Corte d'Appello Bari, sentenza 20/06/2024, n. 816

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 20/06/2024, n. 816
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 816
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 602/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Emma Manzionna Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 602/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 637/2023 del 12.04.2023
TRA
Azienda Agricola Il Lamione di EN LV, corrente in Ruvo di Puglia, già
“Azienda Agricola Il Lamione Società Semplice dei Fratelli EN”, con sede legale in Altamura, in persona del l.r.p.t. EN LV, elettivamente domiciliata in
Bari alla via Andrea da Bari n. 109, presso lo studio dell'avv. Luca Maggi, rappresentata
e difesa dall'avv. Laura Mezzena giusta procura in atti
-Appellante
e
Di TA AR, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaele Daluiso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellata
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 12.06.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso in riassunzione ex art. 447 c.p.c., depositato l'11.5.2022, Di TA AR chiedeva che fosse accertata, nei confronti dell'Azienda Agricola Il Lamione di EN
LV, ai sensi dell'art. 2923 co. II c.c., l'inefficacia/nullità del contratto di locazione n.
4220 serie 3 del 21.5.2002 e della scrittura privata integrativa del 24.11.2011, pure registrata presso l'Agenzia delle Entrate, a far data dal deposito del decreto di trasferimento n. 83/2019 del Tribunale di Trani del 7.3.2019, con vittoria di spese di lite.
A fondamento del ricorso deduceva che: - con decreto di trasferimento n. 83/2019 del
Tribunale di Trani le era stata trasferita la piena proprietà della consistenza immobiliare di cui al Lotto n. 2 della procedura esecutiva immobiliare n. 306/2016 RGE Trib. Trani, costituito da “terreno agricolo in Ruvo di Puglia alla Frazione Contrada Lamione con accesso da strada poderale di mq. 199.340,00”, identificato nel catasto terreni del Comune di Ruvo di Puglia al foglio 40, part. 98, 99, 100;
- con contratto del 20.5.2002, registrato il
21.5.2002, AN ED, EN LV, EN MA RI OV,
EN CA e EN MA avevano concesso in affitto detti terreni all'Azienda
Agricola Il Lamione Società Semplice dei Fratelli EN per un periodo di 15 anni, per un canone annuo di € 500,00;
- con scrittura privata integrativa del 24.10.2011
EN LV, EN RI OV, EN CA e EN MA erano subentrati anche nella posizione contrattuale di AN ED, deceduta nelle more del contratto, pattuendo anche la proroga della scadenza del contratto al 31.12.2021;

- il contratto di locazione, seppur di durata ultranovennale, non era stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, sicchè non era opponibile alla ricorrente acquirente, ai sensi dell'art. 2923 c.c., se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione, periodo ormai decorso;
- nonostante i ripetuti solleciti, l'Azienda Agricola Il
Lamione di EN LV non aveva provveduto alla cancellazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, continuando a beneficiare illegittimamente di agevolazioni e contributi, e tale inerzia aveva impedito alla ricorrente di partecipare ai bandi nazionali per l'agricoltura finalizzati al conseguimento di contributi statali;
- il precedente giudizio proposto dalla ricorrente, avente lo stesso oggetto, svoltosi nella contumacia della resistente, si era concluso con sentenza, di accoglimento della domanda,
n. 1534/2020, poi dichiarata nulla, dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 590/2022, per vizio di notifica non rilevato dal primo giudice.
2
Costituitasi in giudizio, l'Azienda Agricola Il Lamione di EN LV eccepiva
l'incompetenza del giudice adito in favore della Sezione specializzata agraria,
l'improcedibilità del ricorso per mancata opposizione ex art. 617 c.p.c. del decreto di trasferimento del lotto, l'inammissibilità del ricorso in riassunzione per cessata materia del contendere, essendo il contratto di affitto comunque scaduto il 31.12.2021 ed essendo la ricorrente già entrata in possesso dei beni oggetto del contratto. Nel merito, evidenziava che la scrittura privata del 24.10.2011 costituiva un nuovo contratto di locazione e non un'integrazione del precedente, essendo stato stipulato tra parti parzialmente diverse e con una durata autonoma del contratto rispetto a quello iniziale del 2002. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con condanna ex art. 96 c.p.c..
Senza attività istruttoria, con sentenza n. 637/2023 del 12.4.2023 il Tribunale di Trani così provvedeva:” 1) accoglie la domanda e dichiara cessata l'efficacia del contratto del 20 maggio
2002, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 21 maggio 2002 al n° 4220 serie 3 e dell'integrazione di cui alla scrittura privata del 24 ottobre 2011, registrata in pari data presso
l'Agenzia delle Entrate al n. 8h85 serie 3, nelle annualità 2019, 2020 e 2021;
2) condanna

l'Azienda agricola il Lamione di LV EN al pagamento in favore dell'avv. Raffaele
Daluiso, dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite che si quantificano in € 70,00 per spese borsuali ed in € 923,02 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,IVA e CAP”.
Con ricorso depositato il 10.05.2023 l'Azienda Agricola Il Lamione di EN LV ha proposto tempestivo appello avverso la predetta sentenza, lamentandone l'erroneità per i motivi che verranno di seguito esaminati, e chiedendo, in accoglimento dell'appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale e preliminare si chiede di dichiararsi l'erroneità, la nullità ed i vizi della sentenza di primo grado per non aver dichiarato l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado per violazione dell'art. 617 cpc;
2) nel merito, in via gradata, rispetto alle conclusioni sopra formulate e senza rinunciare alle stesse, rigettare l'avverso ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e le avverse domande in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto riformare totalmente l'impugnata sentenza di primo grado, anche in relazione alla condanna alle spese di parte appellante;
3) condannare, ed in ogni caso, parte appellante;
3) condannare, ed in ogni caso, parte appellata al

3 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre Iva, CAP ed accessori come per legge”.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha contestato l'avverso gravame chiedendo di dichiararlo
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