Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2024, n. 2331

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2024, n. 2331
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 2331
Data del deposito : 3 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. P F D P Presidente dott. A S Consigliere rel. dott. D C Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 28/5/2024- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1621 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. G L, Parte_1
A L e G L, presso il cui studio sito in Caserta alla via F. Renella n.32 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati R D L T e M T Salimbeni ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Antonio Gramsci, n.14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
NONCHE'
(già Controparte_2 CP_3
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa
[...] dagli avv. I P, L C e G C, presso i quali è elettivamente domiciliata in Frosinone, via Adige n.41
APPELLATE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del il ricorrente in epigrafe si rivolgeva al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria indicati


nell'atto introduttivo, per i motivi ivi specificati, e, per l'effetto, che fossero condannate, in solido tra di loro, la
[...] e la cessionaria Controparte_4 [...] al pagamento delle differenze retributive tra Controparte_3 l'ordinaria retribuzione ed il trattamento di percepito per il CP_5 periodo dal 9.11.2009 al 10.08.2017.
Con sentenza n.1767/2023, pubblicata il 12.4.2023, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda e, per l'effetto, accertata l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del 13/10/2010 e del 15/06/2011 e la collocazione in CIG del ricorrente dal 9/11/2010 al 9/7/11 ed in dal 10/7/11 al 9/7/13 (ad CP_5 esclusione dei rientri documentati i atti), ha condannato le società resistenti, in solido tra di loro, per le causali di cui in motivazione, al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante in tale limitato periodo ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
ha rigettato per il resto la domanda e compensato le spese del grado.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 7.7.2023, il lavoratore ha proposto appello parziale avverso tale sentenza, sostenendone l'erroneità nella parte in cui era stata affermata la legittimità delle procedure di iniziate nel 2013, 2014 e 2015 CP_5 per l'erronea interpretazione dei fatti da parte del giudicante, posto che - per le procedure successive a quella del 2011– aveva ritenuto soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge per la valida individuazione dei criteri di scelta a causa della sola indicazione delle Aree di attività che sarebbero state interessate dalla rotazione.
Si doleva altresì della omessa pronuncia in ordine alla procedura del 2009 parimenti viziata.
Si doleva infine della statuizione relativa alle spese di lite interamente compensate.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento integrale della domanda formulata con il ricorso di primo grado, con ogni conseguenza economica rapportata alle differenze tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito senza la sospensione dell'attività lavorativa, anche in relazione ai provvedimenti del 2009, 2013, 2014 e 2015 e con vittoria delle spese del doppio grado.
Ricostituito ritualmente il contraddittorio, si è costituita la eccependo Controparte_6
l'infondatezza dell'appello promosso;
ha, altresì, proposto appello incidentale avverso la sentenza per avere il Tribunale ritenuto che le procedure di CIGS del 2010 e 2011 fossero viziate per genericità
della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione, evidenziando che anche per tali procedure la Società aveva compiuto il massimo sforzo organizzativo, e comunicativo, esigibile.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza appellata, l'integrale rigetto della domanda di primo grado con vittoria di spese.
Si è costituita altresì la Controparte_2
(già che a sua volta ha chiesto il
[...] Controparte_3 rigetto dell'appello principale in quanto infondato, proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza ed il rigetto anche della domanda relativa alle procedure di cigs del 2010 e 2011.
All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal lavoratore è parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto, mentre risulta infondato l'appello incidentale proposto da entrambe le società resistenti, che, di conseguenza, va rigettato per le considerazioni già espresse da questa stessa Corte in analoghe vertenze.
Va in primis esaminata la censura proposta dall'appellante principale con riferimento alla genericità dei criteri di scelta delle procedure di cassa integrazione successive a quelle del 2010 e 2011 (ritenute illegittime dal Tribunale), da analizzarsi congiuntamente alla censura sollevata dalle società appellate a sostegno dell'appello incidentale involgendo principi di diritto comuni.
Ed invero, richiamando i principi che ormai la Suprema Corte ribadisce in maniera costante e uniforme, è pacifico che “a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri predeterminati;
b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7;
c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori. Con particolare riferimento al requisito di specificità, si è precisato che l'aggettivazione non individua una
specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione, atteso che un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta. Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere” (così Cass. n. 6761/2020).
Nella medesima decisione la Corte ha anche escluso la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti;
con riguardo a queste ultime, e richiamando vari suoi precedenti, la Corte ha osservato che “l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale: la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perchè solo nel
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