Corte d'Appello Bari, sentenza 14/10/2024, n. 1297
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N. R.G. 157/2023
R.G. N. 157/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Paola Barracchia Presidente
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Responsabilità professionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 157 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 3128/2022 emessa dal Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile, pubblicata il
19.12.2022
TRA
De LA EL e De LA MA, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Stefania, che le rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
AF AT, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorenzo Aquilano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA – ASL FG, in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., con sede in Foggia, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Rossella Spada, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
Amtrust Assicurazioni s.p.a già Amtrust Europe Limited, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATA CONTUMACE
1 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 24.04.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.2.2013 De LA AN, AV AT, De LA
EL e De LA MA, rispettivamente padre, madre e sorelle di De LA NA, nata il [...]
e deceduta l'8.6.2010, evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la Azienda sanitaria
Locale di Foggia ed il dott. AF AT al fine di sentirli condannare in solido, previo accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento di tutti i danni - non patrimoniali, biologici, morali, parentali, per personalizzazione delle condizioni soggettive, per omessa informazione e spese affrontate – conseguenziali al decesso di De LA
NA, da liquidarsi nella misura risultante dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dall'evento al saldo, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda deducevano che: - la sera del 5.6.2010, alle ore 21,25, De LA NA, in seguito ad una lite con il marito, veniva trasportata, con ambulanza del 118, al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo, per “trauma cranico da percosse”;
- il medico di turno, dott. AT AF, riscontrava “ferita lc regione parietale dx, contusioni multiple regione dorsale”, e rilevava alcolemia a livello di 5,05 g/l;
-alla De LA venivano somministrati fisiologica,
DO e BU, ed effettuati esami ematochimici, radiografia della colonna vertebrale e lombo-sacrale, radiografia al torace, ecografia addominale superiore e TAC cerebrale;
- la radiografia al torace rilevava esiti di fratture delle coste, mentre l'esame ecografico dell'addome evidenziava “esame condizionato da meteorismo intestinale e scarsa collaborazione della paziente, non lesioni parenchimali, non raccolte in addome, paziente in stato di ebbrezza”; - il dott. AF non riteneva necessario prescrivere ulteriori accertamenti e, alle ore 2,30 del 6.6.2010, la paziente veniva dimessa con prognosi di 10 giorni;
- la mattina del 8.6.2010, alle ore 7,30 circa, la De LA improvvisamente decedeva e l'esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lucera attribuiva la causa del decesso a “shock emorragico secondario a lacerazioni multiple della milza, conseguente a trauma chiuso dell'addome in politraumatizzato (trauma cranico- parietale sinistro, trauma chiuso del torace bilaterale, contusioni agli arti superiori, inferiori, in regione dorsale e lombare”);
- in letteratura, la rottura di milza “ritardata” rappresenta la complicanza più frequente dei traumi addominali chiusi: in presenza di detti traumi, deve sorgere sempre il sospetto di una lesione associata della milza;
- le gravi condizioni della De LA, accertate in occasione dell'accesso presso il Pronto Soccorso, avrebbero dovuto indurre i sanitari a prevedere
l'insorgenza della rottura della milza e, quindi, a sottoporre la paziente ad un attento e rigoroso protocollo diagnostico, programmando verifiche cliniche e strumentali che avrebbero potuto evidenziare lesioni alla milza;
- dal rapporto di P.S. non risulta essere stata eseguita TAC
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addominale e, dopo sole 5 ore, era stata dimessa una paziente politraumatizzata e in stato di intossicazione alcolica acuta, mentre un ricovero in osservazione, con la ripetizione degli esami clinici e strumentali, avrebbe consentito di apprestare un intervento “salvavita”;
- nel certificato di P.S. si parla di rifiuto al ricovero da parte della De LA che, con un tasso alcolemico di 5,05 g/l, non poteva essere cosciente e consapevole dei rischi ai quali si esponeva rifiutando il ricovero;
- i profili di responsabilità dei medici dell'Ospedale di San Severo consistevano nel a) non aver capito, né sospettato, l'esordio di un trauma alla milza accompagnato da rottura della stessa; b) in presenza di trauma chiuso dell'addome, non aver eseguito una TAC addominale;
c) non aver disposto il ricovero di una paziente politraumatizzata ed in stato di intossicazione alcolica acuta;
d) non aver informato la paziente sui rischi del rifiuto al ricovero;
- i medici dell'ospedale erano responsabili del decesso della De LA sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale che extracontrattuale;
- agli attori spettava il danno biologico iure hereditatis, nella misura di €
900.000,00, il danno non patrimoniale iure proprio, nella misura di € 900.000,00, il danno da inosservanza dell'obbligo di informazione, nella misura ritenuta di giustizia, ed il rimborso delle spese funerarie, nella misura di € 5.000,00.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il dott. AF AT, che chiedeva in via preliminare di chiamare in causa la società Am Trust Europe Limited, in virtù del rapporto di assicurazione dalla stessa stipulato con la ASL FG, e la cui copertura assicurativa si estendeva ai convenzionati
ASL e dipendenti dell'area dirigenza e sanitaria medica, tra i quali rientrava il dott. AF;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, di essere manlevato, dalla compagnia Am Trust Europe Limited, dal pagamento della somma eventualmente dovuta agli attori in virtù della sentenza. Il tutto con condanna delle controparti, anche in solido tra lo, alla rifusione delle spese di lite sostenute.
Deduceva il dott. AF che: - a fronte del rifiuto al ricovero opposto dalla De LA, risultante dalla sottoscrizione apposta in calce al rapporto di pronto soccorso, il medico non poteva trattenerla, difettando i presupposti per un ricovero obbligatorio: il ricovero non veniva prescritto per una situazione di urgenza, ma solo per l'osservazione ed il monitoraggio dello stato di salute;
-in quel momento, non vi erano segni esteriori o dati clinici, atti a giustificare una condotta diversa da quella tenuta dal medico, non accusando la De LA dolori all'addome, né palesando uno stato di choc;
- l'ecografia addominale non aveva rilevato alcunchè circa la rottura della milza, né l'esame dell'emocromo dava segni di alterazione, sicchè, tenuto conto della mancanza di segni oggettivi, non vi era indicazione per l'esecuzione di Tac addominale;
- tenuto conto della situazione clinica oggettiva del momento, in base alla prassi medica nessun'altra condotta era esigibile dal medico del pronto soccorso;
-la De LA presentava solo “ferita lc regione parietale sx, contusioni multiple regione dorsale”, le rx di torace ed emitorace evidenziavano non fratture in
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corso, ma solo esiti di frattura, sicchè da detto quadro diagnostico-strumentale nulla emergeva per un ricovero obbligatorio in stato di necessità;
- come emerso dall'esame autoptico, il decesso della De LA era stato causato da shock emorragico dovuto alle lesioni spleniche (rottura ritardata della milza) conseguenti all'aggressione subita dalla donna il 5.6.2010, sicchè nessuna rilevanza causale vi era tra le condotte mediche, comunque corrette e congrue rispetto al quadro clinico offerto all'attenzione del medico la sera dell'accesso al P.S., ed il decesso;
- i danni pretesi dagli attori non erano in alcun modo specificati ed erano stati quantificati in misura esorbitante.
Si costituiva in giudizio anche la ASL FG, che chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di riconoscimento della responsabilità, la riduzione delle richieste risarcitorie avanzate, in quanto manifestamente sproporzionate, con vittoria di spese.
Deduceva che: - il mancato ricovero della De LA a seguito del ricorso alle cure del P.S. di San
Severo non era stato conseguente ad una scelta del medico: invero, nonostante all'esito degli esami clinici e strumentali il quadro clinico fosse stabile (e dall'ecografia dell'addome non si evincevano lesioni parenchimali, né la presenza di raccolte in addome) il sanitario avevano insistito perché la donna si ricoverasse, al fine di monitorare l'evolversi del quadro clinico;
- la De
LA, nell'occasione accompagnata dai propri familiari, tra i quali il padre De LA AN (che poi aveva presentato la denuncia ai Carabinieri), aveva rifiutato decisamente il ricovero, supportata dai familiari, preferendo ritornare presso la propria abitazione, nonostante
l'insistenza del personale medico;
- nessun rilievo rivestiva la circostanza che la De LA presentasse, al momento dell'accesso al P.S., un tasso alcolemico del 5,05 g/l: la presenza di un alto tasso di alcolemia, 5 ora prima delle dimissioni, non era sufficiente a provare la presunta scarsa consapevolezza delle possibili conseguenze del rifiuto di ricovero, anche
R.G. N. 157/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Paola Barracchia Presidente
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Responsabilità professionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 157 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 3128/2022 emessa dal Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile, pubblicata il
19.12.2022
TRA
De LA EL e De LA MA, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Stefania, che le rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
AF AT, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorenzo Aquilano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA – ASL FG, in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., con sede in Foggia, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Rossella Spada, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
Amtrust Assicurazioni s.p.a già Amtrust Europe Limited, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATA CONTUMACE
1 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 24.04.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.2.2013 De LA AN, AV AT, De LA
EL e De LA MA, rispettivamente padre, madre e sorelle di De LA NA, nata il [...]
e deceduta l'8.6.2010, evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la Azienda sanitaria
Locale di Foggia ed il dott. AF AT al fine di sentirli condannare in solido, previo accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento di tutti i danni - non patrimoniali, biologici, morali, parentali, per personalizzazione delle condizioni soggettive, per omessa informazione e spese affrontate – conseguenziali al decesso di De LA
NA, da liquidarsi nella misura risultante dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dall'evento al saldo, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda deducevano che: - la sera del 5.6.2010, alle ore 21,25, De LA NA, in seguito ad una lite con il marito, veniva trasportata, con ambulanza del 118, al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo, per “trauma cranico da percosse”;
- il medico di turno, dott. AT AF, riscontrava “ferita lc regione parietale dx, contusioni multiple regione dorsale”, e rilevava alcolemia a livello di 5,05 g/l;
-alla De LA venivano somministrati fisiologica,
DO e BU, ed effettuati esami ematochimici, radiografia della colonna vertebrale e lombo-sacrale, radiografia al torace, ecografia addominale superiore e TAC cerebrale;
- la radiografia al torace rilevava esiti di fratture delle coste, mentre l'esame ecografico dell'addome evidenziava “esame condizionato da meteorismo intestinale e scarsa collaborazione della paziente, non lesioni parenchimali, non raccolte in addome, paziente in stato di ebbrezza”; - il dott. AF non riteneva necessario prescrivere ulteriori accertamenti e, alle ore 2,30 del 6.6.2010, la paziente veniva dimessa con prognosi di 10 giorni;
- la mattina del 8.6.2010, alle ore 7,30 circa, la De LA improvvisamente decedeva e l'esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lucera attribuiva la causa del decesso a “shock emorragico secondario a lacerazioni multiple della milza, conseguente a trauma chiuso dell'addome in politraumatizzato (trauma cranico- parietale sinistro, trauma chiuso del torace bilaterale, contusioni agli arti superiori, inferiori, in regione dorsale e lombare”);
- in letteratura, la rottura di milza “ritardata” rappresenta la complicanza più frequente dei traumi addominali chiusi: in presenza di detti traumi, deve sorgere sempre il sospetto di una lesione associata della milza;
- le gravi condizioni della De LA, accertate in occasione dell'accesso presso il Pronto Soccorso, avrebbero dovuto indurre i sanitari a prevedere
l'insorgenza della rottura della milza e, quindi, a sottoporre la paziente ad un attento e rigoroso protocollo diagnostico, programmando verifiche cliniche e strumentali che avrebbero potuto evidenziare lesioni alla milza;
- dal rapporto di P.S. non risulta essere stata eseguita TAC
2
addominale e, dopo sole 5 ore, era stata dimessa una paziente politraumatizzata e in stato di intossicazione alcolica acuta, mentre un ricovero in osservazione, con la ripetizione degli esami clinici e strumentali, avrebbe consentito di apprestare un intervento “salvavita”;
- nel certificato di P.S. si parla di rifiuto al ricovero da parte della De LA che, con un tasso alcolemico di 5,05 g/l, non poteva essere cosciente e consapevole dei rischi ai quali si esponeva rifiutando il ricovero;
- i profili di responsabilità dei medici dell'Ospedale di San Severo consistevano nel a) non aver capito, né sospettato, l'esordio di un trauma alla milza accompagnato da rottura della stessa; b) in presenza di trauma chiuso dell'addome, non aver eseguito una TAC addominale;
c) non aver disposto il ricovero di una paziente politraumatizzata ed in stato di intossicazione alcolica acuta;
d) non aver informato la paziente sui rischi del rifiuto al ricovero;
- i medici dell'ospedale erano responsabili del decesso della De LA sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale che extracontrattuale;
- agli attori spettava il danno biologico iure hereditatis, nella misura di €
900.000,00, il danno non patrimoniale iure proprio, nella misura di € 900.000,00, il danno da inosservanza dell'obbligo di informazione, nella misura ritenuta di giustizia, ed il rimborso delle spese funerarie, nella misura di € 5.000,00.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il dott. AF AT, che chiedeva in via preliminare di chiamare in causa la società Am Trust Europe Limited, in virtù del rapporto di assicurazione dalla stessa stipulato con la ASL FG, e la cui copertura assicurativa si estendeva ai convenzionati
ASL e dipendenti dell'area dirigenza e sanitaria medica, tra i quali rientrava il dott. AF;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, di essere manlevato, dalla compagnia Am Trust Europe Limited, dal pagamento della somma eventualmente dovuta agli attori in virtù della sentenza. Il tutto con condanna delle controparti, anche in solido tra lo, alla rifusione delle spese di lite sostenute.
Deduceva il dott. AF che: - a fronte del rifiuto al ricovero opposto dalla De LA, risultante dalla sottoscrizione apposta in calce al rapporto di pronto soccorso, il medico non poteva trattenerla, difettando i presupposti per un ricovero obbligatorio: il ricovero non veniva prescritto per una situazione di urgenza, ma solo per l'osservazione ed il monitoraggio dello stato di salute;
-in quel momento, non vi erano segni esteriori o dati clinici, atti a giustificare una condotta diversa da quella tenuta dal medico, non accusando la De LA dolori all'addome, né palesando uno stato di choc;
- l'ecografia addominale non aveva rilevato alcunchè circa la rottura della milza, né l'esame dell'emocromo dava segni di alterazione, sicchè, tenuto conto della mancanza di segni oggettivi, non vi era indicazione per l'esecuzione di Tac addominale;
- tenuto conto della situazione clinica oggettiva del momento, in base alla prassi medica nessun'altra condotta era esigibile dal medico del pronto soccorso;
-la De LA presentava solo “ferita lc regione parietale sx, contusioni multiple regione dorsale”, le rx di torace ed emitorace evidenziavano non fratture in
3
corso, ma solo esiti di frattura, sicchè da detto quadro diagnostico-strumentale nulla emergeva per un ricovero obbligatorio in stato di necessità;
- come emerso dall'esame autoptico, il decesso della De LA era stato causato da shock emorragico dovuto alle lesioni spleniche (rottura ritardata della milza) conseguenti all'aggressione subita dalla donna il 5.6.2010, sicchè nessuna rilevanza causale vi era tra le condotte mediche, comunque corrette e congrue rispetto al quadro clinico offerto all'attenzione del medico la sera dell'accesso al P.S., ed il decesso;
- i danni pretesi dagli attori non erano in alcun modo specificati ed erano stati quantificati in misura esorbitante.
Si costituiva in giudizio anche la ASL FG, che chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di riconoscimento della responsabilità, la riduzione delle richieste risarcitorie avanzate, in quanto manifestamente sproporzionate, con vittoria di spese.
Deduceva che: - il mancato ricovero della De LA a seguito del ricorso alle cure del P.S. di San
Severo non era stato conseguente ad una scelta del medico: invero, nonostante all'esito degli esami clinici e strumentali il quadro clinico fosse stabile (e dall'ecografia dell'addome non si evincevano lesioni parenchimali, né la presenza di raccolte in addome) il sanitario avevano insistito perché la donna si ricoverasse, al fine di monitorare l'evolversi del quadro clinico;
- la De
LA, nell'occasione accompagnata dai propri familiari, tra i quali il padre De LA AN (che poi aveva presentato la denuncia ai Carabinieri), aveva rifiutato decisamente il ricovero, supportata dai familiari, preferendo ritornare presso la propria abitazione, nonostante
l'insistenza del personale medico;
- nessun rilievo rivestiva la circostanza che la De LA presentasse, al momento dell'accesso al P.S., un tasso alcolemico del 5,05 g/l: la presenza di un alto tasso di alcolemia, 5 ora prima delle dimissioni, non era sufficiente a provare la presunta scarsa consapevolezza delle possibili conseguenze del rifiuto di ricovero, anche
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