Corte d'Appello Milano, sentenza 19/07/2024, n. 2136
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n. R.G. 2136/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa
nella persona dei seguenti magistrati
Carla Romana RAINERI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2136/2022 R.G. promossa in grado di appello
da FO FA C.F. [...]GIRO LUIGINA C.F. [...]CORA' RO C.F. [...]ELEGANCELINE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
P. IVA 03697290280 tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec giovanni.bisazza@ordineavvocatipadova.it dell'avv. Giovanni Bisazza, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Tiziano Criserà e all'avv. Valeria Consonni APPELLANTI contro SIENA NPL 2018 S.R.L. C.F. e P. IVA 14535321005 e, per essa, JULIET S.P.A., in persona del procuratore speciale C.F. e P. IVA 01461980524, elettivamente domiciliata in Vicenza, Via Cengio n. 15, presso lo studio dell'avv. IO Sebastiano che la rappresenta e difende come da delega in atti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Vicenza via Cengio n. 15 fabio.sebastiano@ordineavvocativicenza.it APPELLATA pagina 1 di 9
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4568/2022 del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa “A” pubblicata il 24/5/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parti appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, n. 4568 del 24.05.2022, per le ragioni sopra esposti: nel merito: - accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta in data 30.07.2003 dai fideiussori odierni appellanti o, in subordine, dalle signore IG RO e RÀ ER, per violazione della Legge n. 287 del 1990, anche previo accertamento della vessatorietà delle clausole 7 e 8 della suddetta fideiussione;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge, relativi ai due gradi di giudizio.”
per parte appellata: “Nel merito I) rispingersi le domande avversarie e per l'effetto confermarsi la validità della garanzia sottoscritta in data 30.07.2003 dai Sig.ri IO
FO, ER RÀ e IG RO, nonché delle singole clausole nn. 2, 6 e 8 della stessa;
II) dichiararsi inammissibili e comunque rigettarsi le altre domande svolte da controparte perché non rilevanti in questa sede. In ogni caso III) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il D.I. n. 1855/2018, emesso su ricorso di CA Monte dei Paschi di Siena spa il Tribunale di Padova ha ingiunto a CE SR, all'amministratore unico IO FO, a IG RO e ER RÀ, il pagamento in solido della somma di €
318.432,24, oltre interessi e spese della procedura. L'istituto di credito non aveva agito in proprio ma in nome e per conto della cessionaria dei crediti, Siena NPL 2018 SR, in forza del contratto di cessione in data 20/12/20171.
La somma ingiunta corrispondeva all'originario debito residuo della società ingiunta nei confronti della banca. L'esposizione debitoria era riferita a due diversi contratti di mutuo fondiario ex art. 38 TUB, il primo sottoscritto il 17/10/2003 per l'importo di € 320.000,00 e l'altro sottoscritto il 31/10/2007 per l'importo di € 160.000,00. L'adempimento delle obbligazioni derivanti dai suddetti rapporti godeva della garanzia rilasciata, in data 30/7/2003, da IO FO, ER RÀ e IG RO fino a 1 Come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23/12/2017, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1,
3 e 4 della Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB (cfr. doc. n. 3 fascicolo monitorio). pagina 2 di 9
concorrenza dell'importo di € 650.000,00, come riportato alla prima pagina del contratto, “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta CA, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite […]”2. La società debitrice e gli altri ingiunti avevano agito ex art. 645 cpc dinanzi al Tribunale di Padova, concludendo per la revoca del provvedimento monitorio e per la declaratoria di nullità totale e/o parziale della fideiussione per violazione della l. n. 287/90.
Con ordinanza del 24/10/2019, il Tribunale di Padova declinava la propria competenza a decidere sulla domanda di nullità della fideiussione in favore di quella del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa. Disponeva, contestualmente, la sospensione ex art. 295 cpc del giudizio di opposizione, con riferimento alle altre domande proposte.
CE SR e i garanti FO, RÀ e RO riassumevano tempestivamente il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa
“A”, allegando che gli artt. 2, 6 e 8 del contratto sottoscritto riprendevano clausole del modello ABI del 2003, dichiarato nullo con provvedimento n. 55/2005 della CA di Italia, per essere in contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), della l. n. 287/90. Concludevano, in principalità, per la nullità totale o parziale della fideiussione e, conseguentemente, per l'intervenuta decadenza della banca ex art. 1957 cod. civ. In subordine, chiedevano accertarsi la violazione dell'art. 1956 cod. civ. e la conseguente liberazione dei fideiussori da ogni obbligazione. Si costituiva LI spa, quale procuratrice di Siena NPL SR, chiedendo il rigetto delle domande. Il Tribunale ha ricondotto la garanzia sottoscritta al contratto autonomo di garanzia, per la presenza della clausola n. 73, e ha rigetto delle domande formulate.
Gli appellanti hanno impugnato la decisione affidando l'appello ad una pluralità di motivi, con cui hanno insistito per la natura giuridica di fideiussioni omnibus del contratto sottoscritto in data 30/7/2003, per la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 inserite nel regolamento contrattuale e, con riguardo alle posizioni della RO e della RÀ, per
l'abusività e vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 7 e 8 del contratto, sottoscritte in violazione degli artt. 33 e ss. cod. cons. e delle disposizioni della direttiva 93/13/CE.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita Siena NPL 2018 SR e, per essa LI spa, chiedendo rigettarsi l'appello e dichiararsi inammissibili le ulteriori domande. Decorsi i termini per il deposito delle comparse e memorie conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione. Con ordinanza del 14/2/2024, a seguito di applicazione ad altro ufficio di uno dei componenti del Collegio costituito per la decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 21/2/2024, onde consentire alle parti di precisare nuovamente le conclusioni avanti a diverso Collegio. A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni, come in epigrafe riportato. Su accordo delle parti la causa è stata nuovamente trattenuta a decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello attiene alla corretta qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra i garanti appellanti e CA NT RE Veneta,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa
nella persona dei seguenti magistrati
Carla Romana RAINERI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2136/2022 R.G. promossa in grado di appello
da FO FA C.F. [...]GIRO LUIGINA C.F. [...]CORA' RO C.F. [...]ELEGANCELINE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
P. IVA 03697290280 tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec giovanni.bisazza@ordineavvocatipadova.it dell'avv. Giovanni Bisazza, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Tiziano Criserà e all'avv. Valeria Consonni APPELLANTI contro SIENA NPL 2018 S.R.L. C.F. e P. IVA 14535321005 e, per essa, JULIET S.P.A., in persona del procuratore speciale C.F. e P. IVA 01461980524, elettivamente domiciliata in Vicenza, Via Cengio n. 15, presso lo studio dell'avv. IO Sebastiano che la rappresenta e difende come da delega in atti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Vicenza via Cengio n. 15 fabio.sebastiano@ordineavvocativicenza.it APPELLATA pagina 1 di 9
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4568/2022 del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa “A” pubblicata il 24/5/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parti appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, n. 4568 del 24.05.2022, per le ragioni sopra esposti: nel merito: - accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta in data 30.07.2003 dai fideiussori odierni appellanti o, in subordine, dalle signore IG RO e RÀ ER, per violazione della Legge n. 287 del 1990, anche previo accertamento della vessatorietà delle clausole 7 e 8 della suddetta fideiussione;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge, relativi ai due gradi di giudizio.”
per parte appellata: “Nel merito I) rispingersi le domande avversarie e per l'effetto confermarsi la validità della garanzia sottoscritta in data 30.07.2003 dai Sig.ri IO
FO, ER RÀ e IG RO, nonché delle singole clausole nn. 2, 6 e 8 della stessa;
II) dichiararsi inammissibili e comunque rigettarsi le altre domande svolte da controparte perché non rilevanti in questa sede. In ogni caso III) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il D.I. n. 1855/2018, emesso su ricorso di CA Monte dei Paschi di Siena spa il Tribunale di Padova ha ingiunto a CE SR, all'amministratore unico IO FO, a IG RO e ER RÀ, il pagamento in solido della somma di €
318.432,24, oltre interessi e spese della procedura. L'istituto di credito non aveva agito in proprio ma in nome e per conto della cessionaria dei crediti, Siena NPL 2018 SR, in forza del contratto di cessione in data 20/12/20171.
La somma ingiunta corrispondeva all'originario debito residuo della società ingiunta nei confronti della banca. L'esposizione debitoria era riferita a due diversi contratti di mutuo fondiario ex art. 38 TUB, il primo sottoscritto il 17/10/2003 per l'importo di € 320.000,00 e l'altro sottoscritto il 31/10/2007 per l'importo di € 160.000,00. L'adempimento delle obbligazioni derivanti dai suddetti rapporti godeva della garanzia rilasciata, in data 30/7/2003, da IO FO, ER RÀ e IG RO fino a 1 Come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23/12/2017, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1,
3 e 4 della Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB (cfr. doc. n. 3 fascicolo monitorio). pagina 2 di 9
concorrenza dell'importo di € 650.000,00, come riportato alla prima pagina del contratto, “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta CA, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite […]”2. La società debitrice e gli altri ingiunti avevano agito ex art. 645 cpc dinanzi al Tribunale di Padova, concludendo per la revoca del provvedimento monitorio e per la declaratoria di nullità totale e/o parziale della fideiussione per violazione della l. n. 287/90.
Con ordinanza del 24/10/2019, il Tribunale di Padova declinava la propria competenza a decidere sulla domanda di nullità della fideiussione in favore di quella del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa. Disponeva, contestualmente, la sospensione ex art. 295 cpc del giudizio di opposizione, con riferimento alle altre domande proposte.
CE SR e i garanti FO, RÀ e RO riassumevano tempestivamente il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa
“A”, allegando che gli artt. 2, 6 e 8 del contratto sottoscritto riprendevano clausole del modello ABI del 2003, dichiarato nullo con provvedimento n. 55/2005 della CA di Italia, per essere in contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), della l. n. 287/90. Concludevano, in principalità, per la nullità totale o parziale della fideiussione e, conseguentemente, per l'intervenuta decadenza della banca ex art. 1957 cod. civ. In subordine, chiedevano accertarsi la violazione dell'art. 1956 cod. civ. e la conseguente liberazione dei fideiussori da ogni obbligazione. Si costituiva LI spa, quale procuratrice di Siena NPL SR, chiedendo il rigetto delle domande. Il Tribunale ha ricondotto la garanzia sottoscritta al contratto autonomo di garanzia, per la presenza della clausola n. 73, e ha rigetto delle domande formulate.
Gli appellanti hanno impugnato la decisione affidando l'appello ad una pluralità di motivi, con cui hanno insistito per la natura giuridica di fideiussioni omnibus del contratto sottoscritto in data 30/7/2003, per la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 inserite nel regolamento contrattuale e, con riguardo alle posizioni della RO e della RÀ, per
l'abusività e vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 7 e 8 del contratto, sottoscritte in violazione degli artt. 33 e ss. cod. cons. e delle disposizioni della direttiva 93/13/CE.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita Siena NPL 2018 SR e, per essa LI spa, chiedendo rigettarsi l'appello e dichiararsi inammissibili le ulteriori domande. Decorsi i termini per il deposito delle comparse e memorie conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione. Con ordinanza del 14/2/2024, a seguito di applicazione ad altro ufficio di uno dei componenti del Collegio costituito per la decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 21/2/2024, onde consentire alle parti di precisare nuovamente le conclusioni avanti a diverso Collegio. A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni, come in epigrafe riportato. Su accordo delle parti la causa è stata nuovamente trattenuta a decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello attiene alla corretta qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra i garanti appellanti e CA NT RE Veneta,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi