Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/10/2024, n. 634
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Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 648 R.G.A.2022 promossa in grado di appello D A I.N.P.S. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante
CONTRO
Lo IO RO n.q. di erede di Lo BA OM rappresentata e difesa dall'Avv.to Angelo Vitale presso il cui studio in Partinico via Castiglia n.65 è elettivamente domiciliata appellato all'udienza del 12 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.4636/2021, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., accolse il ricorso proposto da Lo BA OM (poi proseguito da Lo IO RO n.q. di erede) volto ad ottenere l'indennità Naspi e, per l'effetto, condannò l'I.N.P.S. al relativo pagamento oltre accessori di legge. In particolare, il Tribunale ritenne che il Lo BA, con i documenti prodotti e non contestati da controparte, avesse provato il possesso del requisito delle trenta giornate effettivamente lavorate nei dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia nel periodo compreso tra il 10.7.2018 e il 17.8.2018. Avverso tale decisione ha proposto appello l'I.N.P.S. con ricorso depositato il 6.6.2022, chiedendone la riforma. In particolare, lamenta l'erronea valutazione, ad opera del Tribunale, dei documenti prodotti da controparte;
in ogni caso deduce che tali atti dimostravano solo la sussistenza di 34 giornate retribuite ma non quelle di effettivo lavoro. Osserva al riguardo che “una giornata lavorativa può essere retribuita e al contempo non essere effettivamente lavorata, vedi ad esempio le ferie”;
che “nel caso di specie, erano state denunciate per l'anno 2018, soltanto ventotto giornate di effettivo lavoro …”. RO Lo IO si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
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Indi all'odierna udienza la causa, previa discussione, è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è infondato e, come tale, deve essere disatteso. Risulta documentalmente provato (anche attraverso gli atti prodotti in questa sede dall'INPS) che:
- OM Lo IO aveva lavorato, dal 5.9.2014 fino al 1.8.2016 (per complessive 65 settimane), alle dipendenze delle s.r.l. SO.G.IM. s.rl. e, dal 10.7.2018 al 17.8.2018 (per complessive 6 settimane), alle dipendenze della Associazione Ametista onlus (cfr. estratto contributivo in atti);
- tal ultimo rapporto era cessato il 17.8.2018;
- il Lo BA aveva presentato domanda per la concessione della c.d. Naspi;
- l'I.N.P.S. aveva rigettato la
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