Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2024, n. 1809
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di PA - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott. Onofrio MA Laudadio Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1480/2020 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
LO TT, nato a [...] il 1° settembre 1947 ed ivi residente in [...] (C.F. [...]) e
RI LL PALERMO, nata a [...] il [...] ed ivi re- sidente in Piazza Alberico Gentili n. 16 (C.F. [...]) rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'Avv. Alessandro Cuc- chiara (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in PA, Via Noto n. 12,
Appellanti
CONTRO
PROGRESS ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, (C.F. 00675700827) in persona del Commissario
Corte di Appello PA sez. II civile
R.G. n. 1480/2020
Liquidatore Avv. Carlo Alessi, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Prof. Giuseppe Bernardi (C.F. [...]) con domicilio digitale come da p.e.c. dei Registri di Giustizia (giuseppeber- nardi@ordineavvocatiroma.org);
Appellata
Conclusioni delle parti: Appellanti: “come in atto di appello”;
Appellata: “come in
comparsa di costituzione e risposta”;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con atto di citazione regolarmente notificato, OG Assicu- razioni S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito Pro- gress), premettendo di vantare un credito nei confronti di LI Ange- lo di € 9.540.654,84, derivante da numerosi e gravi inadempimenti contrattuali compiuti nella qualità di componente del Collegio sindaca- le della OG, propose innanzi al Tribunale di PA domanda ex articolo 2901 cod. civ. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 25.1.2014, a rogito notar Luigi Giovanni Lunetta (rep. 35997, racc. 12741).
Con comparsa di costituzione e risposta si costituirono i coniugi
LI AN e PA MA ST eccependo l'inammissibilità della domanda e chiedendone, nel merito, il rigetto per carenza dei requisiti previsti dalla legge.
Il Tribunale di PA, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 446/2020 pubblicata in data 28.1.2020, in accoglimento
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della domanda attorea, dichiarò l'inefficacia nei confronti di OG dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti, condannandoli al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 7.000,00 per compenso ed € 629,43 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Avverso la sentenza proponevano appello LI AN e A- ria ST PA chiedendo l'integrale riforma di essa con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Si costituiva in giudi- zio la OG Assicurazioni S.P.A. in LCA resistendo al gravame.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, in data 19 giugno 2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con due motivi di impugnazione, logicamente connessi tra lo- ro ed in parte sovrapponibili, parte appellante censura la sentenza im- pugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha tenuto conto delle risultanze cui è pervenuto il ctu (Dott. Mario Tedesco) nel con- nesso procedimento giudiziale R.G. 12920/2016, avente ad oggetto
l'accertamento della responsabilità dell'ex collegio dei sindaci (di cui era componente LI AN) per i danni subiti dalla OG.
Conseguentemente, in assenza di qualsivoglia profilo di respon- sabilità imputabile agli ex sindaci difetterebbe il presupposto fondante
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l'azione di cui all'articolo 2901 cod. civ. ovvero l'esistenza stessa di un credito anche solo eventuale in capo alla OG, azionabile nei con- fronti degli odierni appellanti.
Inoltre, il LI deduce il proprio corretto adempimento degli obblighi di vigilanza derivanti dall'incarico affidatogli, come del resto, emerso dalle risultanze della ctu espletata nel separato giudizio di re- sponsabilità.
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In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittima- zione attiva sollevata dagli appellanti rispetto alla posizione della so- cietà convenuta, in forza dell'avvenuta cessione all'assuntore LO
OS LY 1 s.r.l. (in esecuzione di un concordato coattivo liberatorio ai sensi dell'art. 262 del Codice delle Assicurazioni Private) di tutti i rapporti attivi e passivi, inclusi gli “Altri crediti da contenzioso attivo