Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 08/07/2024, n. 139
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. G M G – Presidente
Dott. R R – Consigliere rel.
Dott. M S – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 236 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
[...]
In persona dell'Assessore pro tempore, domiciliato in Caltanissetta, Via Libertà n.
174, presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A N T E – APPELLATO INCIDENTALE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Barrafranca, Via Sicilia n. 81, presso lo studio dell'Avv. G A che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio
A P P E L L A T O – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 ottobre 2020, adiva il Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, agendo nei confronti dell' Controparte_2
nonché dell'
[...] Controparte_3
.
[...]
Esponeva il ricorrente di essere un operaio forestale qualificato ed a tempo determinato, inserito nell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter della l. r. 16/96. Ricordava che la L.R. n, 5/2014 aveva introdotto una graduatoria unica distrettuale, annualmente aggiornata, in cui egli si trovava alla posizione n. 32, con qualifica di bracciante agricolo ed addetto opere suss.
Chiudenti, le cui mansioni aveva sempre svolto, in conformità al CCNL, ed al contratto integrativo regionale del 2001, modificato ed aggiornato con quello del
2017.
Il ricorrente rappresentava altresì di essere stato assunto per la prima volta nel
1985 alle dipendenze dell'IRF e, a partire dal 2002, alle dipendenze dell' , con rapporti a tempo determinato, Parte_1 senza un contratto redatto in forma scritta ed intrattenuti fino al 2019, senza che, nel corso dei tanti anni di svolgimento non continuativo dei rapporti, venissero mai specificate ragioni giustificative dell'apposizione del termine.
Deduceva quindi il ricorrente che la reiterazione dei rapporti aveva comportato la violazione della direttiva europea n. 1999/70/CE e del d.lgs 168/2001, per cui, con lettera dell'11 marzo 2020 egli aveva impugnato stragiudizialmente l'ultimo licenziamento, che gli era stato intimato il 29 novembre 2019.
Illustrate le proprie argomentazioni, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare come abusiva e, per ciò, illegittima la reiterazione dei contratti a termine, succedutasi tra il ricorrente e la Amministrazione resistente, a partire dal 1990 al 2019;
accertare e dichiarare che, per le causali esposte in ricorso, i rapporti di lavoro instaurati tra la Amministrazione resistente ed il ricorrente sono avvenuti in violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A;
accertare e dichiarare che, per effetto dei contratti succeduti tra il ricorrente e la
Amministrazione resistente, è stato superato il termine massimo di efficacia degli stessi;
per effetto delle statuizioni che precedono, condannare la Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno
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comunitario, ai sensi dell'art. 36, comma 5 del d.lgs 165/2001, da liquidare nella misura massima prevista, secondo i criteri previsti dall'art. 32, comma 6 legge
183/2010 e s.m.i. e prendendo a riferimento l'ultima retribuzione globale di fatto percepita.
Si costituivano gli Assessorati convenuti che chiedevano il rigetto del ricorso, peraltro eccependone preliminarmente la nullità per indeterminatezza delle allegazioni e la decadenza ex art. 32 L. 183/2010 e D.Lgs. n. 81 del 2015.
Con sentenza n. 317/2023 del 23 ottobre 2023, il Tribunale adito statuiva come segue:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_4
;
[...]
b) in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara l'illegittimità dei rapporti di lavoro a termine stipulati da parte ricorrente con l'
[...]
Parte_1
e per l'effetto, condanna quest'ultimo al risarcimento del danno
[...] liquidato nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione ai sensi di legge;
c) rigetta il ricorso per la restante parte;
d) compensa le spese processuali con l' ;
Controparte_4
e) condanna l' Parte_1
a rifondere parte ricorrente delle spese
[...] di lite liquidate nella complessiva somma di € 2700, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, con distrazione all'avv. AIELLO GIUSEPPE difensore antistatario.
L'Assessorato soccombente propone appello avverso l'anzidetta sentenza e ne chiede l'integrale riforma.
L'appellato, costituitosi, chiede il rigetto del gravame. Propone appello incidentale con riguardo alla misura sia del risarcimento sia dei compensi liquidati.
Il Tribunale, pur dando atto che gli elenchi dei lavoratori forestali sono controllati
e gestiti dall' ha ritenuto la legittimazione Controparte_4 passiva del solo , per essere stato l'effettivo datore di Controparte_5 lavoro del ricorrente e avere provveduto al suo licenziamento nel novembre 2019.
Il primo giudice, previa rassegna della successione temporale della normativa – anche quella connessa all'emergenza pandemica – sul punto, ha poi ritenuto tempestiva l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento con la missiva dell'11 marzo 2020, così rigettando l'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione.
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Nel merito, il giudice di prime cure ha descritto la normativa regionale in tema di reclutamento di personale a termine da adibire al settore forestale e l'ha ritenuta contrastante con la direttiva 1999/70/CE in quanto comportante “una successione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato, e comunque svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un numero certo di rinnovi”. Il Tribunale ha evidenziato come la normativa regionale, anche quella intervenuta con la L. n. 14 del 2006, preveda intrinsecamente che il fabbisogno lavorativo sia soddisfatto con personale precario, senza alcun raccordo con la suddetta direttiva e con la legislazione nazionale in tema di contratto di lavoro a termine. Peraltro, vista anche la giurisprudenza della Suprema Corte, era da escludere che il rapporto dei lavoratori forestali potesse qualificarsi agricolo e perciò escluso dall'applicazione delle suddette norme, secondo la deroga prevista dall'art. 10 L.
368/01 e, poi, dal D.Lgs. n. 81 del 2015.
Con il primo motivo di appello, l' censura la sentenza impugnata per CP_4 avere erroneamente ritenuto irrilevante la nullità del contratto di lavoro in quanto non stipulato in forma scritta. Al contrario, la nullità in questione, comportando
l'inefficacia giuridica del contratto di lavoro subordinato, precludeva l'operatività delle norme in materia di apposizione del termine e conseguentemente la possibilità di riconoscere il c.d. danno comunitario.
Con il secondo motivo, l'Ente appellante contesta l'asserita inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 10 D.Lgs. n. 368/01, atteso che, viceversa, il rapporto di lavoro oggetto di causa rientrava nel paradigma normativo, posto che numerose attività erano richieste e necessarie solo in alcuni periodi dell'anno solare e dunque avevano carattere stagionale, circostanza da sé giustificativa della limitazione temporale del rapporto, come del resto riconosciuto da autorevole giurisprudenza formatasi nella vigenza della L. n. 205 del 1962 e della L.R.S. n.
20 del 1972. Esistevano, insomma, le ragioni oggettive che legittimavano
l'apposizione del termine anche in base alle disposizioni ed alla giurisprudenza di fonte extranazionale.
Con il terzo motivo, l'Amministrazione deduce l'insussistenza di qualsiasi danno comunitario, in considerazione dell'effettività delle esigenze lavorative temporanee
e straordinarie, del fatto che i lavoratori avevano sempre la possibilità di esternare il proprio consenso all'impiego in un'attività lavorativa a carattere stagionale, dell'assenza di un danno da mancata stabilizzazione – non essendo comunque consentita, nel pubblico impiego, la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato – ed, infine, della percezione di apposita indennità di disoccupazione nei periodi non lavorati.
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Con il quarto motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando la mancata pronuncia del primo giudice sulla propria eccezione di nullità del ricorso introduttivo, nullità che si sarebbe dovuta dichiarare per indeterminatezza del petitum.
Con il primo motivo del proprio appello incidentale, il lamenta Parte_2
l'incongruità del danno liquidato in considerazione del lunghissimo periodo di precariato, che di fatto, vista l'età ormai raggiunta dal lavoratore, non gli avrebbe consentito conseguire un'attività lavorativa stabile.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale lamenta la violazione dei parametri normativi in materia di compenso professionale e conseguente liquidazione delle spese, operata dal primo giudice per un importo sensibilmente inferiore al dovuto.
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In quanto afferente ad una questione preliminare di rito, deve essere prioritariamente esaminato il motivo di appello relativo all'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., viceversa illustrato per ultimo dall'appellante principale.
E' un motivo infondato, perché l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo non è una domanda o un capo di domanda (v., al riguardo, quanto esposto dallo stesso
a pag. 15 del ricorso in appello), ma, semmai, una ragione per la CP_4 quale il giudice non avrebbe dovuto provvedere sul merito della domanda proposta dall'attore, arrestandosi
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