Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/01/2024, n. 164

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/01/2024, n. 164
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 164
Data del deposito : 24 gennaio 2024

Testo completo

R.G. 1485/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
SC DI RA SC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FERRAGINA EDOARDO ([...]) e dell'avv. POLLONI ROBERTO ([...]) reclamante
e
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SC DI RA SC (C.F.
01449010493), reclamata contumace
LEX S.R.L. e per essa la procuratrice SOREC S.R.L. (C.F.
10708860969), con il patrocinio dell'avv. BARRETTA AUDIUTRICE ([...]) reclamata Il P.G. presso la Corte d'appello, intervenuto
Conclusioni per US di IN US: «si insiste affinché codesta Corte
Voglia revocare la sentenza del Tribunale di Livorno n. 31/2023, pubblicata il 23 giugno 2023 e notificata a mezzo p.e.c. in pari data, di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di US IN, ponendo a carico della convenuta EX Srl le spese della procedura fallimentare ed il compenso che sarà liquidato al curatore. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e distrazione delle stesse ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti avvocati»;
per EX s.r.l., rappresentata da Sorec s.r.l.: «si riporta nuovamente interamente alla propria comparsa di costituzione e risposta», ossia «conclude per l'inammissibilità e l'improcedibilità di tutte le istanze “non note” avanzate da parte reclamante».
Rilevato
L'impresa US di IN US (in prosieguo solo US) ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 31 del 2023 del Tribunale di
Livorno, con la quale ne è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale su istanza di EX s.r.l. (in prosieguo solo EX), ritenendosi sussistenti i relativi presupposti, tra cui quelli dimensionali, non essendone stata dimostrata la mancanza, in difetto della costituzione in giudizio della debitrice, ritualmente evocatavi.
Il reclamo è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi operata nell'atto introduttivo):
1. «Insussistenza dei presupposti per l'accesso alla liquidazione giudiziale di cui agli artt. 2, comma 1, lettera d) e
121 c.c.i.i.»;

pag. 2/8
2. «In merito alla contestazione del credito vantato da
Sorec Srl ed alla conseguente insussistenza del presupposto dello stato di insolvenza».
Si è costituita in giudizio EX, tramite la procuratrice Sorec s.r.l., lamentando la mancata notifica del reclamo.
Non si è costituita in giudizio la Liquidazione Giudiziale di US.
Il P.G. ha apposto il visto in data 2 agosto 2023, senza rassegnare conclusioni.
È stata acquisita dalla Curatela la relazione ex art. 130 c.c.i.i., nella parte non secretata, lo stato passivo e una nota in cui essa riferisse in ordine all'effettivo superamento o meno delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i.
Disposta la sospensione della liquidazione dell'attivo e degli altri atti di gestione (esclusa la formazione dello stato passivo), all'esito dell'udienza del 12 gennaio 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
– la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 16 gennaio 2024, senza concessione di termini per scritti difensivi, stante la specialità del rito.
Considerato

1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della
Liquidazione Giudiziale di US, non costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente evocatavi.

2. Va respinta la doglianza con cui EX lamenta la mancata notificazione del reclamo, ribadita nelle note sostitutive dell'udienza.
Come risulta dalla consultazione del SICID, il 2 agosto 2023 sono state indirizzate
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