Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2024, n. 154

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2024, n. 154
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 154
Data del deposito : 29 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio
e composta dai sig. magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. D P Consigliere
3) Dott. M L B Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.19/2017 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado di giudizio da
CF: , assistito e difeso dall'avv. F Parte_1 C.F._1
G (PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(CF: ) assistita e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. P P (PEC: ;
Email_2
(CF: ) assistita e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._3
P P (PEC: Email_2
Avv. AGLIERI RINELLA CRISTINA (CF: ;
PEC: C.F._4
, n.q. di Curatore Speciale del minore Email_3
rappresentata da se stessa Persona_1
APPELLATI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI

Parte_1
1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: accogliere il presente appello, indi a che, in totale riforma della sentenza appellata, alla luce del comportamento ostruzionistico tenuto dalla l'appellata Controparte_1
e degli altri elementi di prova illustrati nell'atto di appello, ritenere e dichiarare che i
[...]
figli e non sono figli dell'odierno appellante, ma figli Parte_2 Persona_1
di padre ignoto.
In linea subordinata si insiste nelle richieste istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado e in particolare nella C.T.U. volta a verificare la compatibilità ematico/genetica, mediante l'esame del DNA, di e Persona_1 Parte_2
con quella dell'odierno appellante al fine di accertarne l'effettiva paternità.
In caso di acclarati incompatibilità ematico/genetica a seguito della disponenda
C.T.U., dichiarare che e non sono figli biologici del Parte_2 Persona_1
sig. Parte_1
Per l'effetto ordinare all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Prizzi di effettuare le prescritte annotazioni nei relativi atti dello Stato civile.
Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del giudizio.
e : Controparte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. per violazione dell'art. 342 e 348 bis c.p.c.;
Parte_1 preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. per decadenza dalla stessa per intervenuta prescrizione;
Parte_1
nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'odierna parte appellante;
nel merito, ritenere e dichiarare infondati tutti i motivi di appello proposti dal Sig.
per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. Parte_1
2404/2013, emessa dal Tribunale di Termini Imerese;
condannare il Sig. al pagamento delle spese, competenze ed Parte_1
onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Avv. AGLIERI RINELLA CRISTINA, n.q. di Curatore Speciale del minore
Persona_1
Voglia la Corte di Appello:
In via preliminare
- accertare l'ammissibilità o meno dell'atto di appello proposto;

Nel merito
2
- in caso di ammissibilità dell'atto di appello accertare e dichiarare che il minore non è figlio del Sig. e, per l'effetto, ordinare al Persona_1 Parte_1
competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, una volta passata in giudicato, dando atto che il minore è Persona_1
della Sig.ra e di padre ignoto. Controparte_1
il P.G. ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 1198/2017 dei giorni 20-21 novembre 2017, il Tribunale di Termini
Imerese ha respinto l'azione per il disconoscimento di paternità proposta da
[...]
, con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2013, nei confronti dei propri figli Parte_1
legittimi e nati nel corso del suo matrimonio con Parte_2 Persona_1
, da cui aveva divorziato nel 2012 (cfr. sentenza in atti). Controparte_1
In particolare, ha ritenuto che l'azione fosse stata proposta oltre i termini di cui all'articolo 244 comma 2 c.c. in vigore alla data della domanda, come interpretato dalla
Corte Costituzionale con sentenza numero 134 del 6 maggio del 1985, non avendo
l'attore, a fronte delle deduzioni di controparte, provato di avere agito nei termini di legge.
Nell'argomentare la decisione, ha evidenziato che, dalle prove testimoniali assunte e da deduzioni inerenti all'avvenuta separazione tra i coniugi, doveva, semmai, ritenersi che
l'attore fosse a conoscenza dell'adulterio della moglie da tempo ben anteriore all'anno antecedente alla proposizione dell'azione, ed a fronte di ciò l'allegazione del di Persona_1
aver avuto conoscenza di non essere il padre naturale dei predetti figli a seguito di una lettera raccomandata, ricevuta il 10 dicembre 2012, con cui era stato informato che tale
si riteneva il padre naturale di e non aveva alcun Persona_2 Pt_2 Per_1
valore, in quanto ai fini della decadenza rileva la conoscenza dell'adulterio e non della non paternità.
2. Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 2017, ha Parte_1
impugnato la decisione per cinque motivi.
3. Costituito il contraddittorio, e , Controparte_1 Parte_2 separatamente costituitesi con l'assistenza del medesimo difensore, con analoghe comparse, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello ex artt.
342
e 348 bis c.p.c.;
nel merito, hanno contestato la fondatezza dei motivi di impugnazione, chiedendone il rigetto.
L'avv. Cristina Aglieri Rinella, nell'interesse del minore quale suo Persona_1
Curatore Speciale, ripercorso l'iter del giudizio, con la memoria di costituzione ha chiesto
3
alla Corte che, previa verifica dell'ammissibilità dell'appello, in via principale, venga confermata la sentenza di primo grado, in subordine, che nell'ipotesi di accertata incompatibilità genetica attraverso la C.T.U. sia accolto l'appello;
in corso di causa ha, invece, chiesto che, previa verifica dell'ammissibilità dell'appello, sia accolta la domanda proposta dal . Persona_1
Il P.G. ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
4. La causa, istruita disponendo C.T.U. genetica e attraverso l'audizione del Curatore
Speciale del minore di quest'ultimo personalmente e di , Per_1 Parte_2 all'udienza del 22 settembre 2023, è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini per gli scritti conclusionali.
5. In via preliminare devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello proposte dalle appellate ex art. 342 e 348 bis c.p.c..
Quanto alla prima, infatti, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte
(Cass. n. 10916/2017, Cass. S.U. n. 27199/2017), “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio
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