Corte d'Appello Bari, sentenza 07/01/2025, n. 13
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa RI Mitola Presidente rel. – est.
Dott. IC Prencipe Consigliere
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1085/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 68/2024 resa dal Tribunale di Trani in data 23 luglio 2024 e notificata via PEC alla società fallita il 26 luglio
2024, a mezzo della quale è stato dichiarato il fallimento, nell'ambito del procedimento fallimentare
RGN. 37/2022, su istanza proposta dal Pubblico Ministero, della Gio. Co. s.r.l.
TRA
GIO.CO S.R.L. con sede in Trani alla via Canonico A.M. di Francia n. 140 (codice fiscale e partita IVA 04755010727), in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante in carica, sig. Giorgio EN, rappresentata e difesa, dal prof. avv. ZO Vito CHIONNA (c.f. [...]) e dall'avv. Domenico MONTERISI (c.f. [...]) tutti elettivamente domiciliati in Bari, alla Via Argiro 59, presso e nello studio dell'avv. prof. ZO Vito CHIONNA che al fine delle comunicazioni e notificazioni indicano il fax n. 080 5215304 nonché l'indirizzo PEC chionna@pec.chionnalobuonoavvocati.it e domenico.monterisi@legalmail.it;
RECLAMANTE E
- FALLIMENTO GIO. CO. s.r.l., in persona dei Curatori fallimentari, rappresentato e difeso dall'avv. IC DINOIA (c.f. [...], fax 0883.894423, pec: avv.dinoia@pec.it, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche)
- AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici in Bari, alla Via Melo n. 97
- PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRANI, in persona del Procuratore della Repubblica, rappresentata in questo giudizio dal PROCURATORE GENERALE
RECLAMATI FATTO e DIRITTO
Con ricorso del 19 aprile 2022 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Trani, in considerazione della debitoria complessiva pendente in capo alla società GIO.CO S.R.L., richiedeva il fallimento della medesima.
Dopo la fissazione dell'udienza, la società, deducendo una crisi di liquidità, presentava, in data 14 giugno 2022, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt.
160 e ss. l. fall. presso il Tribunale di Trani e il successivo 17 ottobre 2022 depositava un piano concordatario liquidatorio con assuntore.
Con provvedimento del 23 novembre 2022 il Tribunale di Trani dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, nominando i Commissari Giudiziali e il Giudice Delegato che, con provvedimento del 11 ottobre 2023, fissava l'udienza di adunanza dei creditori al 26 gennaio 2024.
Con nota prot. n. 14184 del 23 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate, al termine delle attività normativamente previste ed in ossequio alle indicazioni recate dalla prassi in materia (circolari dell'Agenzia delle entrate n. 16/E del 23 luglio 2018 e n. 40/E del 18 aprile 2008) certificava alla data del 17 ottobre 2022, nei confronti della società istante, un credito erariale di euro 1.781.628,07.
In data 30 dicembre 2023, la debitrice presentava al Tribunale di Trani istanza di autorizzazione ad atto di straordinaria amministrazione, ex art. 167 della Legge Fallimentare, riferendo circostanze che avrebbero, a suo giudizio, comportato una sensibile riduzione del passivo concordatario, a seguito dello sgravio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di parte – euro 1.490.000,00 circa – del debito fiscale, sulla base del passaggio in giudicato, in data 17 ottobre 2023, della sentenza n.
474/2023 resa dalla III Sezione penale della Corte di Appello di Bari, con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Trani, che aveva assolto in primo grado EN Giorgio, nel processo avente ad oggetto contestazioni di reati fiscali costituenti, secondo la debitrice, l'unico titolo dei debiti fiscali della società GIO.CO. srl, riferibili agli anni di imposta 2005-2009.
La debitrice chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla retrocessione dei rami d'azienda ceduti nel 2020 alla società Pier. Gio. s.r.l. alle stesse condizioni dell'originaria cessione, con lo scopo di neutralizzare l'operazione precedente, su cui pendeva, peraltro, la contestazione di cessione in frode, dalla quale era discesa l'estensione in via esecutiva dell'obbligazione tributaria alla cessionaria, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Con successivo parere del 17 gennaio 2024, i Commissari incaricati evidenziavano dubbi sulla efficacia economica dell'operazione di retrocessione dei rami di azienda dalla società Pier. Gio. s.r.l. alla società Gio. Co. s.r.l., sul piano del miglior soddisfacimento dei creditori.
In data 24 gennaio 2024, la Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 177, comma 2 della Legge
Fallimentare, senza alcuna rinuncia al diritto di prelazione derivante dalla posizione di creditore munito di privilegio, pur non esprimendo nessun voto in ordine alla proposta formulata, con il deposito della nota prot. 4566/2024, portava all'attenzione del Giudice Delegato, l'esito delle attività istruttorie a mezzo di Relazione tecnica contenente osservazioni sulle rilevanti criticità emerse dall'esame della proposta di concordato presentata dalla debitrice.
All'udienza del 26 gennaio 2024, il Giudice Delegato, nel dare atto del deposito da parte della debitrice dell'istanza di autorizzazione ad atto di straordinaria amministrazione, sospendeva le operazioni di voto, rimettendo le parti alla camera di consiglio collegiale del 20 febbraio 2024 e
assegnando il termine fino al 10 febbraio 2024 per il deposito di memorie di parte e relazione di chiarimenti dei Commissari.
Con nota prot. 9336 del 9 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate presentava memorie integrative, illustrando nel dettaglio la debitoria certificata con i valori aggiornati e in tal modo:
✓ chiariva l'importo del credito erariale sul quale pendeva contenzioso, pari ad euro
2.285.156,04;
✓ evidenziava la corrispondenza di tale importo all'ammontare complessivo del valore delle liti pendenti, ossia alla debitoria potenzialmente dovuta dalla società nell'ipotesi di totale soccombenza nei giudizi pendenti;
✓ ribadiva che, rispetto al suddetto credito erariale, in pendenza di giudizio, le somme iscritte
a ruolo, pari ad euro 275.390,74, altro non erano che gli importi dovuti dalla società debitrice per i quali l'Erario era legittimato alla riscossione frazionata del quantum definito dalle sentenze di merito di volta in volta pronunciate (cfr. art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546);
✓ puntualizzava la sussistenza di un debito erariale residuo affidato all'Agente della riscossione
a titolo definitivo, pari ad euro 19.428,13 chiaramente aggiuntivo rispetto alle somme (su indicate) iscritte a ruolo in pendenza di giudizio.
All'esito dell'udienza del 20 febbraio 2024, con provvedimento del 19 marzo 2024, il Tribunale procedente rigettava l'istanza di autorizzazione presentata ex art. 167 della Legge Fallimentare, osservando che: “va condiviso sul punto il parere negativo dei commissari, che riassuntivamente rilevano: a) la redditività attuale dei punti vendita interessati dall'operazione, ammesso che sia mantenuta negli anni, è esigua e non pare servire allo scopo, se rapportata al passivo dell'impresa, tuttora immodificato in attesa del futuro e solo auspicato esito dei contenziosi;
b) il valore patrimoniale dei rami di azienda, determinato in € 115.100,00, verrebbe, di fatto, neutralizzato dal prezzo di cessione che la Gio. Co. s.r.l. dovrebbe pagare, sia pure mediante rinuncia ai crediti nei confronti della Pier. Gio. s.r.l. ed accollo del TFR maturato dai dipendenti che sarebbero trasferiti;
c) la rinuncia alla condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto costitutivo di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. degli immobili di proprietà del signor EN Giorgio, a garanzia esclusiva dei creditori della Gio. Co. s.r.l., non appare influente, atteso che il nodo da sciogliere da parte dei creditori resta l'effettivo valore di liquidazione del complesso immobiliare;
d) l'operazione determinerebbe una perdita di capacità economico-finanziaria dell'assuntore che minerebbe in modo grave la medesima procedura”.
Contestualmente alla negata autorizzazione, il Tribunale riservava alla fase di omologazione le valutazioni di merito sulle questioni sollevate dall'Ufficio del Pubblico Ministero e dall'Amministrazione Finanziaria, fissando a tal fine per la data del 12 aprile 2024 l'adunanza dei creditori.
All'udienza suddetta, il Giudice Designato per la trattazione dichiarava chiusa l'adunanza dei creditori e si riservava ogni ulteriore provvedimento.
Con successivo decreto, in data 16 maggio 2024, si dava impulso alla procedura di omologazione del concordato preventivo, e si fissava l'udienza di comparizione delle parti nella camera di consiglio convocata per il 16 luglio 2024.
In data 2 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e contestualmente presentava opposizione ai sensi dell'art. 180, comma 2 ° della legge fallimentare, all'omologa della proposta di concordato preventivo distinta al numero di ruolo 4/2022.
In data 10 luglio 2024 la società presentava rinuncia alla domanda di concordato, con richiesta al
Tribunale di Trani di accertare l'inesistenza dello stato di insolvenza e, per l'effetto, di rigettare la istanza di fallimento.
Con provvedimento del 16 luglio 2024, il Tribunale di Trani dichiarava estinta la procedura di concordato, attesa la rinuncia della debitrice, riservandosi di provvedere separatamente sull'istanza di fallimento.
Con sentenza n. 68/2024 del 23 luglio 2024, depositata il successivo 26 luglio, il Tribunale di Trani dichiarava il fallimento della società Gio. Co. Srl.
Con atto notificato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa RI Mitola Presidente rel. – est.
Dott. IC Prencipe Consigliere
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1085/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 68/2024 resa dal Tribunale di Trani in data 23 luglio 2024 e notificata via PEC alla società fallita il 26 luglio
2024, a mezzo della quale è stato dichiarato il fallimento, nell'ambito del procedimento fallimentare
RGN. 37/2022, su istanza proposta dal Pubblico Ministero, della Gio. Co. s.r.l.
TRA
GIO.CO S.R.L. con sede in Trani alla via Canonico A.M. di Francia n. 140 (codice fiscale e partita IVA 04755010727), in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante in carica, sig. Giorgio EN, rappresentata e difesa, dal prof. avv. ZO Vito CHIONNA (c.f. [...]) e dall'avv. Domenico MONTERISI (c.f. [...]) tutti elettivamente domiciliati in Bari, alla Via Argiro 59, presso e nello studio dell'avv. prof. ZO Vito CHIONNA che al fine delle comunicazioni e notificazioni indicano il fax n. 080 5215304 nonché l'indirizzo PEC chionna@pec.chionnalobuonoavvocati.it e domenico.monterisi@legalmail.it;
RECLAMANTE E
- FALLIMENTO GIO. CO. s.r.l., in persona dei Curatori fallimentari, rappresentato e difeso dall'avv. IC DINOIA (c.f. [...], fax 0883.894423, pec: avv.dinoia@pec.it, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche)
- AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici in Bari, alla Via Melo n. 97
- PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRANI, in persona del Procuratore della Repubblica, rappresentata in questo giudizio dal PROCURATORE GENERALE
RECLAMATI FATTO e DIRITTO
Con ricorso del 19 aprile 2022 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Trani, in considerazione della debitoria complessiva pendente in capo alla società GIO.CO S.R.L., richiedeva il fallimento della medesima.
Dopo la fissazione dell'udienza, la società, deducendo una crisi di liquidità, presentava, in data 14 giugno 2022, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt.
160 e ss. l. fall. presso il Tribunale di Trani e il successivo 17 ottobre 2022 depositava un piano concordatario liquidatorio con assuntore.
Con provvedimento del 23 novembre 2022 il Tribunale di Trani dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, nominando i Commissari Giudiziali e il Giudice Delegato che, con provvedimento del 11 ottobre 2023, fissava l'udienza di adunanza dei creditori al 26 gennaio 2024.
Con nota prot. n. 14184 del 23 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate, al termine delle attività normativamente previste ed in ossequio alle indicazioni recate dalla prassi in materia (circolari dell'Agenzia delle entrate n. 16/E del 23 luglio 2018 e n. 40/E del 18 aprile 2008) certificava alla data del 17 ottobre 2022, nei confronti della società istante, un credito erariale di euro 1.781.628,07.
In data 30 dicembre 2023, la debitrice presentava al Tribunale di Trani istanza di autorizzazione ad atto di straordinaria amministrazione, ex art. 167 della Legge Fallimentare, riferendo circostanze che avrebbero, a suo giudizio, comportato una sensibile riduzione del passivo concordatario, a seguito dello sgravio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di parte – euro 1.490.000,00 circa – del debito fiscale, sulla base del passaggio in giudicato, in data 17 ottobre 2023, della sentenza n.
474/2023 resa dalla III Sezione penale della Corte di Appello di Bari, con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Trani, che aveva assolto in primo grado EN Giorgio, nel processo avente ad oggetto contestazioni di reati fiscali costituenti, secondo la debitrice, l'unico titolo dei debiti fiscali della società GIO.CO. srl, riferibili agli anni di imposta 2005-2009.
La debitrice chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla retrocessione dei rami d'azienda ceduti nel 2020 alla società Pier. Gio. s.r.l. alle stesse condizioni dell'originaria cessione, con lo scopo di neutralizzare l'operazione precedente, su cui pendeva, peraltro, la contestazione di cessione in frode, dalla quale era discesa l'estensione in via esecutiva dell'obbligazione tributaria alla cessionaria, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Con successivo parere del 17 gennaio 2024, i Commissari incaricati evidenziavano dubbi sulla efficacia economica dell'operazione di retrocessione dei rami di azienda dalla società Pier. Gio. s.r.l. alla società Gio. Co. s.r.l., sul piano del miglior soddisfacimento dei creditori.
In data 24 gennaio 2024, la Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 177, comma 2 della Legge
Fallimentare, senza alcuna rinuncia al diritto di prelazione derivante dalla posizione di creditore munito di privilegio, pur non esprimendo nessun voto in ordine alla proposta formulata, con il deposito della nota prot. 4566/2024, portava all'attenzione del Giudice Delegato, l'esito delle attività istruttorie a mezzo di Relazione tecnica contenente osservazioni sulle rilevanti criticità emerse dall'esame della proposta di concordato presentata dalla debitrice.
All'udienza del 26 gennaio 2024, il Giudice Delegato, nel dare atto del deposito da parte della debitrice dell'istanza di autorizzazione ad atto di straordinaria amministrazione, sospendeva le operazioni di voto, rimettendo le parti alla camera di consiglio collegiale del 20 febbraio 2024 e
assegnando il termine fino al 10 febbraio 2024 per il deposito di memorie di parte e relazione di chiarimenti dei Commissari.
Con nota prot. 9336 del 9 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate presentava memorie integrative, illustrando nel dettaglio la debitoria certificata con i valori aggiornati e in tal modo:
✓ chiariva l'importo del credito erariale sul quale pendeva contenzioso, pari ad euro
2.285.156,04;
✓ evidenziava la corrispondenza di tale importo all'ammontare complessivo del valore delle liti pendenti, ossia alla debitoria potenzialmente dovuta dalla società nell'ipotesi di totale soccombenza nei giudizi pendenti;
✓ ribadiva che, rispetto al suddetto credito erariale, in pendenza di giudizio, le somme iscritte
a ruolo, pari ad euro 275.390,74, altro non erano che gli importi dovuti dalla società debitrice per i quali l'Erario era legittimato alla riscossione frazionata del quantum definito dalle sentenze di merito di volta in volta pronunciate (cfr. art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546);
✓ puntualizzava la sussistenza di un debito erariale residuo affidato all'Agente della riscossione
a titolo definitivo, pari ad euro 19.428,13 chiaramente aggiuntivo rispetto alle somme (su indicate) iscritte a ruolo in pendenza di giudizio.
All'esito dell'udienza del 20 febbraio 2024, con provvedimento del 19 marzo 2024, il Tribunale procedente rigettava l'istanza di autorizzazione presentata ex art. 167 della Legge Fallimentare, osservando che: “va condiviso sul punto il parere negativo dei commissari, che riassuntivamente rilevano: a) la redditività attuale dei punti vendita interessati dall'operazione, ammesso che sia mantenuta negli anni, è esigua e non pare servire allo scopo, se rapportata al passivo dell'impresa, tuttora immodificato in attesa del futuro e solo auspicato esito dei contenziosi;
b) il valore patrimoniale dei rami di azienda, determinato in € 115.100,00, verrebbe, di fatto, neutralizzato dal prezzo di cessione che la Gio. Co. s.r.l. dovrebbe pagare, sia pure mediante rinuncia ai crediti nei confronti della Pier. Gio. s.r.l. ed accollo del TFR maturato dai dipendenti che sarebbero trasferiti;
c) la rinuncia alla condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto costitutivo di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. degli immobili di proprietà del signor EN Giorgio, a garanzia esclusiva dei creditori della Gio. Co. s.r.l., non appare influente, atteso che il nodo da sciogliere da parte dei creditori resta l'effettivo valore di liquidazione del complesso immobiliare;
d) l'operazione determinerebbe una perdita di capacità economico-finanziaria dell'assuntore che minerebbe in modo grave la medesima procedura”.
Contestualmente alla negata autorizzazione, il Tribunale riservava alla fase di omologazione le valutazioni di merito sulle questioni sollevate dall'Ufficio del Pubblico Ministero e dall'Amministrazione Finanziaria, fissando a tal fine per la data del 12 aprile 2024 l'adunanza dei creditori.
All'udienza suddetta, il Giudice Designato per la trattazione dichiarava chiusa l'adunanza dei creditori e si riservava ogni ulteriore provvedimento.
Con successivo decreto, in data 16 maggio 2024, si dava impulso alla procedura di omologazione del concordato preventivo, e si fissava l'udienza di comparizione delle parti nella camera di consiglio convocata per il 16 luglio 2024.
In data 2 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e contestualmente presentava opposizione ai sensi dell'art. 180, comma 2 ° della legge fallimentare, all'omologa della proposta di concordato preventivo distinta al numero di ruolo 4/2022.
In data 10 luglio 2024 la società presentava rinuncia alla domanda di concordato, con richiesta al
Tribunale di Trani di accertare l'inesistenza dello stato di insolvenza e, per l'effetto, di rigettare la istanza di fallimento.
Con provvedimento del 16 luglio 2024, il Tribunale di Trani dichiarava estinta la procedura di concordato, attesa la rinuncia della debitrice, riservandosi di provvedere separatamente sull'istanza di fallimento.
Con sentenza n. 68/2024 del 23 luglio 2024, depositata il successivo 26 luglio, il Tribunale di Trani dichiarava il fallimento della società Gio. Co. Srl.
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