Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/02/2024, n. 50
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. L S Presidente
2. dr. A Q Consigliere rel.
3. dr. A S Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 389/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Francesco Parte_1
C e L G del Foro di Ascoli Piceno
Parte appellante
E
in persona del Controparte_1 CP_2
Straordinario, quale Liquidatore dell'ex Controparte_3
rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. D C del
[...]
Foro di Ascoli Piceno
Parte appellata
Conclusioni come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_1
esponeva di aver prestato attività lavorativa per l' resistente dal 2 maggio 1991 al
[...] CP_1
16 settembre 2019 come collaboratore professionale, tecnico Sanitario di , Parte_2
inquadrata nella categoria D del CCNL Comparto Sanità;
di essere affetta da gravi ed invalidanti patologie, per effetto delle quali era stata riconosciuta invalida nonché portatrice di Handicap grave ex art. 3, terzo comma, Legge n. 104/92, quindi giudicata permanentemente non idonea allo
svolgimento delle mansioni del profilo proprio di inquadramento professionale, a decorrere dal 29 marzo 2019;
di avere visto risolto il rapporto di lavoro in data 17 maggio 2019 per tale motivo, con diritto a pensione e con preavviso fissato in quattro mesi a far data dal 15 maggio 2019 (ultimo giorno lavorativo 15.09.2019);
di aver ricevuto a titolo di retribuzione, a partire dal mese di dicembre 2015 fino alla data di risoluzione del rapporto, somme inferiori a quelle dovute in base al contratto di lavoro, all'art. 23, commi primo e sesto, del CCNL Comparto Sanità dell'01/09/1995, nonché in forza del comma 6 bis della medesima disposizione, introdotto dall'art. 11 del contratto integrativo del 20/09/2001 (disposizioni attualmente rinvenibili agli artt.42 e 43 del CCNL
Comparto Sanità del 21/05/2018, relativo al triennio 2016-2018);
di avere, quindi, diritto alle differenze retributive in misura pari ad euro 17.074,08, oltre all'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, al ricalcolo del TFS ed ai contributi previdenziali ed assistenziali ulteriormente dovuti e non versati.
Con sentenza dell'1 luglio 2022 l'adito Tribunale, ritenuta infondata ogni altra richiesta, condannava l' resistente al pagamento in favore della ricorrente della sola somma di euro CP_1
1.399,39 a titolo di ferie non godute, oltre accessori di legge e spese di lite in misura pari ad un terzo dell'intero.
Con ricorso depositato il 29 dicembre 2022 ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza, censurando l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla questione inerente alla violazione della disciplina del preavviso ed al relativo trattamento economico e/o indennitario spettante ad essa lavoratrice;
in proposito, ha dedotto che, alla stregua del giudizio reso dalla
Commissione Medica e della già accertata e dichiarata impossibilità da parte della di Pt_3
“collocare la dipendente (…) in un profilo diverso da quello di appartenenza, ma equivalente”, il rapporto di lavoro avrebbe dovuto risolversi immediatamente con riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, come previsto dall'art. 23, terzo comma, del CCNL dell'01/09/1995, trasfuso nell'art. 42, comma 5, del CCNL del 21/05/2018;
che avendo, invece, l' ritenuto di CP_1
proseguire il rapporto per la durata del periodo di preavviso di quattro mesi, pur nella consapevolezza dell'oggettiva impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni compatibili con il suo stato di salute, le retribuzioni spettanti per il periodo di preavviso non avrebbero dovuto subire alcuna decurtazione;
che, per giunta, era stata la stessa parte datoriale ad invitare essa lavoratrice a restare in malattia per la durata del preavviso, senza, tuttavia, sospenderne il decorso fino alla cessazione di tale stato, in ossequio alla regola sancita dall'art. 2110, secondo comma, c.c., in forza della quale avrebbe dovuto attendere la fine della malattia per esigere lo svolgimento CP_4
dei quattro mesi di lavoro coincidenti con la durata del preavviso;
che, in caso di riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, quest'ultima avrebbe dovuto versarsi nella misura Per_ del 100% della retribuzione, come evidenziato in seno al parere reso dall' il 29 marzo 2017,
n.1913;
che a tale titolo era dunque dovuto l'importo di euro 3.940.30, quale differenza tra le intere retribuzioni maturate durante i quattro mesi di preavviso e il percepito. Quanto al computo delle assenze ed alla misura delle retribuzioni spettanti durante i periodi di malattia, l'appellante ha dedotto che, avendo adeguatamente documentato di essere affetta da gravi ed invalidanti patologie, oltre che portatrice di handicap grave e di malattia certificata “rara”, in forza delle disposizioni della Contrattazione Collettiva gran parte delle assenze avrebbero dovuto sottrarsi alla decurtazione, prima del 10% e poi del 50%, poichè determinate dalla necessità di ricoveri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. L S Presidente
2. dr. A Q Consigliere rel.
3. dr. A S Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 389/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Francesco Parte_1
C e L G del Foro di Ascoli Piceno
Parte appellante
E
in persona del Controparte_1 CP_2
Straordinario, quale Liquidatore dell'ex Controparte_3
rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. D C del
[...]
Foro di Ascoli Piceno
Parte appellata
Conclusioni come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_1
esponeva di aver prestato attività lavorativa per l' resistente dal 2 maggio 1991 al
[...] CP_1
16 settembre 2019 come collaboratore professionale, tecnico Sanitario di , Parte_2
inquadrata nella categoria D del CCNL Comparto Sanità;
di essere affetta da gravi ed invalidanti patologie, per effetto delle quali era stata riconosciuta invalida nonché portatrice di Handicap grave ex art. 3, terzo comma, Legge n. 104/92, quindi giudicata permanentemente non idonea allo
svolgimento delle mansioni del profilo proprio di inquadramento professionale, a decorrere dal 29 marzo 2019;
di avere visto risolto il rapporto di lavoro in data 17 maggio 2019 per tale motivo, con diritto a pensione e con preavviso fissato in quattro mesi a far data dal 15 maggio 2019 (ultimo giorno lavorativo 15.09.2019);
di aver ricevuto a titolo di retribuzione, a partire dal mese di dicembre 2015 fino alla data di risoluzione del rapporto, somme inferiori a quelle dovute in base al contratto di lavoro, all'art. 23, commi primo e sesto, del CCNL Comparto Sanità dell'01/09/1995, nonché in forza del comma 6 bis della medesima disposizione, introdotto dall'art. 11 del contratto integrativo del 20/09/2001 (disposizioni attualmente rinvenibili agli artt.42 e 43 del CCNL
Comparto Sanità del 21/05/2018, relativo al triennio 2016-2018);
di avere, quindi, diritto alle differenze retributive in misura pari ad euro 17.074,08, oltre all'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, al ricalcolo del TFS ed ai contributi previdenziali ed assistenziali ulteriormente dovuti e non versati.
Con sentenza dell'1 luglio 2022 l'adito Tribunale, ritenuta infondata ogni altra richiesta, condannava l' resistente al pagamento in favore della ricorrente della sola somma di euro CP_1
1.399,39 a titolo di ferie non godute, oltre accessori di legge e spese di lite in misura pari ad un terzo dell'intero.
Con ricorso depositato il 29 dicembre 2022 ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza, censurando l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla questione inerente alla violazione della disciplina del preavviso ed al relativo trattamento economico e/o indennitario spettante ad essa lavoratrice;
in proposito, ha dedotto che, alla stregua del giudizio reso dalla
Commissione Medica e della già accertata e dichiarata impossibilità da parte della di Pt_3
“collocare la dipendente (…) in un profilo diverso da quello di appartenenza, ma equivalente”, il rapporto di lavoro avrebbe dovuto risolversi immediatamente con riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, come previsto dall'art. 23, terzo comma, del CCNL dell'01/09/1995, trasfuso nell'art. 42, comma 5, del CCNL del 21/05/2018;
che avendo, invece, l' ritenuto di CP_1
proseguire il rapporto per la durata del periodo di preavviso di quattro mesi, pur nella consapevolezza dell'oggettiva impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni compatibili con il suo stato di salute, le retribuzioni spettanti per il periodo di preavviso non avrebbero dovuto subire alcuna decurtazione;
che, per giunta, era stata la stessa parte datoriale ad invitare essa lavoratrice a restare in malattia per la durata del preavviso, senza, tuttavia, sospenderne il decorso fino alla cessazione di tale stato, in ossequio alla regola sancita dall'art. 2110, secondo comma, c.c., in forza della quale avrebbe dovuto attendere la fine della malattia per esigere lo svolgimento CP_4
dei quattro mesi di lavoro coincidenti con la durata del preavviso;
che, in caso di riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, quest'ultima avrebbe dovuto versarsi nella misura Per_ del 100% della retribuzione, come evidenziato in seno al parere reso dall' il 29 marzo 2017,
n.1913;
che a tale titolo era dunque dovuto l'importo di euro 3.940.30, quale differenza tra le intere retribuzioni maturate durante i quattro mesi di preavviso e il percepito. Quanto al computo delle assenze ed alla misura delle retribuzioni spettanti durante i periodi di malattia, l'appellante ha dedotto che, avendo adeguatamente documentato di essere affetta da gravi ed invalidanti patologie, oltre che portatrice di handicap grave e di malattia certificata “rara”, in forza delle disposizioni della Contrattazione Collettiva gran parte delle assenze avrebbero dovuto sottrarsi alla decurtazione, prima del 10% e poi del 50%, poichè determinate dalla necessità di ricoveri
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