Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2024, n. 2357
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati :
dott. Rosaria Papa Presidente-rel.
dott. Alessandra Piscitiello Consigliere
dott. Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 851/2022 Ruolo Gen. avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 3289/2020 del Tribunale di Napoli, decisa all'udienza di discussione del 29 maggio 2024 e vertente
T R A
ZI ON (c.f. [...]) rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv. Aldo Natale e Davide Natale, presso
i quali è elettivamente domiciliata in Casagiove (CE), via Arcivescovo Pontillo n.
75 ;
APPELLANTE
E
NA NC (c.f. [...]) E NA MA (c.f.
[...]) rappresentate e difese, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Pasquale Carrillo, presso il quale sono elettivamente domiciliate in San Prisco (CE), via Verdi n. 5 ;
APPELLATE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con sentenza n. 2547/2021 pubblicata il 16.8.2021 il Gop del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
AG NC e AG MA, locatrici, nei confronti di ET
ET, conduttrice, con citazione notificata il 22.3.2010 e con la successiva memoria integrativa del 23.11.2010, e sulla domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima nei confronti delle attrici, accoglieva le domande di parte attrice
e per l'effetto dichiarava risolto per inadempimento della conduttrice ET
ET il contratto di locazione ad uso abitazione stipulato tra le parti ;
condannava la ET al rilascio del bene, dando atto che il rilascio era già stato eseguito, ed al pagamento dei canoni di locazione dovuti da dicembre 2009 a settembre 2010, per complessivi Euro 4.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli canoni al saldo ;
condannava le locatrici alla restituzione del deposito cauzionale in favore della ET, oltre interessi legali dall'
1.10.2006 al saldo;
rigettava, nel resto, le contrapposte domande, e compensava le spese di lite in ragione di 2/3, ponendo a carico della convenuta il pagamento della residua quota .
Nel motivare tale decisione, il Tribunale, premessi i principi che governano la ripartizione dei carichi probatori in materia contrattuale, accertava che la
ET non aveva provveduto al pagamento dei canoni maturati da dicembre
2009 a settembre 2010, e reputava che tale inadempimento non fosse giustificato dai vizi della cosa locata eccepiti dalla stessa, trattandosi di infiltrazioni di modesta gravità che la conduttrice aveva denunciato soltanto nei mesi di febbraio e marzo 2010, quando il rapporto era già entrato in fase critica, ed essendosi comunque le locatrici adoperate per provvedere alle riparazioni senza tuttavia ricevere la collaborazione della ET che, dopo il primo sopralluogo, non aveva più riscontrato le richieste di accesso per eseguire le riparazioni .
Quanto alla domanda di restituzione degli oneri condominiali, avanzata dalla conduttrice, il Tribunale opinava che la pretesa fosse infondata, risultando
previsto il relativo obbligo sia dal contratto di locazione che dall'art. 9 l.
392/1978.
Ad avviso del primo giudice era parimenti destituita di fondamento la domanda attorea di risarcimento danni, non essendo stata offerta alcuna prova circa le condizioni in cui era stato rilasciato l'immobile .
Infine, la sentenza riconosceva il diritto della conduttrice alla restituzione del deposito cauzionale, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di stipula del contratto .
Per la riforma di tale sentenza, non notificata, ha proposto appello ET
ET con ricorso depositato il 28.2.2022, articolando a sostegno tre motivi.
Con comparsa depositata telematicamente in data 11.5.2022 per l'udienza dell8.6.2022, fisata con il decreto presidenziale, si sono costituite le AG eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza .
Non è pervenuto il fascicolo cartaceo di primo grado, ma le parti hanno prodotto copia dei verbali di udienza e degli atti introduttivi della lite
All'udienza del 29 maggio 2024, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo, del quale si è datata lettura .
Verificata la tempestività del gravame in relazione al termine perentorio semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., profilo soggetto a rilievo d'ufficio, osserva il
Collegio che, nella presente fase di decisione, risulta preclusa ogni valutazione circa l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c, giacchè, nel rito del lavoro, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello prevista da tale disposizione normativa deve essere pronunciata prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio d'appello (Cass. 10409/2020) .
Volgendo all'esame dei motivi di impugnazione, rileva la Corte che, con il primo
mezzo, la ET denuncia omessa ed errata pronuncia sulla richiesta di rimborso degli oneri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati :
dott. Rosaria Papa Presidente-rel.
dott. Alessandra Piscitiello Consigliere
dott. Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 851/2022 Ruolo Gen. avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 3289/2020 del Tribunale di Napoli, decisa all'udienza di discussione del 29 maggio 2024 e vertente
T R A
ZI ON (c.f. [...]) rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv. Aldo Natale e Davide Natale, presso
i quali è elettivamente domiciliata in Casagiove (CE), via Arcivescovo Pontillo n.
75 ;
APPELLANTE
E
NA NC (c.f. [...]) E NA MA (c.f.
[...]) rappresentate e difese, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Pasquale Carrillo, presso il quale sono elettivamente domiciliate in San Prisco (CE), via Verdi n. 5 ;
APPELLATE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con sentenza n. 2547/2021 pubblicata il 16.8.2021 il Gop del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
AG NC e AG MA, locatrici, nei confronti di ET
ET, conduttrice, con citazione notificata il 22.3.2010 e con la successiva memoria integrativa del 23.11.2010, e sulla domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima nei confronti delle attrici, accoglieva le domande di parte attrice
e per l'effetto dichiarava risolto per inadempimento della conduttrice ET
ET il contratto di locazione ad uso abitazione stipulato tra le parti ;
condannava la ET al rilascio del bene, dando atto che il rilascio era già stato eseguito, ed al pagamento dei canoni di locazione dovuti da dicembre 2009 a settembre 2010, per complessivi Euro 4.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli canoni al saldo ;
condannava le locatrici alla restituzione del deposito cauzionale in favore della ET, oltre interessi legali dall'
1.10.2006 al saldo;
rigettava, nel resto, le contrapposte domande, e compensava le spese di lite in ragione di 2/3, ponendo a carico della convenuta il pagamento della residua quota .
Nel motivare tale decisione, il Tribunale, premessi i principi che governano la ripartizione dei carichi probatori in materia contrattuale, accertava che la
ET non aveva provveduto al pagamento dei canoni maturati da dicembre
2009 a settembre 2010, e reputava che tale inadempimento non fosse giustificato dai vizi della cosa locata eccepiti dalla stessa, trattandosi di infiltrazioni di modesta gravità che la conduttrice aveva denunciato soltanto nei mesi di febbraio e marzo 2010, quando il rapporto era già entrato in fase critica, ed essendosi comunque le locatrici adoperate per provvedere alle riparazioni senza tuttavia ricevere la collaborazione della ET che, dopo il primo sopralluogo, non aveva più riscontrato le richieste di accesso per eseguire le riparazioni .
Quanto alla domanda di restituzione degli oneri condominiali, avanzata dalla conduttrice, il Tribunale opinava che la pretesa fosse infondata, risultando
previsto il relativo obbligo sia dal contratto di locazione che dall'art. 9 l.
392/1978.
Ad avviso del primo giudice era parimenti destituita di fondamento la domanda attorea di risarcimento danni, non essendo stata offerta alcuna prova circa le condizioni in cui era stato rilasciato l'immobile .
Infine, la sentenza riconosceva il diritto della conduttrice alla restituzione del deposito cauzionale, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di stipula del contratto .
Per la riforma di tale sentenza, non notificata, ha proposto appello ET
ET con ricorso depositato il 28.2.2022, articolando a sostegno tre motivi.
Con comparsa depositata telematicamente in data 11.5.2022 per l'udienza dell8.6.2022, fisata con il decreto presidenziale, si sono costituite le AG eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza .
Non è pervenuto il fascicolo cartaceo di primo grado, ma le parti hanno prodotto copia dei verbali di udienza e degli atti introduttivi della lite
All'udienza del 29 maggio 2024, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo, del quale si è datata lettura .
Verificata la tempestività del gravame in relazione al termine perentorio semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., profilo soggetto a rilievo d'ufficio, osserva il
Collegio che, nella presente fase di decisione, risulta preclusa ogni valutazione circa l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c, giacchè, nel rito del lavoro, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello prevista da tale disposizione normativa deve essere pronunciata prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio d'appello (Cass. 10409/2020) .
Volgendo all'esame dei motivi di impugnazione, rileva la Corte che, con il primo
mezzo, la ET denuncia omessa ed errata pronuncia sulla richiesta di rimborso degli oneri
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