Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 4539

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 4539
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 4539
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2399/20 r. g. l., vertente
TRA
IN RI, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Acanfora, elettivamente domiciliato in Napoli, via Filangieri n. 61, presso lo studio dell'avv. Roberto Bocchini
APPELLANTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente, elettivamente domiciliato in Venezia, presso gli uffici dell'Avvocatura regionale, Dorsoduro 3500/D
APPELLATO

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti IN RI ha proposto appello avverso la sentenza n. 1751 del 2019 del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva
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rigettato, per intervenuta decadenza, la sua domanda volta ad ottenere, per gli anni 2007 e
2008, il riconoscimento del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze della “Cooperativa
Orticola Tricino a r.l.”, ai fini dell'iscrizione, invece disconosciuta dall'Istituto, nei relativi elenchi dei braccianti agricoli, con ogni riflesso sul piano assicurativo.
L'appellante censurava la sentenza impugnata, che aveva definito la decadenza facendo applicazione del nuovo sistema di pubblicità, basato sulle pubblicazioni telematiche del sito dell'Inps, ex l. n. 111 del 2011, laddove gli anni coinvolti nella vicenda azionata erano anteriori all'entrata in vigore di detta normativa, sottolineando di aver ricevuto in data 19 aprile 2016 lettera raccomandata dell'Istituto, con la quale si comunicava l'avvenuta cancellazione dagli elenchi.
Concludeva, pertanto, riportandosi all'istruttoria orale ammessa ed espletata in primo grado, che dimostrava l'effettività dell'attività lavorativa scolta, insistendo nell'accoglimento della domanda già formulata, così chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'Istituto a procedere alla sua reiscrizione negli elenchi.
Ricostituito il contraddittorio con l'Inps, la causa giungeva all'odierna udienza per la discussione, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene l'appello proposto è infondato.
Va premesso che l'Inps ha prodotto prova documentale della pubblicazione telematica sul suo sito internet, con le modalità di cui all'art. 38, comma 7, della l. n. 111 del 2011, dell'elenco di variazione 2014, nonché uno stralcio dell'elenco stesso con la posizione della variazione relativa al ricorrente, ivi indicata al n. 71 e 72.
Ciò posto non ha pregio la tesi attorea per la quale detta disciplina non si applica alla fattispecie azionata, perché attinente ad anni anteriori alla normativa considerata.
Come ha condivisibilmente statuito la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 24.1.2023 n. 2124, la cui articolata esposizione si va di seguito a riprodurre), nel disciplinare il meccanismo della formazione degli elenchi nominativi (originariamente previsto per tutti i braccianti agricoli
e poi escluso per gli operai a tempo indeterminato dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 12), il
R.D. n. 1949 del 1940, art. 12, prevedeva un elenco nominativo principale dei lavoratori dell'agricoltura ed elenchi suppletivi trimestrali, destinati a contenere le variazioni rispetto al primo elenco e, in particolare, la data di decorrenza della iscrizione e della cancellazione dall'elenco principale. Sia l'elenco principale che gli elenchi suppletivi erano pubblicati sull'albo pretorio del comune per quindici giorni e il prefetto, mediante affissione con manifesto, notiziava della pubblicazione e del termine utile per presentare ricorso (art. 12,
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cit., comma 4). Non era prevista alcuna comunicazione individuale all'interessato del provvedimento di mancata iscrizione nell'elenco.
Per effetto del D.L. n. 7 del 1970, art. 7, (conv. con L. n. 83 del 1970), il compito di compilare gli elenchi principali e suppletivi fu trasferito alla commissione locale per la manodopera agricola, cui fu assegnato anche il compito di accertare le giornate lavorative effettivamente prestate. In tal modo gli elenchi iniziarono a contenere non più i soli nominativi dei lavoratori iscritti, ma anche il numero delle giornate prestate. Il successivo art. 17 introdusse per la prima volta la comunicazione al lavoratore interessato di un provvedimento diverso dagli elenchi, ossia il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi;
il comma 2 della disposizione cit. fece decorrere
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