Corte d'Appello Catania, sentenza 26/06/2024, n. 1076
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Testo completo
N. R.G. 1752/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ferreri Presidente dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Antonio Caruso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1752/2021 promossa da:
ELIPSO FINANCE S.R.L. (C.F. 04570150278), con il patrocinio dell'avv. PAVONE SIMONA, elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA CERVIGNANO 11 CATANIA.
APPELLANTE/I contro
SI MO (C.F. [...]) e AR US (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. ATTARDI SEBASTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V.LE A. DE GASPERI, 151 CATANIApresso il difensore avv.
ATTARDI SEBASTIANO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato IP FI srl ha proposto appello avverso la sentenza n. 4531/2021 del Tribunale di Catania, pubblicata in data 8.11.2021, non notificata, pronunciata nella causa iscritta al ruolo n. 7123/2021 RG, con la quale è stata dichiarata improcedibile la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 389/1990+728/1990 R.G.E.I. avviata in danno di NT OL da Banca
Agricola Etnea.
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L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per avere accolto l'istanza di rimessione in termini avanzata dal reclamante e per avere dichiarato fondato il reclamo proposto ex adverso ed ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'erroneità della sentenza n.4531/2021 del Tribunale di Catania, pubblicata in data
8.11.2021, non notificata, impugnata col presente gravame nella parte in cui ha accolto l'istanza di rimessione in termini ex adverso proposta per come sopra argomentato e, per l'effetto, dichiarate
l'inammissibilità e tardività del reclamo proposto dal sig. NT;
2) in ogni caso ritenere e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'erroneità della sentenza n.4531/2021 del Tribunale di
Catania, pubblicata in data 8.11.2021, non notificata, impugnata col presente gravame, nella parte in cui ha dichiarato fondato il reclamo proposto ex adverso, e di conseguenza revocato l'ordinanza emessa in data 21.04.2021 da parte del Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento nr. 389/1990 e, per l'effetto, dichiarato l'improseguibilità della procedura esecutiva;
3) conseguentemente, revocare, riformare e/o in qualunque altra forma dichiarare priva di effetti la sentenza n.4531/2021 del Tribunale di Catania, pubblicata in data 8.11.2021”.
Con ordinanza del 23.3.2022 il giudizio è stato dichiarato interrotto a seguito del decesso di
NT OL.
Tempestivamente riassunto dall'appellante, si sono costituiti in giudizio NT AS e SÀ
IA, in qualità di eredi con beneficio di inventario di NT OL, per chiedere il rigetto dell'appello principale;
in via incidentale gli appellati, ritenendo sussistere i presupposti per
l'applicazione dell'art.631 bis cpc, hanno chiesto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, volersi dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 389/90+728/90 R.G.Es.Imm. ordinando, al Conservatore dei RR.II. di Catania, la cancellazione della trascrizione di tutti i pignoramenti gravanti sui beni immobili oggetto della suddetta esecuzione forzata;
nonché, condannare parte avversa alle spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio poiché le stesse, nonostante
l'accoglimento del reclamo, erano state erroneamente compensate nel giudizio di primo grado in contrasto con il principio di soccombenza.
All'udienza del 10.4.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione, previo decorso dei termini di legge ridotti assegnati per il deposito degli scritti difensivi finali.
* * *
L'appello principale è infondato e merita il rigetto, dovendosi, di contro, accogliere l'appello incidentale proposto dagli appellati.
Muovendo dalla ricostruzione dei fatti risulta documentato e non contestato che:
pagina 2 di 8
- è pendente dinnanzi al Tribunale di Catania la procedura esecutiva immobiliare nr.
389/1990+728/1990 R.G.E.I. avviata in danno di NT OL da Banca Agricola Etnea;
- il 17.3.2021 NT OL ha depositato, nell'ambito della predetta procedura esecutiva immobiliare, istanza di estinzione sul presupposto che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non era stata effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo;
- con provvedimento del 21.4.2021, il G.E. ha rigettato l'istanza di estinzione depositata dal debitore esecutato esponendo che: “A trarre in inganno l'esecutato è stata verosimilmente la circostanza che, nonostante la sospensione dei termini, lo scrivente, ricevuta segnalazione dal delegato del mancato versamento del fondo spese nel termine di 30 gg. previsto dall'ordinanza, emetteva decreto il 25/3/2020 preannunciando una possibile declaratoria di (non estinzione ma) improcedibilità, anziché dare atto della sospensione. Tanto, tuttavia, è stato fatto con finalità acceleratorie e di sollecito, doverose in una procedura che pende dal 1990 (ma assegnata allo scrivente solo il 28/3/2019) e in un momento in cui, essendo appena iniziata l'emergenza sanitaria, non era facilmente decifrabile il suo impatto sulle procedure. Il fondo spese è stato poi subito dopo versato, e di ciò il delegato ha dato notizia il
24/6/2020, in un momento in cui era cessata la sospensione dei termini disposta per legge ma ancora vigevano le linee guida presidenziali che impedivano ogni vendita sino all'1/9/2020. Va ancora chiarito che, per come è formulata la disposizione di legge, l'estinzione discende non da qualunque inosservanza del termine di pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, ma solo da quella inosservanza che sia <>.Ora è vero che il mancato versamento tempestivo del fondo spese può determinare il mancato rispetto del termine (e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ferreri Presidente dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Antonio Caruso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1752/2021 promossa da:
ELIPSO FINANCE S.R.L. (C.F. 04570150278), con il patrocinio dell'avv. PAVONE SIMONA, elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA CERVIGNANO 11 CATANIA.
APPELLANTE/I contro
SI MO (C.F. [...]) e AR US (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. ATTARDI SEBASTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V.LE A. DE GASPERI, 151 CATANIApresso il difensore avv.
ATTARDI SEBASTIANO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato IP FI srl ha proposto appello avverso la sentenza n. 4531/2021 del Tribunale di Catania, pubblicata in data 8.11.2021, non notificata, pronunciata nella causa iscritta al ruolo n. 7123/2021 RG, con la quale è stata dichiarata improcedibile la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 389/1990+728/1990 R.G.E.I. avviata in danno di NT OL da Banca
Agricola Etnea.
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L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per avere accolto l'istanza di rimessione in termini avanzata dal reclamante e per avere dichiarato fondato il reclamo proposto ex adverso ed ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'erroneità della sentenza n.4531/2021 del Tribunale di Catania, pubblicata in data
8.11.2021, non notificata, impugnata col presente gravame nella parte in cui ha accolto l'istanza di rimessione in termini ex adverso proposta per come sopra argomentato e, per l'effetto, dichiarate
l'inammissibilità e tardività del reclamo proposto dal sig. NT;
2) in ogni caso ritenere e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'erroneità della sentenza n.4531/2021 del Tribunale di
Catania, pubblicata in data 8.11.2021, non notificata, impugnata col presente gravame, nella parte in cui ha dichiarato fondato il reclamo proposto ex adverso, e di conseguenza revocato l'ordinanza emessa in data 21.04.2021 da parte del Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento nr. 389/1990 e, per l'effetto, dichiarato l'improseguibilità della procedura esecutiva;
3) conseguentemente, revocare, riformare e/o in qualunque altra forma dichiarare priva di effetti la sentenza n.4531/2021 del Tribunale di Catania, pubblicata in data 8.11.2021”.
Con ordinanza del 23.3.2022 il giudizio è stato dichiarato interrotto a seguito del decesso di
NT OL.
Tempestivamente riassunto dall'appellante, si sono costituiti in giudizio NT AS e SÀ
IA, in qualità di eredi con beneficio di inventario di NT OL, per chiedere il rigetto dell'appello principale;
in via incidentale gli appellati, ritenendo sussistere i presupposti per
l'applicazione dell'art.631 bis cpc, hanno chiesto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, volersi dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 389/90+728/90 R.G.Es.Imm. ordinando, al Conservatore dei RR.II. di Catania, la cancellazione della trascrizione di tutti i pignoramenti gravanti sui beni immobili oggetto della suddetta esecuzione forzata;
nonché, condannare parte avversa alle spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio poiché le stesse, nonostante
l'accoglimento del reclamo, erano state erroneamente compensate nel giudizio di primo grado in contrasto con il principio di soccombenza.
All'udienza del 10.4.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione, previo decorso dei termini di legge ridotti assegnati per il deposito degli scritti difensivi finali.
* * *
L'appello principale è infondato e merita il rigetto, dovendosi, di contro, accogliere l'appello incidentale proposto dagli appellati.
Muovendo dalla ricostruzione dei fatti risulta documentato e non contestato che:
pagina 2 di 8
- è pendente dinnanzi al Tribunale di Catania la procedura esecutiva immobiliare nr.
389/1990+728/1990 R.G.E.I. avviata in danno di NT OL da Banca Agricola Etnea;
- il 17.3.2021 NT OL ha depositato, nell'ambito della predetta procedura esecutiva immobiliare, istanza di estinzione sul presupposto che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non era stata effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo;
- con provvedimento del 21.4.2021, il G.E. ha rigettato l'istanza di estinzione depositata dal debitore esecutato esponendo che: “A trarre in inganno l'esecutato è stata verosimilmente la circostanza che, nonostante la sospensione dei termini, lo scrivente, ricevuta segnalazione dal delegato del mancato versamento del fondo spese nel termine di 30 gg. previsto dall'ordinanza, emetteva decreto il 25/3/2020 preannunciando una possibile declaratoria di (non estinzione ma) improcedibilità, anziché dare atto della sospensione. Tanto, tuttavia, è stato fatto con finalità acceleratorie e di sollecito, doverose in una procedura che pende dal 1990 (ma assegnata allo scrivente solo il 28/3/2019) e in un momento in cui, essendo appena iniziata l'emergenza sanitaria, non era facilmente decifrabile il suo impatto sulle procedure. Il fondo spese è stato poi subito dopo versato, e di ciò il delegato ha dato notizia il
24/6/2020, in un momento in cui era cessata la sospensione dei termini disposta per legge ma ancora vigevano le linee guida presidenziali che impedivano ogni vendita sino all'1/9/2020. Va ancora chiarito che, per come è formulata la disposizione di legge, l'estinzione discende non da qualunque inosservanza del termine di pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, ma solo da quella inosservanza che sia <>.Ora è vero che il mancato versamento tempestivo del fondo spese può determinare il mancato rispetto del termine (e
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