Corte d'Appello Bari, sentenza 09/07/2024, n. 980
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Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa M M - Presidente
2) Dott. O P - Consigliere
3) Dott. S C - Giudice Ausiliario relatore
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13.6.2023 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 1060/2020 R.G. proposto da:
nata a Conversano (BA) il 19.01.1987 e ivi residente alla via Papa Giovanni Parte_1
XXIII n. 4, Cod.Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. L P CodiceFiscale_1
(Cod.Fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso il di lui Studio in Milano a C.F._2
Corso di Porta Vittoria n. 17, giusta procura in calce all'Atto di citazione in appello;contro nato a San Paolo (Brasile) il 19.5.1962 e residente in Conversano (BA) a vico Controparte_1
P n. 70, Cod.Fisc.: , rappresentato e difeso dall' Avv. R D C.F._3
C (Cod.Fisc. ), ed elettivamente domiciliato presso il di lui Studio in Bari C.F._4 alla via Salvatore Cognetti n. 38, giusta mandato in calce alla Comparsa di costituzione e risposta;
e
nata a Conversano (BA) il 08.8.1965 ed ivi residente alla via Papa Giovanni Controparte_2
XXIII n. 44, Cod.Fisc. , non costituita;C.F._5
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari, in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 13.6.2023 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle
1
conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali e repliche. Con Sentenza n. 2486/2020, pubblicata il 31.7.2020, il Tribunale di Bari, Sezione Prima
Civile, resa nell'ambito della causa n. 5870/2015 R.G. ha rigettato la domanda introduttiva della in tutti i suoi capi, condannandola alla refusione, in favore del solo convenuto costituito Parte_1
delle spese del procedimento liquidate in complessive Euro 5.592,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.n.a. ed I.v.a. come per legge.
1.1 Nello specifico, l'attrice aveva adito il Tribunale di Bari in danno dei genitori e Controparte_1
al fine di: a) accertare la loro responsabilità civile per illecito endofamiliare a fronte Controparte_2 delle gravi condotte paterne violative dei canoni di solidarietà familiare e di rispetto della dignità umana nell'arco temporale di oltre venti anni, nonchè del comportamento materno inerte innanzi alle violenze a danno della figlia ed omissivo nel denunciare tali fatti per timore di una stigmatizzazione sociale; b) riconoscere a carico dei genitori un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, nella misura mensile di Euro 600,00 o, in via subordinata, riconoscere un assegno alimentare non inferiore a Euro 400,00 mensili, o del diverso importo ritenuto di giustizia. Nelle more della celebrazione della prima udienza e stante il grave stato di bisogno, la aveva depositato (in data 15.7.2015) ricorso ex artt. 446 c.c. e 669 bis e segg. c.p.c. Parte_1 chiedendo il riconoscimento in via cautelare di un assegno alimentare di almeno Euro 400,00 a carico dei genitori: detto ricorso veniva rigettato così come il pedissequo reclamo.
In quella sede lo ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, Controparte_1 mentre la , rimasta inizialmente contumace, era comparsa personalmente in udienza Controparte_2 ed aveva accettato la rinuncia attorea alle domande svolte nei suoi confronti.
1.2 L'iter processuale ha visto la seguente scansione: a) a scioglimento di riserva assunta all'udienza di prima comparizione, il giudice con provvedimento del 09.10.2015 aveva denegato l'assegno alimentare ex art. 46 Cod.Civ. rilevando la genericità ed indeterminatezza dello stato di bisogno lamentato, la mancanza di prova circa l'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento,
l'assenza di inabilità al lavoro e l'ammissione dello svolgimento di occasionali lavori. Il giudice del reclamo adito ai sensi dell' art. 669 terdecies c.p.c., aveva confermato il rigetto con provvedimento del
23.02.2016;b) all'udienza del 19.11.2015 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.;c) a verbale del 15.09.2016 l'attrice aveva rappresentato l'insorgenza di un tumore alla tiroide necessitante di interventi chirurgici nonché di cure invasive e debilitanti, per il quale la Commessione medica ah hoc le aveva riconosciuto dapprima l'invalidità nella misura del 74%, successivamente del
100% con riconoscimento dello stato di handicap, e da ultimo, in sede di revisione del 07.11.2019, nella misura dell'80% e riconoscimento dello stato di handicap. A fronte di ciò, il giudice aveva sottoposto alle parti (udienza del 13.4.2017) la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con previsione in capo al convenuto del versamento a titolo di alimenti della somma mensile di Euro
200,00 (incrementabili in base alle disponibilità del convenuto), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con rinuncia della alla domanda di risarcimento danni;d) alla Parte_1
2
successiva udienza del 13.7.2017 l'attrice non aveva accettato la detta proposta, tuttavia il Giudice aveva disposto che il padre corrispondesse alla figlia un assegno mensile di Euro 200,00 fino all'udienza di prosieguo (08.02.2018) nonché di un fondo spese di Euro 2.000,00 (da versarsi in due soluzioni) per consentirle di fronteggiare l'emergenza terapeutica rappresentata;e) all'udienza del
27.9.2018 il Giudice di prime cure aveva invitato nuovamente le parti alla definizione transattiva della lite prospettando la dazione dell'assegno mensile contributivo paterno di Euro 150,00 e materno di
Euro 50,00: la , opponendo rifiuto, aveva controproposto che il padre le Parte_1 corrispondesse Euro 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno da illecito endofamiliare, nonché la somma mensile di Euro 200,00 a titolo di assegno alimentare;f) esaurita la fase istruttoria, il giudice aveva trattenuto la causa in decisione all'udienza del 18.7.2019, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. entro i quali le parti aveva depositato la rispettiva comparsa conclusionale e la replica.
1.3 Per quanto maggiormente rileva in questa sede, depositate le memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c. e dichiarata la rinuncia dell'attrice alla domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare nei confronti del padre (nell'intendimento di proseguire tale azione nel procedimento penale instauratosi a carico dello per il reato di maltrattamenti a danno della figlia) Controparte_1 come da verbale di udienza del 20.03.2019, il Giudice ritenendo che la causa fosse matura per la decisione, aveva ritenuto di non svolgere attività istruttoria sulla domanda de qua e aveva invitato le parti a precisare le conclusioni. La aveva concluso, rinunciando ad ogni pretesa nei Parte_1 confronti della madre , nei seguenti termini: “…NEL MERITO: a) accertato e Controparte_2 dichiarato il dovere genitoriale di solidarietà e assistenza del convenuto sig. di Controparte_1 contribuire al mantenimento alimentare dell'odierna attrice, anche alla luce della grave condizione di salute che ne ha causato l'invalidità permanente al 100%, disporre, a carico del medesimo ed a favore dell'odierna, sig.ra , un assegno di mantenimento da quantificarsi in misura di Parte_1 euro 600,00 mensili, o di qualsivoglia maggiore o minore somma dovesse essere ritenuta di giustizia;
b) per l'effetto, alla luce di quanto evidenziato al capo sub. 4 dell'atto di citazione stabilire che detto assegno debba essere corrisposto dal momento della domanda;c) condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto anticipatario.” Lo aveva insistito, a sua volta, per il rigetto Controparte_1 delle domande attoree.
2.1 La ha proposto gravame avverso la sentenza in epigrafe chiedendo alla Corte: Parte_1
“…In via preliminare: 1- sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendone gravi e fondati motivi per le ragioni sopra esposte Nel merito: 1-in riforma della
Sentenza di primo grado, dare atto della rinuncia della signora alla domanda di Pt_1 risarcimento del danno da illecito endofamiliare nei confronti del signor e per l'effetto, Pt_1 rideterminare la quantificazione delle spese di lite. 2-in riforma della Sentenza di primo grado, accertato e dichiarato il dovere genitoriale di solidarietà e assistenza del convenuto sig.
[...]
di contribuire al mantenimento dell'odierna attrice, anche alla luce della grave condizione CP_1
3 di salute che ne ha causato l'invalidità permanente al 100%, disporre, a carico del medesimo ed a favore della sig.ra , un assegno di mantenimento da quantificarsi in misura di euro Parte_1
600,00 mensili, o di qualsivoglia maggiore o minore somma dovesse essere ritenuta di giustizia, da corrispondere dal momento della domanda, sino all'accoglimento della richiesta di reddito di cittadinanza in favore della signora o, in subordine dal momento dell'insorgenza della Pt_1 malattia sino all'accoglimento della domanda di reddito di cittadinanza. In ogni caso: 3- con vittoria di spese e onorari”.
2.2 Con il primo motivo, la appellante ha censurato la illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla rinuncia della domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare. In proposito, ha argomentato che, intervenuta la rinuncia nel verbale di udienza del 21.3.2019, il
Tribunale l'aveva ritenuto valida ed efficace la rinuncia, tanto che, pur in mancanza dell'accettazione del convenuto, riteneva la causa matura per la decisione, non essendovi necessità di procedere al vaglio sull'ammissibilità delle richieste istruttorie poste a fondamento della domanda rinunciata.
Tuttavia, nella sentenza impugnata lo stesso giudice ha ritenuto che non vi fossero i requisiti formali della rinuncia agli atti o all'azione ed ha concluso che la domanda de qua fosse rimasta in essere e dovesse essere decisa nel merito. Ad avviso della appellante, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare tempestivamente nel verbale di udienza l'inefficacia della rinuncia e proseguire l'istruttoria con il vaglio di ammissibilità sulle istanze di prova riferite ai comportamenti maltrattanti paterni o, alternativamente, “ritenuta valida ed efficace la rinuncia (come di fatto è accaduto) di una delle domande principali, eseguire la valutazione sulla necessarietà o meno di attività istruttoria con riferimento all'unica domanda rimasta in essere, ossia quella di riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne con invalidità”.
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