Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2024, n. 1597
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente relatore
dott. Pasquale Cristiano Consigliere
dott. Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa nella causa civile promossa in grado di appello, iscritta al n. 1746/2022 Ruolo Gen. degli affari civili contenziosi, avverso la decisione, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., n.
3926/2022 del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, X sezione dott. Ulisse Forziati, recante RG n. 17281/2020, depositata e notificata il giorno 21/03/22 vertente
TRA
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE (CF: 80415740580) in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli CF: ADS80030620639, pec: napoli@mailcert.avvocaturastato.it, domiciliato in Napoli alla via Diaz numero 11;
Appellante
CONTRO
DR. ELEFANTE NT (CF: LFNNNN38CO1C129Q) nato a [...]
Stabia (NA) il 01/03/1938 e ivi residente al Corso Alcide De Gasperi ed elettivamente domiciliato a Castellamare di Stabia al Viale Europa n.184, presso lo studio dell'Avv.
NT Di Somma (CF: [...]), telefax n. 0818705994, pec: antonino.disomma@forotorre.it, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata per ogni fase e grado.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 20/04/22 e depositato in data
21/04/2022, il Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi MEF) impugnava il provvedimento di I grado, nella specie l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. n. 3926/2022 del Tribunale di Napoli X sezione, la quale condannava il MEF a pagare la somma di €
19.994,00, di cui 19.889,00 quale compenso variabile e 95,00 € quale compenso fisso, nei confronti di NT AN, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1 c.c. dal
01/03/2021 e, dunque, accoglieva la domanda dell'attore in I grado, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
2. Quanto sopra, ricordandosi come, in I grado, il dr. NT AN, presidente di sezione della commissione tributaria provinciale di Napoli (CTP), aveva agito nei confronti del MEF con ricorso ex art.702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in accoglimento della domanda, dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire il compenso fisso e variabile per l'attività svolta di
Presidente facente funzioni della CTP di Napoli;
per l'effetto, condannare il Ministero dell'Economia delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma equivalente al compenso fisso e variabile alla data del 1°-3-2013 pari ad € 19.994,00, salvo ulteriori somme già maturate e maturande, oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole scadenze di ciascun credito fino alla data di deposito del ricorso ed interessi moratori dal dì del deposito al soddisfo”.
3. La pretesa nasceva dal fatto che il dr. AN, quale presidente di sezione più anziano, in applicazione dei criteri selettivi di cui alla risoluzione n. 4/12, aveva rivestito il ruolo di presidente facente funzioni della Commissione Tributaria provinciale di Napoli, nel periodo compreso tra il 06/01/13 al 01/03/13, cioè fino al momento in cui ha cessato la sua attività per i limiti di età previsti e in attesa dell'insediamento del nuovo presidente di commissione, nominato in seguito all'espletamento della richiesta procedura concorsuale.
La designazione era avvenuta a seguito di delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria n.2582/2012, resasi necessaria stante la temporanea vacanza del posto di presidente della Commissione provinciale. Per l'attività svolta, il dr. AN deduceva di non aver ricevuto il compenso, fisso e variabile, previsto per la carica di presidente facente funzione della Commissione. Tale compenso gli era stato negato in forza di quanto previsto ex art.39 comma 6, del decreto-legge numero 98 del 06/07/2011 convertito con modifiche dalla legge n. 111 del 15/07/2011. Da qui l'iniziativa giudiziaria finalizzata ad ottenere i suddetti compensi, pari ad € 19.899,00 e € 95,00 per una somma totale di € 19.994,00, anche in base a quanto previsto ex art. 2041 c.c. (ingiustificato arricchimento).
L'attore in I grado deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 e dell'art. 13 del D.Lgs. n.545/1992, nonché dell'art. 39 comma 6 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. 111/2011. Invero, tale norma, contrariamente a quanto ritenuto dal MEF, confermava il diritto dei componenti delle commissioni tributarie all'intero trattamento economico, fisso e variabile, della qualifica rivestita in via transitoria. Dunque, la mancata liquidazione delle suddette competenze si poneva in contrasto con la normativa vigente in
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1746/2022 r.g. – sentenza – pagina 2 di 14
materia ed era ritenuta profondamente ingiusta dall'attore in primo grado.
In tal senso, faceva presente che la medesima questione era già stata esaminata e decisa dalla Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2167/2020, la quale accoglieva
l'impugnazione proposta dall'interessato avverso la decisione del Tribunale che aveva negato il diritto del presidente facente funzioni della commissione ad ottenere il maggiore compenso fisso e variabile per l'attività svolta. La Corte di Appello esaminava l'articolo 2 comma 2 del
D.Lgs. n.545/92 e testualmente osservava in base a tale disposizione che: “il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione di maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età […] ;
il presidente di commissione con oltre 15 sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2”. Dunque, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 2 comma 2 D.lgs. n.545/1992, “il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età”, era indubbio che il riferimento fosse tanto alla sostituzione del presidente assente o impedito per le funzioni giurisdizionali, che alla delega di attribuzioni è alle funzioni non giurisdizionali.
Altresì, a detta dell'attore in primo grado, interpretare la norma di cui all'art. 39 del d.l.
98/2011 nel senso di estendere l'esclusione dei compensi corrispondenti alle funzioni esercitate in concreto, sia per quello fisso sia per quello variabile, finiva per essere un'interpretazione singolare in deroga al principio generale che riteneva che i giudici tributari fossero ricompensati in relazione alle funzioni effettivamente esercitate. La norma infatti recita: “
6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992”.
Pertanto, secondo il dr. AN, attore in I grado, era evidente che, in mancanza del presidente della commissione, se le corrispondenti funzioni venivano esercitate dal presidente di sezione più anziano, quest'ultimo doveva essere remunerato con il compenso previsto per l'ulteriore attività svolta, poiché in caso contrario ne derivava un arricchimento ingiustificato in capo all'amministrazione.
Dunque, concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda affinché venisse dichiarato il diritto a percepire il compenso fisso e variabile per l'attività svolta e per l'effetto la condanna del MEF al pagamento della somma suddetta.
4. Si costituiva in I grado il MEF, con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto della domanda. Riteneva che, in relazione alla presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma e dell'art. 13 del D. lgs. n. 545/1992, nonché dell'art.39 comma
6 del D.L. n.98/2011 convertito con modificazioni nella L. 111/2011, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo al presidente di sezione pari a quello stabilito per il presidente di commissione risultava contra legem, ne sarebbe, infatti, scaturito un illegittimo trattamento
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1746/2022 r.g. – sentenza – pagina 3 di 14
economico in violazione del combinato disposto degli articoli citati.
Invero, l'importo dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni tributarie è stabilito con decreti ministeriali e si diversificano in base alle funzioni svolte in relazione alla qualifica rivestita;
inoltre, a tali funzioni si accede tramite partecipazione ad apposita procedura concorsuale, pertanto secondo il MEF, il ricorrente non avrebbe avuto diritto a percepire un compenso superiore per un incarico per il quale non ha partecipato a nessuna selezione, ma ne ha svolto le mansioni in via di supplenza, ex art. 13 comma 1 del D. Lgs.
n.545/92.
In tale prospettiva, il MEF allegava numerose pronunce giurisdizionali che avallavano la sua tesi e, in particolare, deduceva che nelle more dell'entrata in vigore dell'art. 39, il
Consiglio di Stato in data 27/04/2010 aveva reso un parere secondo il quale la portata applicativa era limitata alle sole funzioni amministrative (a seguito del quale era stata emanata la circolare n.5 del 26/07/2010). Tale parere è stato reso in virtù del dubbio ingenerato dalla locuzione utilizzata che sembrava riferirsi solo alle funzioni non giurisdizionali;
a seguito del parere del Consiglio di Stato tale riferimento veniva superato nel senso di intendere la sostituzione estesa a tutte le funzioni esercitate dal presidente f.f., facendo riferimento, dunque, anche alle funzioni giurisdizionali.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente relatore
dott. Pasquale Cristiano Consigliere
dott. Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa nella causa civile promossa in grado di appello, iscritta al n. 1746/2022 Ruolo Gen. degli affari civili contenziosi, avverso la decisione, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., n.
3926/2022 del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, X sezione dott. Ulisse Forziati, recante RG n. 17281/2020, depositata e notificata il giorno 21/03/22 vertente
TRA
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE (CF: 80415740580) in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli CF: ADS80030620639, pec: napoli@mailcert.avvocaturastato.it, domiciliato in Napoli alla via Diaz numero 11;
Appellante
CONTRO
DR. ELEFANTE NT (CF: LFNNNN38CO1C129Q) nato a [...]
Stabia (NA) il 01/03/1938 e ivi residente al Corso Alcide De Gasperi ed elettivamente domiciliato a Castellamare di Stabia al Viale Europa n.184, presso lo studio dell'Avv.
NT Di Somma (CF: [...]), telefax n. 0818705994, pec: antonino.disomma@forotorre.it, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata per ogni fase e grado.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 20/04/22 e depositato in data
21/04/2022, il Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi MEF) impugnava il provvedimento di I grado, nella specie l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. n. 3926/2022 del Tribunale di Napoli X sezione, la quale condannava il MEF a pagare la somma di €
19.994,00, di cui 19.889,00 quale compenso variabile e 95,00 € quale compenso fisso, nei confronti di NT AN, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1 c.c. dal
01/03/2021 e, dunque, accoglieva la domanda dell'attore in I grado, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
2. Quanto sopra, ricordandosi come, in I grado, il dr. NT AN, presidente di sezione della commissione tributaria provinciale di Napoli (CTP), aveva agito nei confronti del MEF con ricorso ex art.702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in accoglimento della domanda, dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire il compenso fisso e variabile per l'attività svolta di
Presidente facente funzioni della CTP di Napoli;
per l'effetto, condannare il Ministero dell'Economia delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma equivalente al compenso fisso e variabile alla data del 1°-3-2013 pari ad € 19.994,00, salvo ulteriori somme già maturate e maturande, oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole scadenze di ciascun credito fino alla data di deposito del ricorso ed interessi moratori dal dì del deposito al soddisfo”.
3. La pretesa nasceva dal fatto che il dr. AN, quale presidente di sezione più anziano, in applicazione dei criteri selettivi di cui alla risoluzione n. 4/12, aveva rivestito il ruolo di presidente facente funzioni della Commissione Tributaria provinciale di Napoli, nel periodo compreso tra il 06/01/13 al 01/03/13, cioè fino al momento in cui ha cessato la sua attività per i limiti di età previsti e in attesa dell'insediamento del nuovo presidente di commissione, nominato in seguito all'espletamento della richiesta procedura concorsuale.
La designazione era avvenuta a seguito di delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria n.2582/2012, resasi necessaria stante la temporanea vacanza del posto di presidente della Commissione provinciale. Per l'attività svolta, il dr. AN deduceva di non aver ricevuto il compenso, fisso e variabile, previsto per la carica di presidente facente funzione della Commissione. Tale compenso gli era stato negato in forza di quanto previsto ex art.39 comma 6, del decreto-legge numero 98 del 06/07/2011 convertito con modifiche dalla legge n. 111 del 15/07/2011. Da qui l'iniziativa giudiziaria finalizzata ad ottenere i suddetti compensi, pari ad € 19.899,00 e € 95,00 per una somma totale di € 19.994,00, anche in base a quanto previsto ex art. 2041 c.c. (ingiustificato arricchimento).
L'attore in I grado deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 e dell'art. 13 del D.Lgs. n.545/1992, nonché dell'art. 39 comma 6 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. 111/2011. Invero, tale norma, contrariamente a quanto ritenuto dal MEF, confermava il diritto dei componenti delle commissioni tributarie all'intero trattamento economico, fisso e variabile, della qualifica rivestita in via transitoria. Dunque, la mancata liquidazione delle suddette competenze si poneva in contrasto con la normativa vigente in
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1746/2022 r.g. – sentenza – pagina 2 di 14
materia ed era ritenuta profondamente ingiusta dall'attore in primo grado.
In tal senso, faceva presente che la medesima questione era già stata esaminata e decisa dalla Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2167/2020, la quale accoglieva
l'impugnazione proposta dall'interessato avverso la decisione del Tribunale che aveva negato il diritto del presidente facente funzioni della commissione ad ottenere il maggiore compenso fisso e variabile per l'attività svolta. La Corte di Appello esaminava l'articolo 2 comma 2 del
D.Lgs. n.545/92 e testualmente osservava in base a tale disposizione che: “il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione di maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età […] ;
il presidente di commissione con oltre 15 sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2”. Dunque, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 2 comma 2 D.lgs. n.545/1992, “il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età”, era indubbio che il riferimento fosse tanto alla sostituzione del presidente assente o impedito per le funzioni giurisdizionali, che alla delega di attribuzioni è alle funzioni non giurisdizionali.
Altresì, a detta dell'attore in primo grado, interpretare la norma di cui all'art. 39 del d.l.
98/2011 nel senso di estendere l'esclusione dei compensi corrispondenti alle funzioni esercitate in concreto, sia per quello fisso sia per quello variabile, finiva per essere un'interpretazione singolare in deroga al principio generale che riteneva che i giudici tributari fossero ricompensati in relazione alle funzioni effettivamente esercitate. La norma infatti recita: “
6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992”.
Pertanto, secondo il dr. AN, attore in I grado, era evidente che, in mancanza del presidente della commissione, se le corrispondenti funzioni venivano esercitate dal presidente di sezione più anziano, quest'ultimo doveva essere remunerato con il compenso previsto per l'ulteriore attività svolta, poiché in caso contrario ne derivava un arricchimento ingiustificato in capo all'amministrazione.
Dunque, concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda affinché venisse dichiarato il diritto a percepire il compenso fisso e variabile per l'attività svolta e per l'effetto la condanna del MEF al pagamento della somma suddetta.
4. Si costituiva in I grado il MEF, con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto della domanda. Riteneva che, in relazione alla presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma e dell'art. 13 del D. lgs. n. 545/1992, nonché dell'art.39 comma
6 del D.L. n.98/2011 convertito con modificazioni nella L. 111/2011, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo al presidente di sezione pari a quello stabilito per il presidente di commissione risultava contra legem, ne sarebbe, infatti, scaturito un illegittimo trattamento
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1746/2022 r.g. – sentenza – pagina 3 di 14
economico in violazione del combinato disposto degli articoli citati.
Invero, l'importo dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni tributarie è stabilito con decreti ministeriali e si diversificano in base alle funzioni svolte in relazione alla qualifica rivestita;
inoltre, a tali funzioni si accede tramite partecipazione ad apposita procedura concorsuale, pertanto secondo il MEF, il ricorrente non avrebbe avuto diritto a percepire un compenso superiore per un incarico per il quale non ha partecipato a nessuna selezione, ma ne ha svolto le mansioni in via di supplenza, ex art. 13 comma 1 del D. Lgs.
n.545/92.
In tale prospettiva, il MEF allegava numerose pronunce giurisdizionali che avallavano la sua tesi e, in particolare, deduceva che nelle more dell'entrata in vigore dell'art. 39, il
Consiglio di Stato in data 27/04/2010 aveva reso un parere secondo il quale la portata applicativa era limitata alle sole funzioni amministrative (a seguito del quale era stata emanata la circolare n.5 del 26/07/2010). Tale parere è stato reso in virtù del dubbio ingenerato dalla locuzione utilizzata che sembrava riferirsi solo alle funzioni non giurisdizionali;
a seguito del parere del Consiglio di Stato tale riferimento veniva superato nel senso di intendere la sostituzione estesa a tutte le funzioni esercitate dal presidente f.f., facendo riferimento, dunque, anche alle funzioni giurisdizionali.
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