Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/11/2024, n. 1043
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Testo completo
n. 539/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE FAMIGLIA E MINORI
composta dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis.30 CPC depositato in data
23.5.2024 da
, nata a [...] in data [...], res. FA ER d'AD (BG) via Parte_1
Treviglio 840/C, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Fontana del foro di Monza presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nato a [...] in data [...], res. CE (MB) via Matteotti 24, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Naimo del foro di Monza presso il cui studio ha eletto domicilio appellato con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 982/2024 del Tribunale di Bergamo pubblicata il 19.4.2024, notificata in data 23.4.2024 e pronunciata nella causa iscritta al n. 7740/2023 R. G. in punto: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Bergamo nel merito, in via principale: confermare la sentenza del Tribunale di Monza nr. 2783/2019 pubblicata in data 18/12/2019 in esito a procedimento nr. 8049/2019 R. G. confermando il diritto di mantenimento sia ordinario che straordinario del figlio Persona_1 in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale: in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 982/2024 pubblicata in data 19.4.2024 nella parte in cui “revoca il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario
e straordinario del figlio con decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2023)”stabilire Per_1
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il dies a quo della revoca dell'obbligo di mantenimento, sia ordinario che straordinario, per il figlio
, posto in favore della dott.ssa e a carico del sig. Per_1 Parte_1 Parte_2 dal mese di gennaio 2024 compreso;
in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 982/2024 pubblicata in data 19 aprile 2024 nella parte in cui “revoca il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio , con decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2023)” dichiarare l'irripetibilità Per_1 delle maggiori somme eventualmente versate dal ricorrente dalla data di proposizione del ricorso a titolo di mantenimento del figlio . Per_1
In ogni caso, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 982/2024 pubblicata in data 19 aprile 2024 nella parte in cui “condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite nella quota di 1/2, che si liquidano per tale frazione in euro 2.905, oltre spese generali forfettarie, IVA
e CPA come per legge;
compensa la restante quota di 1/2”, condannare il sig. al Parte_2 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio.
Confermare per il resto le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 982/2024 depositata il 23 aprile 2024.
In via istruttoria si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in sede di primo grado con ogni provvedimento consequenziale e di rito.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO: In via preliminare dichiararsi ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...] con vittoria di spese in favore dell'appellato. Parte_1
Rigettarsi integralmente tutte le domande svolte dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza n.
982/2024 del 19.4.2024 del Tribunale di Bergamo.
Accertato e dichiarato che l'appellante ha agito nel presente giudizio con malafede o comunque con colpa grave, condannare la stessa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Vinte le spese.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE: letto il ricorso in appello proposto nell'interesse di avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa in data Parte_1
28/03/2024, con la quale venivano parzialmente modificate le condizioni di divorzio assunte dal
Tribunale di Monza con sentenza del 18/12/2019, disponendo, in particolare, la revoca del contributo dovuto da per il mantenimento del figlio maggiorenne . Parte_2 Per_1
Letta la memoria di costituzione e risposta nell'interesse di datata 27/09/2024. Parte_2
Letta le memorie di replica dell'appellante in data 09/10/2024, e del ricorrente in data 18/10/2024.
Vista la complessiva documentazione attestante le capacità reddituali (anche dei figli) richiesta da
Codesta Corte in sede di fissazione dell'udienza.
Ritenute condivisibili in fatto ed in diritto le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, che non appaiono censurabili in virtù di quanto esposto – peraltro con sostanziale mera riproduzione di elementi informativi già a conoscenza del Tribunale che ha deciso – nell'impugnazione, chiede il rigetto del reclamo.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis. 29 CPC depositato in data 12.12.2023 adiva il Tribunale Controparte_1 di Bergamo chiedendo in via principale revocare l'assegno di mantenimento previsto a proprio carico in favore del figlio e disporsi la restituzione delle somme da lui eventualmente versate nelle more Per_1 del giudizio;
in via subordinata chiedeva ridursi il predetto assegno a euro 150 mensili o alla diversa somma ritenuta di giustizia da versare direttamente a e con condanna della a versare Per_1 Parte_1 direttamente al figlio 150 mensili per il di lui mantenimento e con ripartizione a metà tra i genitori del pagamento per le spese straordinarie;
condannare infine la alla restituzione dell'importo pari Parte_1
a euro 11.2001, oltre interessi dal dovuto al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da lui versato
a titolo di mantenimento di . Chiedeva inoltre ridursi l'assegno di mantenimento previsto a Per_1 proprio carico in favore del figlio a euro 250 mensili da versarsi però direttamente in favore di R_ quest'ultimo, con analogo obbligo di versamento diretto al figlio anche da parte della e oltre Parte_1 alla suddivisione a metà delle spese straordinarie. Esponeva di avere in data 12.11.1994 contratto matrimonio con la in data 7.5.1995 era nato e il 27.5.1996 Edoardo;
il 18.12.2019 il Parte_1 R_
Tribunale di Monza, con sentenza pubblicata il 18.12.2029 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti;
in sede di divorzio congiunto i coniugi avevano concordato quanto segue: “Il sig. verserà in favore della un assegno per il Pt_2 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli ed dell'importo di euro 1.400,00 (euro 700,00 per R_ Per_1 ciascun figlio) oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, da pagarsi entro il 5 di ogni mese. Il diritto
a percepire l'assegno di mantenimento ordinario per ciascun figlio permarrà fino a che e/o R_
non reperiranno una attività lavorativa che procuri loro un reddito annuo lordo di almeno euro Per_1
25.000,00. Le spese straordinarie verranno pagate per il 70% dal sig. e per il 30% dalla Sig.ra Pt_2 [...]
;
, che all'epoca della sentenza di divorzio viveva con la madre ed era iscritto alla facoltà Pt_1 Per_1 di scienze e tecnologie agrarie, ormai da un anno e mezzo conviveva con la compagna, aveva interrotto gli studi universitari e aveva iniziato a lavorare presso la " con un contratto a tempo Parte_3 indeterminato e con una retribuzione mensile lorda pari a circa euro 1.330, oltre a prestare, unitamente alla madre e al fratello, attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura stagionale coltivata presso alcuni terreni di proprietà della aveva conseguito la laurea triennale, aveva Parte_1 CP_2 frequentato un master di specializzazione in Spagna e stava per conseguire la laurea magistrale, oltre a prestare, unitamente alla madre e al fratello, attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura stagionale coltivata presso alcuni terreni di proprietà della l'ex moglie3, medico veterinario, Parte_1 dal 21.3.2022 lavorava presso la "Scil Animal Care Company SRL” con un contratto a tempo indeterminato e una retribuzione mensile lorda pari a circa euro 5.000, ricopriva la carica di direttrice sanitaria presso il "BiEsseA-scil Laboratorio Analisi Veterinarie", era titolare di un contratto di conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio con una disponibilità stimata di circa euro 10.000 ed era 1 che la aveva ricevuto a titolo di mantenimento di dall'inizio della convivenza dello CP_3 Parte_1 Per_1 stesso con la compagna.
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proprietaria di alcuni beni immobili e di un'autovettura;
il ricorrente era consigliere delegato della
Quattrobi SRL e aveva avuto una significativa diminuzione reddituale.
Con comparsa depositata in data 27.2.2024 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del Parte_1 ricorso. Osservava che , sebbene fuori corso, frequentava ancora l'Università, così come Per_1 all'epoca della sentenza di divorzio, e che l'ex marito nel momento in cui erano state stabilite le condizioni di divorzio era a conoscenza del fatto che già lavorava. ancora viveva con Per_1 Per_1 la madre e nel tempo libero si dedicava, unitamente al fratello, alla coltivazione di un piccolo orto, senza però trarne alcuna utilità economica. aveva lavorato con il padre fino all'8.12.2017 e, dopo R_ essersi laureato alla fine del 2023, aveva ripreso a studiare per diventare agronomo e per ottenere un dottorato di ricerca. Deduceva che dopo la sentenza di divorzio la propria situazione economica era peggiorata avendo alla fine del 2023 perso l'impiego come direttrice sanitaria della SCIL Animal Care
Company e poteva ora contare solo sull'attività di veterinaria libera professionista, doveva inoltre far fronte al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione presso