Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 10

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 10
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 188/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 188/2022 promossa da:
AR NA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIULIANO APPELLANTE contro
ER UI SI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PREVIDI CLAUDIO e dell'avv. ABBATI ELIANA ([...]) VIA CASTELLARO 31 41121 MODENA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per RI TO: “contrariis reiectis, voglia la Corte Ecc.ma: in totale riforma dell'impugnata sentenza, dire tenuto e condannare il Sig. OS IE GI a versare al Sig. RI TO euro
12.320,56, o la somma che risulterà di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dagli esborsi al saldo, e a restituire l'importo di euro 5.172,58 versato in esecuzione della sentenza impugnata per rimborso spese legali e di euro 200,00 per imposta di registro, con rivalutazione e interessi dagli esborsi al saldo. Con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio, comprese quelle generali, e dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge. In subordine, in via istruttoria, ammettere la prova per testi dedotta con la seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.: 1) Vero che la Fin Ass di RI
TO & C. s.n.c. ha pagato alla signora LA NF le somme di cui alla sentenza del
Tribunale di Modena n. 288/2015 per capitale euro 11.614,75 e per spese legali Avv. Borsari 3.647,80,
pagina 1 di 8 per complessivi euro 15.262,55 (doc. n. 2 e n. 6);
2) Vero che la Fin Ass di RI TO & C. s.n.c. ha pagato alla Signora LL RA le somme di cui alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.

88/2016, euro 19.207, 65, a titolo di capitale ed euro 1.874,44 per rimborso spese legali, per complessivi euro 21.082,09 (doc. n. 3);
3) Vero che la Fin Ass di RI TO & C. s.n.c. ha pagato allo Studio legale Maniscalco e Associati euro 7.375,09 per la difesa nella causa promossa dalla signora LA NF davanti al Tribunale di Modena Sezione Lavoro (doc. n. 2 e n. 7) ed euro

7.615,95 per la difesa nella causa promossa dalla signora LL RA davanti il Tribunale di
Reggio Emilia Sezione Lavoro (docc.ti nn. 3,8,9). Testi: - Signora LA NF, residente in [...]
Vescovada n. 553 – 41058 Vignola (MO), e Avv. Massimo Borsari, con studio in Via dei Servi n. 42 –
41121 Modena, sul cap. n. 1;
- Signora LL RA c/o Soluzioni di RA LL & C. s.n.c.,

Viale Vittorio Veneto 2/O – 42015 Correggio (RE), e Avv. Francesco Arlotti, con studio in Via della
Previdenza Sociale n. 2 – 42124 Reggio Emilia, sul cap. n. 2;
- Avv. Elisa Rossini, con studio in Corso

Canalgrande n. 23 – 41121 Modena, e Avv. Maria Vittoria Giacobazzi, con studio in Corso
Canalgrande n. 88 – 41121 Modena, sul cap. n. 3.
Per IE GI OS: “Ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. Rigettarsi
l'appello proposto da RI TO, confermandosi l'impugnata sentenza di primo grado dichiarandosi la nullità della clausola contrattuale (art. 1 scrittura privata 30.6.2008) contenente la garanzia;
in ogni caso respingersi tutte le domande dall'appellante perché infondate di fatto e diritto e comunque non provate, mandando assolto il convenuto IE GI OS da ogni avversa richiesta. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”.

IN FATTO

1. RI TO e IO OR convenivano in giudizio IE GI OS, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 12.320,56.
Esponevano gli attori che, con contratto del 30.6.2008, avevano acquistato dal convenuto, unitamente all'ex socio NL BE, le quote del 24% di partecipazione al capitale sociale delle società Fin
Ass di RI TO & C. s.n.c. e di FIN-Ass. di RI TO & C. s.n.c., le quali, alla data di conclusione del contratto avevano, rispettivamente, ragione sociale RI TO AN LU
BE IO OR IE GI OS & C. s.a.s. e Fin. Ass s.r.l., e che IE GI OS, con scrittura privata stipulata nella medesima data, aveva prestato garanzia a favore degli attori e nei limiti della quota ceduta per eventuali minusvalenze o passività discendenti da rapporti anteriori alla cessione, anche se non iscritte nei documenti contabili aziendali fino alla data del 30.6.2008.
Successivamente alla stipula del contratto di compravendita delle quote, il Tribunale di Modena e il
Tribunale di Reggio Emilia con due differenti sentenze emesse, rispettivamente, nel 2015 e 2016,
pagina 2 di 8
avevano condannato Fin Ass di RI TO & C. s.n.c., nell'ordine, al pagamento in favore di
LA NF della somma di € 8.927,30 oltre interessi compensativi sul credito rivalutato ed €
2.500,00 a titolo di spese processuali oltre accessori, e al pagamento della somma di € 11.614,75 oltre interessi compensativi sul credito rivalutato e spese processuali di € 1.300,00 oltre accessori in favore di LL RA, a sua volta condannata al pagamento in favore della resistente della somma di €
1.742,94 oltre interessi compensativi sul credito rivalutato.

2. Si costituiva in giudizio IE GI OS, chiedendo il rigetto della domanda.
Il convenuto eccepiva la parziale carenza di legittimazione attiva degli attori, in quanto gli obblighi di garanzia di cui alla scrittura privata del 30.6.2008 si riferivano ai singoli soci e RI TO e IO
OR avevano azionato e coltivato anche pretese che sarebbero spettate individualmente all'ex socio
NL BE;
inoltre, eccepiva che i rapporti pendenti tra le parti erano stati definiti con transazione del 26.11.2009 e contestava comunque il credito azionato, affermando che le spese legali liquidate dal Tribunale di Modena e dal Tribunale di Reggio Emilia nelle rispettive controversie non fossero dovute e che lo stesso dovesse essere compensato nella misura di € 6.594,15 a titolo di oneri fiscali deducibili.

3. La causa veniva interrotta per il decesso di IO OR e veniva riassunta dagli eredi ANna Gozzi
e Diego Battista OR.

4. Con sentenza n. 1088/2021 il Tribunale di Modena rigettava la domanda proposta.
Osservava il tribunale che l'eccezione di transazione sollevata dal convenuto doveva essere disattesa, in quanto le reciproche concessioni delle parti erano limitate ai crediti risarcitori o restitutori potenzialmente scaturenti da atti gestori del convenuto.
Quindi, prospettata alle parti d'ufficio la questione dell'applicabilità alla fattispecie in esame del principio di ordine pubblico economico di cui all'art. 1938 c.c., il quale prevede che la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura purchè con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito e valevole per tutte le garanzie personali, tipiche e atipiche, riteneva la nullità dell'art. 1 della scrittura privata del 30.6.2008, poiché tale disposizione era contraria al suindicato precetto imperativo.
In particolare, il tribunale affermava che “il patto di garanzia collegato alla cessione di partecipazioni societarie e avente ad oggetto le passività del patrimonio sociale, cd. business warranties, che non pertengono all'oggetto immediato del negozio, la partecipazione sociale, ma al suo oggetto mediato, la quota del patrimonio sociale, costituisce un'autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, attribuisce all'acquirente il diritto a un indennizzo e non alla risoluzione del contratto per vizi secondo la disciplina di cui sul piano strutturale la garanzia in esame costituisce una manleva,
pagina 3 di 8 che è un contratto atipico con cui il debitore mallevato trasferisce in capo al mallevadore il peso economico della propria responsabilità da illecito, contrattuale o extracontrattuale (CC II 30.5.2013
n. 13613;
CC III 8.3.1980 n. 154), scaturente, nel caso de quo, da un debito altrui (della società), che si riverbera sul valore della
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