Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4038
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 50 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Germano
Belli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Chieti via Francesco Viaggi 3
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Francesco Vecchioni CP_1
e Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Viale Liegi 35/b,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 820/2015 della Corte di Appello di L'Aquila, depositata il 9/7/2015
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 22902 del 7/10/2022 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza con cui la Corte di Appello di L'Aquila aveva respinto l'appello presentato dalla Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Teramo (n. 890/2013 del 3/3/2014) che aveva dichiarato il Part diritto di già dipendente della predetta con qualifica di Direttore di ad CP_1 Pt_3 una maggiorazione della retribuzione di posizione non inferiore al 40% del valore massimo previsto all'art. 56, comma 1, lett. a, C.C.N.L. 5/12/1996 e, comunque, non superiore ad esso, per il periodo dal 17/6/1998 al 31/7/1999, e, per il periodo successivo (dal 1/8/1999 al 20/2/2001), ai sensi dell'art. 39, comma 9, del CCNL 8/6/2000, ad una maggiorazione della retribuzione di posizione-parte variabile nella misura minima del 35%, calcolata sul valore massimo della fascia Part di appartenenza con conseguente condanna dell' i a corrispondere al Re le differenze Pt_1 retributive spettanti per tali titoli.
Co In particolare la , in accoglimento del primo motivo di ricorso della (ritenuto Parte_2 assorbito il secondo motivo presentato da tale ente), censurava la gravata sentenza ove aveva riconosciuto al Re una maggiorazione di posizione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale dell'Area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Comparto sanità del 5/12/1996 ma non da quella dell'Area relativa alla dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa dello stesso Comparto applicabile al rapporto di lavoro dell'odierno resistente, rilevando come una maggiorazione simile era stata introdotta successivamente, per tale Area, solo dall'art. 40, comma 9 del C.C.N.L. quadriennio 1998/2001 (approvato in data 8/6/2000).
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dalla la quale chiedeva il rigetto Parte_2 Co del ricorso di primo grado del dichiarando non dovuta alcuna somma a suo favore, con condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado e della sentenza della Corte di Appello nella misura complessiva di € 57.126,82 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Part si è costituito in giudizio resistendo all'accoglimento delle domande della CP_1 ricorrente.
Eccepisce l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme erogate in suo favore in quanto domanda nuova avanzata per la prima volta nella presente fase di rinvio.
Afferma inoltre, in via subordinata, la parziale infondatezza della domanda dell' Pt_2
[...]
Co Sostiene che dal principio di diritto enunciato dalla con l'ordinanza 29202/2002 non sarebbe possibile desumere l'insussistenza del suo diritto a percepire le maggiorazioni oggetto di domanda apparendo invece di immediata evidenza che alcun effetto preclusivo potrebbe mai discendere in ordine alla applicabilità, con riguardo alla sua posizione, del CCNL dell'Area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa, contratto che, così come risulta dalla Co stessa ordinanza della , prevede comunque, il riconoscimento della retribuzione di posizione rivendicata, diritto che, evidenziava il resistente, non era mai stato messo in discussione dalla
[...]
. Parte_2
Chiedeva pertanto il parziale rigetto della domanda di restituzione avanzata dalla Pt_2 laddove riferita agli importi pacificamente dovuti in applicazione del CCNL della
[...]
dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa o comunque di porre in compensazione il quantum debeatur riferito all'eventuale denegata condanna con l'ulteriore somma di € 5.404,05 equivalente alle imposte pagate sugli importi accreditati dalla Pt_4 all'esito della sentenza di primo grado.
già dipendente della dal 1/8/1978 sino al 30/4/2003 (data del suo CP_1 Parte_2 collocamento a riposo) con la qualifica di Direttore di Farmacia aveva agito in giudizio rivendicando il suo diritto a percepire la maggiorazione sulla retribuzione di posizione per il periodo dal 17/6/1998 al 20/2/2001 in cui aveva svolto l'incarico di Responsabile del
Dipartimento di Assistenza Sanitaria (incarico conferitogli con deliberazione 1478 Parte_5 del 17/6/1998 e revocato con delibera 105 del 20/2/2001).
Invocava in particolare a fondamento di tale rivendicazione quanto disposto dall'art. 56 C.C.N.L. 5/12/1996 dell'Area della dirigenza medica e veterinaria (definito come C.C.N.L. “di settore “).
Il Tribunale, all'esito del giudizio di primo grado, riconosceva il diritto dell'odierno resistente in riassunzione, ai sensi dell'all. 6 n. 1 lett. d) secondo alinea CCNL 5/12/1996(relativo alla dirigenza medica veterinaria) ad una maggiorazione della retribuzione di posizione non inferiore al 40% del valore massimo previsto all'art. 56, comma 1, lett. a del suddetto C.C.N.L.per il periodo dal 17/6/1998 al 31/7/1999 e, per il periodo successivo, ad una maggiorazione della retribuzione di posizione-parte variabile nella misura minima del 35% calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza ai sensi dell'art. 39, comma 9, C.C.N.L. 8/6/2000 CCNL Part (relativo alla stessa Area) con condanna della alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
La Corte di Appello di L'Aquila respingeva integralmente l'appello presentato dalla Pt_2
[...]
La SC, in accoglimento del primo motivo di ricorso della , ritenuto assorbito il Parte_2 secondo, cassava la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila ove aveva ritenuto applicabile in favore del Re un emolumento retributivo previsto da una contrattazione collettiva, quella dell'Area della dirigenza medica e veterinaria del Comparto del 5/12/1996, diversa da Pt_6 quella applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio e cioè quella della dell'Area della
Dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa dello stesso Comparto.
Affermava in particolare il seguente principio di diritto:” In tema di