Corte d'Appello Catania, sentenza 31/10/2024, n. 945
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatrice
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 161/2022 R.G. promossa
DA
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE
(C.F. 80027390584), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A. Zarrillo
Appellante
CONTRO
AT RA (C.F. [...]), rappresentato e difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza n. 3862/2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da SC TO, volto a far accertare la prescrizione delle sanzioni reclamate dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Forense con il provvedimento prot. n. 2020/242811 del 28/7/2020 notificato in data 31/7/2020, dichiarava la sussistenza dell'interesse del ricorrente a proporre
l'azione di accertamento negativo, nonché la maturata prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzione amministrativa per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione del reddito professionale relativo all'anno 2009, ex art. 17 l. n.
576/1980.
Avverso la pronuncia proponeva appello la soccombente;
resisteva l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 settembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Con il primo motivo di appello, la Cassa censura la sentenza nella parte in cui, qualificando l'azione proposta dall'appellato come di accertamento negativo, ha poi riconosciuto la sussistenza dell'interesse ad agire. Sostiene che dalla nota protocollo n.
2020/242811 nessuna lesione, diretta, concreta e attuale derivava, in assenza di iscrizione a ruolo, al patrimonio dell'appellato, il quale ha proposto il ricorso prima della decorrenza del termine di 60 giorni assegnato nella suddetta nota per presentare eventuali osservazioni.
2) Con il secondo motivo critica la pronuncia riguardante la prescrizione.
Evidenzia che erroneamente il tribunale ha qualificato le somme richieste quale sanzione amministrativa per omessa comunicazione dei dati reddituali, mentre, come già chiarito nella memoria difensiva in primo grado, le somme sono state richieste quali sanzioni per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
Disciplina delle Sanzioni. Pertanto, secondo l'appellante, applicando il termine di prescrizione previsto per i contributi, lo stesso non può dirsi maturato al momento della ricezione della nota protocollo del 2020, in relazione alla previsione del termine decennale ad opera dell'art. 66 l. n. 247/2012, come interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. n. 6729/2013). Argomenta, ancora, l'appellante in ordine al dies a quo della decorrenza del suddetto termine dalla data in cui sono stati acquisiti i dati reddituali, non comunicati dall'interessato (30.9.2016), per cui anche
l'eventuale termine quinquennale non sarebbe decorso.
3) Il primo motivo di appello non appare fondato.
La rivendicazione di un credito fonda sicuramente in capo al presunto debitore
l'interesse ad agire al fine di farne accertare l'inesistenza, senza la necessità che si sia proceduto all'iscrizione a ruolo e quindi alla formazione di un titolo esecutivo:
“Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività…” (Cassazione civile sez. III, 12/09/2024, n.24552).
Né, come correttamente affermato dal tribunale, era necessario preliminarmente proporre reclamo alla Giunta esecutiva della Cassa, non essendo ciò richiesto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
4) È, invece, fondato il secondo motivo di appello.
La nota con la quale la Cassa ha rivendicato il pagamento delle somme oggetto
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