Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/08/2024, n. 1216
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Testo completo
N.R.G. 143/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 143/2023
promossa da
IO RI (TLLVLR02R119D488N), rappresentato e difeso dall'Avv.
Nicola Peverelli e dall'Avv. Anna Bartoli
APPELLANTE
Contro
SINDACO DEL COMUNE DI FA (PU) , in qualità di Ufficiale del Governo
APPELLATO CONTUMACE
e nei confronti di
IO AN ([...]) e MP AT
([...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Isabella Giampaoli
TERZI INTERVENUTI APPELLATI pagina 1 di 14 con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di RO emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., nel procedimento N.R.G. 1189/2021 in data 15.11.2022 e comunicata il 23.1.2024.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “…accogliere lo spiegato appello con riforma dell'ordinanza gravata e per l'effetto annullare e/o inficiare e/o dichiarare l'illegittimità del gravato decreto n. 31/2021 emesso in data 6.5.2021 dall'Ill.mo Giudice Tutelare presso il Tribunale di RO di convalida del Trattamento Sanitario Obbligatorio disposto dal Sindaco di AN (ordinanza n. 34 del 5.5.2021) nei confronti del sig.
TE IO.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
DEI TERZI INTERVENUTI APPELLATI: “Non ci si oppone all'accoglimento dell'appello avanzato dal sig. TE IO. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di RO ha respinto il ricorso proposto da IO TE in base agli artt. 35, co.8, L. 833/1978 e 21
D.Lgs. 150/2011 - avverso il decreto n.31/2021 emesso il 6.5.2021 dal Giudice
Tutelare che ha convalidato il trattamento sanitario obbligatorio (nel prosieguo, per brevità, TSO) disposto dal Sindaco del Comune di AN, il 5.5.2021, nei confronti del TE - ed ha compensato le spese processuali.
II) Ha proposto appello avverso la citata ordinanza TE IO che ha censurato il provvedimento per erroneità della motivazione oltre che per
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contrarietà a norme di legge, eccependo l'invalidità del decreto di convalida del
TSO e l'insussistenza dei presupposti di legge per disporre detta misura.
III) Il Sindaco del Comune di AN, ritualmente convenuto, non si è costituito.
IV) Si sono costituiti TE RA e IE RE, genitori dell'appellante - già intervenuti, ad adiuvandum, nel giudizio di primo grado - condividendo quanto esposto da quest'ultimo in merito ai profili di censura dell'ordinanza impugnata e dichiarando di non opporsi all'accoglimento dell'appello.
V) Il Procuratore Generale è intervenuto chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato, rilevando che “il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha adottato una decisione ponderata ed aderente alle emergenze processuali e non inficiata da alcun vizio”.
VI) Quindi, preso atto delle note scritte depositate, con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte giudice di primo grado circa la validità del decreto n.31/2021 di convalida del TSO deducendo la violazione degli artt. 13, 24, 32 della Costituzione
e dell' art. 35, comma 2, della L. n. 833/1978: in particolare, con riguardo al decreto di convalida del TSO, rileva la carenza motivazionale e contesta la ordinanza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto superato tale difetto in virtù del carattere devolutivo dell'impugnazione e degli ampi poteri istruttori riconosciuti al Tribunale.
L'appellante sostiene che il giudice tutelare si è limitato a convalidare
l'ordinanza n. 34 del 5.5.2021 emessa dal Sindaco del Comune di AN, omettendo di acquisire informazioni, e deduce che entrambi i provvedimenti si limitano a richiamare in modo acritico i certificati medici di proposta e di convalida del TSO - emessi dal Dr. Paolo Candelora e dalla Dott.ssa Paola Pierucci del
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Pronto Soccorso dell'Ospedale di AN - che, a loro volta, presentano, secondo
l'appellante, una motivazione apparente e stereotipata.
Rileva a tale riguardo che nei certificati medici non risultano specificati
“1)quali fossero le manifestazioni comportamentali dalle quali si sarebbe desunto il disturbo delirante infondatamente ascritto al sig. TE;
2) in cosa consistesse
e come si manifestasse l'alterazione psichica che avrebbe richiesto urgenti interventi terapeutici;
3) quali fossero gli interventi terapeutici ritenuti necessari che, a dire dei sanitari, sarebbero stati rifiutati dal sig. TE;
4) quali fossero le ragioni che non avrebbero consentito misure extraospedaliere idonee e tempestive;
5) se e quale tipo di proposte e tentativi i due sanitari avessero fatto per evitare il ricovero coatto del diciottenne;
6) nessuno dei due certificati chiarisce le circostanze e le ragioni per cui il Sig. TE si trovasse nel pronto soccorso” e, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
6240/1998), ribadisce il difetto di motivazione dei provvedimenti emessi per la adozione del TSO.
L'appellante, infine, richiamando il principio della tutela della libertà personale costituzionalmente garantito, in particolare la tutela della libertà personale dell'individuo da eventuali abusi dell'autorità sanitaria, evidenzia che “laddove, come nel caso in esame, le ragioni poste a tutela della salute mentale dell'individuo, mediante intervento terapeutico restrittivo della libertà personale, non risultino adeguatamente e specificamente provate, anche sotto il profilo motivazionale, torna ad espandersi, per l'inammissibilità del trattamento, il principio di tutela della libertà personale”.
2.) Con un secondo ed articolato motivo l'appellante deduce la violazione degli artt. 34, comma 4, e 35 della L. n. 833/1978 e degli artt. 115, 116 c.p.c.
Lamenta a tale riguardo l'erroneità della valutazione del giudice di primo grado nel punto in cui ha ritenuto insindacabili gli accertamenti sanitari effettuati dai medici del Pronto Soccorso e contesta la ordinanza impugnata nella parte in cui è stato rilevato che, se il TE avesse ravvisato omissioni o irregolarità nell'operato dei medici, avrebbe potuto convenire in giudizio l'Azienda sanitaria per far valere eventuali profili di responsabilità: l'appellante reputa “priva di
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pregio” la considerazione circa l'insindacabilità degli accertamenti sanitari, evidenzia che non era tenuto a convenire in giudizio l'Azienda sanitaria, posto che la responsabilità sanitaria rappresenta un diverso profilo di tutela giurisdizionale da introdurre in separata sede, e dichiara di avere espresso, a tale riguardo, ampia riserva nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il TE deduce poi che: le due note dei sanitari, Dr. Candelora e Dott.ssa Pierucci, medici del P.S. di
AN proponenti il TSO, recano la stessa data e lo stesso orario (5.5.2021 h.
13,07), circostanza che, secondo l'appellante, “renderebbe del tutto inverosimile che la seconda visita sia stata compiuta in modo accurato ed autonomo da parte della Dott.ssa Pierucci, in sede di convalida della richiesta inoltrata dal Dott.
Candelora, tant'è che il secondo sanitario si limita a recepire, con un sostanziale copia e incolla, il contenuto del primo certificato, senza minimamente specificare quale tipo di autonomi accertamenti abbia effettuato per giungere alle medesime conclusioni del primo medico”;
- i certificati medici e l'ordinanza sindacale non esplicitano le ragioni specifiche della misura adottata;
- il giudice tutelare – prima di emettere il decreto di convalida - ha omesso di assumere informazioni e di effettuare accertamenti per verificare la sussistenza dei presupposti idonei all'adozione del TSO, limitandosi a convalidare l'ordinanza del Sindaco.
Secondo l'appellante i certificati emessi violano gli artt. 33, comma 3 , 34, comma 4, della L. n. 833/1978 e contrastano con le raccomandazioni del
Rapporto del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 143/2023
promossa da
IO RI (TLLVLR02R119D488N), rappresentato e difeso dall'Avv.
Nicola Peverelli e dall'Avv. Anna Bartoli
APPELLANTE
Contro
SINDACO DEL COMUNE DI FA (PU) , in qualità di Ufficiale del Governo
APPELLATO CONTUMACE
e nei confronti di
IO AN ([...]) e MP AT
([...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Isabella Giampaoli
TERZI INTERVENUTI APPELLATI pagina 1 di 14 con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di RO emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., nel procedimento N.R.G. 1189/2021 in data 15.11.2022 e comunicata il 23.1.2024.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “…accogliere lo spiegato appello con riforma dell'ordinanza gravata e per l'effetto annullare e/o inficiare e/o dichiarare l'illegittimità del gravato decreto n. 31/2021 emesso in data 6.5.2021 dall'Ill.mo Giudice Tutelare presso il Tribunale di RO di convalida del Trattamento Sanitario Obbligatorio disposto dal Sindaco di AN (ordinanza n. 34 del 5.5.2021) nei confronti del sig.
TE IO.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
DEI TERZI INTERVENUTI APPELLATI: “Non ci si oppone all'accoglimento dell'appello avanzato dal sig. TE IO. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di RO ha respinto il ricorso proposto da IO TE in base agli artt. 35, co.8, L. 833/1978 e 21
D.Lgs. 150/2011 - avverso il decreto n.31/2021 emesso il 6.5.2021 dal Giudice
Tutelare che ha convalidato il trattamento sanitario obbligatorio (nel prosieguo, per brevità, TSO) disposto dal Sindaco del Comune di AN, il 5.5.2021, nei confronti del TE - ed ha compensato le spese processuali.
II) Ha proposto appello avverso la citata ordinanza TE IO che ha censurato il provvedimento per erroneità della motivazione oltre che per
pagina 2 di 14
contrarietà a norme di legge, eccependo l'invalidità del decreto di convalida del
TSO e l'insussistenza dei presupposti di legge per disporre detta misura.
III) Il Sindaco del Comune di AN, ritualmente convenuto, non si è costituito.
IV) Si sono costituiti TE RA e IE RE, genitori dell'appellante - già intervenuti, ad adiuvandum, nel giudizio di primo grado - condividendo quanto esposto da quest'ultimo in merito ai profili di censura dell'ordinanza impugnata e dichiarando di non opporsi all'accoglimento dell'appello.
V) Il Procuratore Generale è intervenuto chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato, rilevando che “il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha adottato una decisione ponderata ed aderente alle emergenze processuali e non inficiata da alcun vizio”.
VI) Quindi, preso atto delle note scritte depositate, con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte giudice di primo grado circa la validità del decreto n.31/2021 di convalida del TSO deducendo la violazione degli artt. 13, 24, 32 della Costituzione
e dell' art. 35, comma 2, della L. n. 833/1978: in particolare, con riguardo al decreto di convalida del TSO, rileva la carenza motivazionale e contesta la ordinanza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto superato tale difetto in virtù del carattere devolutivo dell'impugnazione e degli ampi poteri istruttori riconosciuti al Tribunale.
L'appellante sostiene che il giudice tutelare si è limitato a convalidare
l'ordinanza n. 34 del 5.5.2021 emessa dal Sindaco del Comune di AN, omettendo di acquisire informazioni, e deduce che entrambi i provvedimenti si limitano a richiamare in modo acritico i certificati medici di proposta e di convalida del TSO - emessi dal Dr. Paolo Candelora e dalla Dott.ssa Paola Pierucci del
pagina 3 di 14
Pronto Soccorso dell'Ospedale di AN - che, a loro volta, presentano, secondo
l'appellante, una motivazione apparente e stereotipata.
Rileva a tale riguardo che nei certificati medici non risultano specificati
“1)quali fossero le manifestazioni comportamentali dalle quali si sarebbe desunto il disturbo delirante infondatamente ascritto al sig. TE;
2) in cosa consistesse
e come si manifestasse l'alterazione psichica che avrebbe richiesto urgenti interventi terapeutici;
3) quali fossero gli interventi terapeutici ritenuti necessari che, a dire dei sanitari, sarebbero stati rifiutati dal sig. TE;
4) quali fossero le ragioni che non avrebbero consentito misure extraospedaliere idonee e tempestive;
5) se e quale tipo di proposte e tentativi i due sanitari avessero fatto per evitare il ricovero coatto del diciottenne;
6) nessuno dei due certificati chiarisce le circostanze e le ragioni per cui il Sig. TE si trovasse nel pronto soccorso” e, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
6240/1998), ribadisce il difetto di motivazione dei provvedimenti emessi per la adozione del TSO.
L'appellante, infine, richiamando il principio della tutela della libertà personale costituzionalmente garantito, in particolare la tutela della libertà personale dell'individuo da eventuali abusi dell'autorità sanitaria, evidenzia che “laddove, come nel caso in esame, le ragioni poste a tutela della salute mentale dell'individuo, mediante intervento terapeutico restrittivo della libertà personale, non risultino adeguatamente e specificamente provate, anche sotto il profilo motivazionale, torna ad espandersi, per l'inammissibilità del trattamento, il principio di tutela della libertà personale”.
2.) Con un secondo ed articolato motivo l'appellante deduce la violazione degli artt. 34, comma 4, e 35 della L. n. 833/1978 e degli artt. 115, 116 c.p.c.
Lamenta a tale riguardo l'erroneità della valutazione del giudice di primo grado nel punto in cui ha ritenuto insindacabili gli accertamenti sanitari effettuati dai medici del Pronto Soccorso e contesta la ordinanza impugnata nella parte in cui è stato rilevato che, se il TE avesse ravvisato omissioni o irregolarità nell'operato dei medici, avrebbe potuto convenire in giudizio l'Azienda sanitaria per far valere eventuali profili di responsabilità: l'appellante reputa “priva di
pagina 4 di 14
pregio” la considerazione circa l'insindacabilità degli accertamenti sanitari, evidenzia che non era tenuto a convenire in giudizio l'Azienda sanitaria, posto che la responsabilità sanitaria rappresenta un diverso profilo di tutela giurisdizionale da introdurre in separata sede, e dichiara di avere espresso, a tale riguardo, ampia riserva nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il TE deduce poi che: le due note dei sanitari, Dr. Candelora e Dott.ssa Pierucci, medici del P.S. di
AN proponenti il TSO, recano la stessa data e lo stesso orario (5.5.2021 h.
13,07), circostanza che, secondo l'appellante, “renderebbe del tutto inverosimile che la seconda visita sia stata compiuta in modo accurato ed autonomo da parte della Dott.ssa Pierucci, in sede di convalida della richiesta inoltrata dal Dott.
Candelora, tant'è che il secondo sanitario si limita a recepire, con un sostanziale copia e incolla, il contenuto del primo certificato, senza minimamente specificare quale tipo di autonomi accertamenti abbia effettuato per giungere alle medesime conclusioni del primo medico”;
- i certificati medici e l'ordinanza sindacale non esplicitano le ragioni specifiche della misura adottata;
- il giudice tutelare – prima di emettere il decreto di convalida - ha omesso di assumere informazioni e di effettuare accertamenti per verificare la sussistenza dei presupposti idonei all'adozione del TSO, limitandosi a convalidare l'ordinanza del Sindaco.
Secondo l'appellante i certificati emessi violano gli artt. 33, comma 3 , 34, comma 4, della L. n. 833/1978 e contrastano con le raccomandazioni del
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