Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte D'Appello di L' Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 540 / 2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2024,
promossa da
LINEAR Assicurazioni s.p.a, in persona del suo procuratore Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Aleandro Equizi e dall'Avv. Angelica Equizi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in L'Aquila, alla Via XX Settembre n. 79, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, c. 3, c.p.c. da intendersi in calce all'atto di appello;
Appellante
contro
ET ZI, RR AN e RR AS, elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via dei Giardini n. 12 presso lo studio dell'Avv. Carlo Peretti, che li rappresenta e difende giusta procura speciale autenticata del 2.9.2024 n. Rep. 10511 del Notaio Dott. Claudia
Oliva;
Appellati -appellanti incidentali
HD ASSICURAZIONI S. p. A., in persona del procuratore speciale, dott. Davide Dondini, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Salvi e con lui elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti n. 40/E, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., da intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
Appellata incidentale
Aurora Immobiliare s.r.l., in persona del lrpt;
Appellata contumace
RA IC;
Appellata contumace
avverso
la sentenza n. 757/2022 depositata il 16.11.2022 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile n. 3582/2018, avente ad oggetto risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila: - preliminarmente, ordinare all'AI l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., del prospetto di calcolo della rendita liquidata al marzo 2022;
- in via principale: in accoglimento del primo motivo d'appello, rilevato l'errore di calcolo commesso dal Tribunale di L'Aquila, voglia detrarre dal risarcimento del danno biologico dovuto l'importo di € 64.031,74 già liquidato dall'AI (o quello maggiore successivamente calcolato);
in accoglimento del secondo motivo d'appello, rilevata l'assenza di prova del nesso causale tra la riduzione della capacità lavorativa specifica e le lesioni subite, rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
- in subordine: rideterminare i danni risarcibili alla luce dei motivi d'appello e in relazione al danno patrimoniale dichiarare satisfattiva la rendita liquidata dall'AI per € 106.562,80 (alla data del 1° febbraio 2021).
Con vittoria di spese.”
Per gli appellati ed appellanti incidentali NN + 2:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila,
1) rigettare l'appello principale proposto dalla AR S.p.A. avverso la sentenza n. 757/2022 del Tribunale dell'Aquila, con sua condanna alle spese;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, riconosciuta l'I.P. al 28%, come accettato dall'IL in capo a MA NI , ovvero, ed ove di bisogno, disposto il rinnovo della CTU medico legale con l'ausilio di altro Consulente, ed altresì, sempre ove di bisogno, previa ammissione di prova testimoniale sui capitoli non ammessi n. 2,3,4,9-16 di cui alla propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c., contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 757/2022 del Tribunale dell'Aquila, nei termini e per le ragioni esposte nell'atto introduttivo condannando la compagnia assicuratrice AR S.p.A. e IC RA, in solido fra loro, come segue:
1) con riferimento al danno non patrimoniale di MA NI, condannarli al pagamento del danno differenziale sottraendo dal danno non patrimoniale calco lato sulla base delle tabelle di Milano 2021 con riconoscimento della I.P. del 28% e l'applicazione dell'incremento per sofferenza soggettiva e personalizzazione del danno biologico quanto sinora corrisposto dall'IL e quanto versato dalla HD Assicurazioni ovvero condannarli al pagamento di quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
2) con riferimento al danno patrimoniale di MA NI, condannarli al pagamento del danno differenziale sottraendo dal danno patrimoniale nonché dall'accertata incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica di 1/3 della totale quanto sinora erogato dall'IL e cioè dalla data del sinistro al decesso considerata la “Lista dei pagamenti rendita diretta” che si versa in atti ovvero condannarli al pagamento di quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata o comunque ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
3) il tutto compensando le spese del giudizio di primo grado tra il Sig. MA e la HD Ass.ni S.p.A. ed equo regolamento tra le parti di quelle del presente grado”.
Per parte appellata HD:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: - rigettare l'appello incidentale proposto da MA NI in ordine al capo della Sentenza impugnato contro la HD Ass.ni SpA, siccome inammissibile e, in subordine, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto sul punto la sentenza oggetto di impugnazione e rigettando, comunque, ogni domanda avanzata contro la HD Ass.ni SpA, anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio e nella presente fase di appello;
- condannare, altresì, l'appellante incidentale MA NI al pagamento delle spese, anche forfettarie, e competenze anche della fase di appello in favore della concludente Compagnia”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la AR S.p.a. e IC RA, in solido tra loro, al pagamento in favore di NI MA della somma di euro 133.319,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e fino a quello dell'effettivo pagamento.
- Condanna la AR S.p.a. e IC RA, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio in favore di NI MA che si liquidano nella somma complessiva di euro 8.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge.
- Condanna NI MA, alla refusione delle spese di giudizio in favore della HD Assicurazioni
s.p.a. che si liquidano in euro 4.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge.” Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, NI MA, terzo trasportato, ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa HD Assicurazioni s.p.a. – quale assicurazione del vettore - al fine di sentir condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti in occasione e quale conseguenza del sinistro stradale avvenuto a L'Aquila il 18.06.2014. A sostegno della propria domanda ha dedotto che:
- nella predetta data si trovava quale terzo trasportato a bordo del veicolo VW Golf tg. CE450YZ di proprietà della Immobiliare Aurora s.r.l., assicurato con la HD Ass.ni, allorquando il veicolo
Peugeot 207 tg BT492SM, di proprietà di RA IC e assicurato con la compagnia AR ass.ni s.p.a, proveniente dal senso contrario di marcia, avrebbe invaso l'altra corsia e urtato violentemente il veicolo sul quale viaggiava;
- a causa dell'urto è stato trasportato presso il pronto soccorso di L'Aquila e successivamente trasferito e ricoverato presso l'ospedale di Campobasso. Gli esami diagnostici hanno evidenziato la frattura del femore sinistro, della vertebra L2 e delle ossa nasali;
a causa delle lesioni riportate è stato sottoposto ad intervento chirurgico per “riduzione e sintesi con chiodo gamma tre in acciaio della frattura per trocanterica del femore sinistro” e, successivamente, ad un nuovo intervento per “sostituzione della vite cefalica e compressione della frattura”;
sarebbe definitivamente guarito il 29.3.2015 con postumi permanenti che l'IL stimava nella misura del 16%;
successivamente, a causa dell'infortunio, sarebbe stato sottoposto ad ulteriori cure mediche, tra cui un nuovo intervento chirurgico in data 18.6.2018;
al momento della domanda il quadro clinico si sarebbe stabilizzato ed i danni stimati dal proprio consulente di parte ammonterebbero a 450 giorni di inabilità temporanea (in parte assoluta), 32% di invalidità permanente e la perdita di ½ della capacità lavorativa;
la compagnia HD avrebbe versato la somma di euro 16.000,00, ritenuta non satisfattiva in relazione ai danni subiti.
Ha chiesto pertanto un risarcimento del danno quantificabile in euro 353.088,13. Si è costituita la HD ass.ni s.p.a. la quale, chiedendo il rigetto della domanda attorea, ha dedotto che: non sarebbe legittimata passiva nel giudizio, in quanto, a norma dell'art. 141 cod. ass., nel caso in cui non vi sia alcuna responsabilità del vettore e dunque il sinistro sia interamente riconducibile ad un fatto del terzo, il trasportato non può agire, per il risarcimento del danno, nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore stesso;
il quantum risarcitorio sarebbe spropositato rispetto ai danni subiti, che sarebbero in parte non riconducibili eziologicamente al sinistro ma a patologie pregresse di cui già soffriva l'attore;
in ogni caso l'attore avrebbe beneficiato dell'importo di euro 96.895,87 versato dall'IL quale risarcimento del danno e che il predetto Istituto avrebbe agito in rivalsa nei confronti della HD Assicurazioni. Detta somma, dunque, andrebbe eventualmente sottratta a quella spettante all'attore per lo stesso titolo.
Nella comparsa conclusionale ha poi eccepito che la domanda spiegata dall'attore, con la chiamata in giudizio di CO e LINEAR spa, sarebbe una domanda nuova e in quanto tale inammissibile. All'udienza del 20.05.2019 il Giudice ha autorizzato l'attore a chiamare in giudizio il