Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 14/02/2025
CA Reggio Calabria
Decreto
14 febbraio 2025
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14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Consigliere designato, Dott.ssa Ginevra Chiné, ha emesso il seguente
Decreto nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 47/2025 promossa da:
LA SA (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
Andreano (c.f. [...]), con studio in Ancona, Piazza Diaz n. 4 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec maria.andreano@avvocatilocri.legalmail.it;
contro
Ministero della Giustizia;
Con atto depositato in data 30 gennaio 2025, il ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2
Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della
Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con
Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento civile n. 100305/2013 R.G. celebratosi presso il
Tribunale di Locri ed avente ad oggetto risarcimento danni.
Il procedimento aveva inizio in data 26 marzo 2013 con la notifica dell'atto di citazione con cui l'odierno ricorrente evocava in giudizio Telecom Italia e si concludeva con sentenza n. 922/2018 depositata in data 27 giugno 2018, con cui il Tribunale rigettava la domanda attorea.
Avverso detta sentenza veniva proposto appello (proc. n. 705/2018 R.G.) con atto notificato in data
8 settembre 2018 e si concludeva con sentenza n. 432/2024 depositata il 17 giugno 2024 con cui la
Corte rigettava l'appello.
Non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2sexies e 2 septies).
Il giudizio presupposto ha avuto quindi una durata
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Consigliere designato, Dott.ssa Ginevra Chiné, ha emesso il seguente
Decreto nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 47/2025 promossa da:
LA SA (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
Andreano (c.f. [...]), con studio in Ancona, Piazza Diaz n. 4 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec maria.andreano@avvocatilocri.legalmail.it;
contro
Ministero della Giustizia;
Con atto depositato in data 30 gennaio 2025, il ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2
Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della
Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con
Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento civile n. 100305/2013 R.G. celebratosi presso il
Tribunale di Locri ed avente ad oggetto risarcimento danni.
Il procedimento aveva inizio in data 26 marzo 2013 con la notifica dell'atto di citazione con cui l'odierno ricorrente evocava in giudizio Telecom Italia e si concludeva con sentenza n. 922/2018 depositata in data 27 giugno 2018, con cui il Tribunale rigettava la domanda attorea.
Avverso detta sentenza veniva proposto appello (proc. n. 705/2018 R.G.) con atto notificato in data
8 settembre 2018 e si concludeva con sentenza n. 432/2024 depositata il 17 giugno 2024 con cui la
Corte rigettava l'appello.
Non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2sexies e 2 septies).
Il giudizio presupposto ha avuto quindi una durata
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