Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 35
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Testo completo
R.G.V.G. n. 2951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. V civile-
In persona del presidente, dott.ssa Marianna D'Avino, ha pronunciato seguente:
SENTENZA
-nella causa civile in epigrafe emarginata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170
T.U. 115/2002, art. 15 D. L.vo 150/2011;
TRA
AVV. ALESSANDRO ZOTTOLA (C.F.: [...]), rappresentato e difeso
da sé stesso.
E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. n. 80184430587), in persona del Ministro p.t.,
con sede a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
domicilia.
All'udienza cartolare del 14.11.2024 ha presenziato la parte ricorrente e ha concluso
riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste
formulate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1-L'avv. Alessandro Zottola, con il ricorso in opposizione in esame, lamenta che: <
Corte di Appello di Roma – Sezione II Penale – liquidava la minor somma di Euro 467,00
1
– oltre accessori – ovvero Euro 400,00 per la sola fase di studio – ridotta di 1/3 – ed
aumentata di Euro 200,00 – per la presenza di un imputato detenuto – sulla scorta del
deposito dell'Atto di Appello antecedente alla presentazione della domanda di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
4) sebbene l'impugnazione sia stata depositata in cancelleria il 27/09/2023 ovvero nel
termine di 15 giorni (a seguito di pronuncia di Sentenza con motivazione contestuale),
mentre la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato veniva depositata in
data 02/10/2023, la Corte di Appello ha omesso di considerare che lo scrivente avesse
fatto espressa riserva di deposito (della predetta domanda) in sede di udienza del
12/09/2023;
5) prova ne sia quanto testualmente riportato nel decreto di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato “Il Giudice sulla richiesta presentata nell'interesse di DE TA
LA ER….. in data 2 ottobre 2023 su riserva espressa all'udienza del 12
settembre 2023 diretta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”;
6) pertanto gli effetti del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
retroagiscono al momento della presentazione della domanda ovvero alla