Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 4
Sentenza
15 gennaio 2025
Sentenza
15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Enzo Luchi CONSIGLIERE in esito all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 20 di RACL dell'anno 2022, proposta da:
AR UL, nato a [...] il giorno 11.10.967, residente a [...], rappresentato dall'avvocato Fabrizio
Rodin, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari
APPELLANTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
(I.N.A.I.L.), sede di Oristano, domicilio elettivo in Cagliari, Via Sonnino, 96, in persona del direttore regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti conferita con rogito del notaio Ugo Fadda in data 05/04/2016, repertorio N. 12428, raccolta N. 6775, dagli Avv.ti Roberto Di Tucci e Luigi Aragoni, sia congiuntamente che disgiuntamente
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte, “in totale riforma della sentenza impugnata: 1) Dichiarare che il ricorrente è affetto dalle denunciate malattie professionali e che ha diritto all'indennizzo del danno nella misura accertanda, comunque non inferiore al 16% complessivo, per conglobamento di un danno preesistente;
2) condannare, per l'effetto,
l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore, alla costituzione della rendita e al pagamento dei ratei maturati o del corrispondente danno in capitale se risulterà che il danno è inferiore al 16%, oltre accessori di legge fino al saldo;
3) con vittoria di spese e onorari dei due gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per l'Inail appellato: Voglia la Corte “Dichiarare inammissibile e/o infondato l'avverso atto di appello, per l'effetto, rigettandolo, nonché confermando in toto la sentenza impugnata e mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, comprensive di ogni onere accessorio”.
pagina 1 di 9
AR UL, con ricorso depositato il 3 maggio 2017 davanti al Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del lavoro, ha dedotto di avere svolto attività lavorativa di meccanico di auto e di mezzi industriali presso l'omonima ditta individuale “UL AR” dal 1993 al 2015, impegnato in “lavorazioni sotto carro-ponte o sotto autovetture e mezzi agricoli, smontare manualmente o con trapani appositi, sostituire e montare motori in riparazione”
e di avere contratto, a causa dell'attività lavorativa svolta, “spondilodiscoartrosi cervicale e riflessa brachialgia destra”, di evidente natura professionale, da cui era scaturito un danno biologico del 4%, non riconosciuta dall'Istituto assicuratore che aveva rigettato la domanda da lui proposta il 05/02/2016, e la successiva opposizione del 19.10.2016, sul presupposto che non vi fosse alcun nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stato esposto e la malattia denunciata.
In precedenza, peraltro, l'Inail gli aveva riconosciuto un danno del 14% correlato a lesioni a carico della mano sinistra derivate da infortunio sul lavoro del 2010.
Poiché era rimasto senza esito il procedimento amministrativo, si era trovato costretto a convenire in giudizio l'INAIL davanti al Tribunale di Lanusei, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo dovuto per la denunciata malattia professionale, di cui ha anche domandato il conglobamento con il danno precedentemente riconosciuto in misura del 14%.
L'INAIL si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa e rilevare che UL non aveva offerto alcuna prova del rischio, e tantomeno dell'intensità e della durata dello stesso, con la conseguenza che la pretesa era del tutto infondata, essendosi in presenza di patologia comune, a patogenesi multifattoriale, non sconfessata da circostanziate deduzioni idonee a provare la sua riconducibilità ad origine lavorativa.
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Il Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del lavoro, istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 66 del 12.10.2021, ha rigettato il ricorso e compensato per intero tra le parti le spese di lite.
Più precisamente il primo giudice, quanto alla spondilodiscoartrosi cervicale, ha condiviso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, espressamente riportate in sentenza ed ha, quindi, ritenuto non provato il nesso eziologico tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata, escludendo che fossero fondate le contestazioni del CTP di parte ricorrente secondo cui il consulente del Tribunale non avrebbe preso posizione sulla diagnosticata cervicalgia e lombosciatalgia diagnosticate, rilevando che al contrario l'ausiliario aveva esaminato tutta la certificazione medica prodotta e concluso per la sussistenza della patologia, di cui aveva però escluso la riconducibilità all'attività lavorativa espletata.
Avuto, invece, riguardo all'indagine sulla sindrome del tunnel carpale, il Tribunale ha ritenuto di condividere la difesa dell'istituto assicuratore, che aveva dedotto come tale patologia non rientrasse nell'oggetto del giudizio ed esulasse quindi dalla verifica affidata al consulente, richiamando a supporto la giurisprudenza della Suprema Corte che, sebbene pronunciata in una situazione concreta differente in cui il consulente aveva acquisito cartelle cliniche mai prodotte in giudizio senza esserne autorizzato, aveva chiarito in maniera lineare i limiti del potere accertativo ed investigativo del consulente anche in caso di pagina 2 di 9 “consulenza percipiente”, escludendo che lo stesso potesse effettuare verifiche al di là delle prospettazioni delle parti in violazione dei principi propri dell'onere probatorio del processo civile e della par condicio tra le parti, tra cui in particolare la sentenza n. 31886 del 6 dicembre 2019, della sezione terza della Corte di
Cassazione.
Mai infatti UL aveva dedotto di essere affetto da sindrome del tunnel carpale, né nella domanda amministrativa presentata all'Inail e tantomeno nel ricorso introduttivo del giudizio, con la conseguenza che, ha rilevato il Tribunale, “il riconoscimento di detto danno da parte del c.t.u. se fatto proprio da questo Tribunale porterebbe, quindi, ad una chiara violazione non solo delle regole relative all'onere di allegazione e prova, ma allo stesso diritto di difesa di Inail, che non ha mai potuto prendere posizione sulla patologia lamentata”.
Avverso la sentenza ha proposto appello AR UL, cui ha resistito l'INAIL.
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L'appellante ha censurato la sentenza perché “affetta da “omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, in violazione dell'art. 132 c.p.c.”, non avendo il primo giudice tenuto conto, a fronte di un giudizio carente sul piano diagnostico e viziato da errori, dei rilievi critici mossi dall'appellante, che aveva confutato in modo preciso e circostanziato le risultanze della perizia, indicando analiticamente gli elementi pretermessi e gli errori di valutazione in cui era incorso l'ausiliario, perciò erroneamente ritenendo adeguatamente giustificate le conclusioni del suo ausiliario (punto 1 a pag. 2).
Il consulente tecnico d'ufficio non aveva poi addotto alcuna argomentazione per negare efficacia causale alla movimentazione manuale dei carichi dedotta, nè aveva spiegato perché gli agenti patogeni indicati, pur ritenuti idonei a configurare una malattia professionale per discopatia lombare, fossero ininfluenti per la spondilodiscoartrosi cervicale, benchè le due patologie fossero afferenti al medesimo apparato, così come era immotivata la negazione che tale patologia potesse essere correlata all'attività di meccanico (punto 2 a pag.
2).
Era rimasta, altresì, priva di risposta l'osservazione che tale patologia fosse multifattoriale e che il nesso di causalità relativo all'origine professionale della patologia non potesse essere oggetto di semplici presunzioni, tratte da ipotesi tecniche e teoricamente possibili, ma necessitasse di una concreta e specifica dimostrazione, che poteva essere data anche in termini di probabilità, sulla base della particolarità della fattispecie, essendo
“pur sempre necessario che si trattasse di probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale”.
E nelle controdeduzioni alle osservazioni mosse da UL, il CTU aveva ribadito di “aver già argomentato circa la mancanza di elementi presumibili e tali da poter ricondurre l'affezione cervicale all'attività lavorativa svolta dal periziando, senza considerare, però, che egli stesso ha ritenuto quelli che egli definisce “agenti patogeni”, idonei a configurare come malattia professionale “la discopatia lombare” negandoli invece per quella cervicale, ancorché il rischio lavorativo sia il medesimo” (punto 3 a pag. 2/3).
E se il CTU, nel ritenere che UL avesse presentato domanda di malattia professionale anche