, rep. n. 86104, racc. n. 18285) rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Claudio Marcello Leonelli (c.f.
[...]), Donatella Capizzi Maitan (c.f. [...]) e Ugo
Fiore (c.f. [...]);
IN T E RV E N TR I C E EX A R T. 111 C.P.C.
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25/9/2008 (si riporta di seguito la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nell'ordinanza n. 39762/2021 della S.C.) “la s.c. a
r.l. IB IT ha convenuto in giudizio ER VI e LD ND s.p.a., rispettivamente autore ed editore dell'opera «OM-Viaggio nell'impero economico
e nel sogno di dominio della camorra» (breviter «G) dinanzi al Tribunale di
Napoli per ivi sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, per effetto della illegittima riproduzione nel testo dell'opera di alcuni articoli pubblicati sui quotidiani editi dall'attrice («Corriere di Caserta» e «Cronache di Napoli»).
In particolare IB ha esposto che nel corso degli anni 2004 e 2005 lo scrittore
ER VI, manifestando l'intenzione di raccogliere del materiale sul fenomeno camorristico in Campania per valutare la possibilità di farne oggetto di un saggio, si era
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recato presso le redazioni dei quotidiani «Cronache di Napoli» e «Corriere di Caserta», chiedendo copia delle fonti giornalistiche scritte (ordinanze di custodia cautelare della
Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, verbali di udienza …) nonché dei numeri in cui i relativi documenti erano stati fatti oggetto di specifici articoli;
che in quell'occasione era stato chiarito da parte sua a ER VI che l'aiuto sarebbe stato offerto solo a patto che, nel rispetto della normativa vigente, nel successivo saggio fossero stati espressamente indicati il nome della testata e il numero del giornale da cui lo scritto era stato tratto;
che circa un anno dopo, ND aveva pubblicato il libro
«G, realizzato dal VI mediante un collage degli articoli editi dalla IB, spesso testualmente e fedelmente riprodotti, senza alcuna citazione delle testate giornalistiche e degli autori degli articoli utilizzati;
che a seguito delle rimostranze di
IB, a partire dall'undicesima edizione del libro, era stata introdotta una citazione del nome della testata e della casa editrice limitatamente a un brano del romanzo contenuto
a pag. 41, mentre nulla era stato aggiunto alle numerose altre parti oggetto delle contestazioni espresse dalla IB nella corrispondenza intercorsa tra le parti.
I convenuti hanno resistito alla domanda, deducendo che «G era frutto di autonoma attività creativa dell'autore e che le pretese similitudini ravvisate dall'attrice nei passaggi contestati, oltre a essere qualitativamente e quantitativamente irrilevanti rispetto alle trecentotrenta pagine che componevano il volume, riguardavano fatti di cronaca ed erano quindi dovute alla comunanza delle fonti, di pubblico dominio, consultate dall'autore. Negavano altresì che l'omessa citazione delle fonti nei due passaggi contestati, per uno dei quali peraltro era stata operata la menzione della fonte
a partire dall'undicesima edizione del libro, avesse alcun carattere illecito.
I convenuti hanno proposto, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della violazione dei diritti morali e patrimoniali d'autore, realizzata dalla IB editrice mediante l'illegittima riproduzione e pubblicazione sui suoi quotidiani di alcuni articoli scritti da ER VI e pubblicati in data anteriore sulle testate giornalistiche dell'attrice, e hanno chiesto il risarcimento dei danni.
Con sentenza del 7.7.2010 il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda dell'attrice, ha accolto la domanda riconvenzionale di ER VI e ha condannato
IB al pagamento a suo favore della somma di € 5.000,00, a titolo di risarcimento dei danni morali, escludendo invece ogni diritto di ND, con favore delle spese di lite per entrambi i convenuti.
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2. Avverso questa sentenza ha proposto appello IB, riducendo la quantificazione dei danni richiesti alla somma di € 100.000,00.
La ND e ER VI hanno resistito all'appello. Con sentenza n.3239 del 16.9.2013, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata
e in parziale accoglimento dell'appello di IB, ha dichiarato che gli articoli «Il multilevel applicato al narcotraffico» e «Ore 9;
il padrino lascia la sua Secondigliano», entrambi pubblicati dal quotidiano «Cronache di Napoli» del 17.9.2005, erano stati illecitamente riprodotti nei brani del libro «G e che l'articolo «Boss playboy,
D.F. è il numero uno», pubblicato dal quotidiano «Corriere di Caserta» del 17.1.2005, era stato illecitamente riprodotto senza l'indicazione della fonte;
ha ordinato alla
ND e al VI la rimozione dello stato di fatto mediante indicazione, in riferimento a ognuno dei predetti brani del libro, del nome dell'autore degli articoli, dell'editore e della testata da cui essi erano stati tratti;
ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, nei confronti di IB, liquidati in € 60,000.00.
3. Avverso la predetta decisione hanno ricorso per cassazione la ND e
ER VI sulla base di otto motivi a cui ha resistito con controricorso la IB.
Con sentenza n.12314 del 12.6.2015 la Corte di cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
In particolare con il sesto motivo i due ricorrenti avevano censurato la liquidazione equitativa del danno, effettuata dalla Corte partenopea indicando i criteri di riferimento, e cioè il numero non esiguo delle riproduzioni abusive e delle omesse citazioni delle fonti e il notevole successo del romanzo «G, includendo nella somma complessivamente liquidata anche il danno morale.
La Cassazione ha in proposito osservato:
a) che poiché la pubblicazione del romanzo era avvenuta nel maggio 2006 doveva trovare applicazione l'art. 158 l.d.a., come modificato dall'art.5 del d.lgs. n. 140 del
2006, entrato in vigore il 22.4.2006;
b) che il danno da lucro cessante doveva essere liquidato ai sensi dell'art. 2056 cod.civ., comma 2, cod.civ. «anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto» oppure in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che
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avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore avesse chiesto l'autorizzazione per
l'utilizzazione del diritto;
c) che la Corte d'appello non aveva applicato detta norma al caso di specie, bensì
l'art. 158 l.d.a. nel testo anteriormente in vigore;
d) che il vigente art. 158 l.d.a. prevedeva anch'esso una liquidazione in via equitativa, laddove consentiva la liquidazione forfettaria del danno, che però doveva effettuata in conformità a quanto disposto dalla norma predetta che pone la liquidazione forfettaria come alternativa alla liquidazione del lucro cessante sulla base dei criteri dell'art. 2056 cod.civ., comma 2, integrati con la possibilità di tenere conto dei profitti del contraffattore, e richiedeva che la liquidazione forfettaria non fosse comunque inferiore
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