Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/06/2024, n. 636
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di NO
La Corte D'Appello di NO, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr. Aldo Gubitosi Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 932/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 3216/2022, pubblicata il 27.09.2022 tra
Azienda Sanitaria Locale NO, assistita e difesa dall'Avv. Rosa Russo
- appellante
e
Medicair Sud s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., assistita e difesa dall'Avv.
Nino Nigro
- appellato
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di costituzione e note di trattazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AS NO (d'ora in poi AS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3070/2019, emesso dal Tribunale di NO, con cui le veniva intimato il pagamento, in favore della Medicair Sud s.r.l. (d'ora in poi Medicair) della somma di € 158.149,49 (di cui € 63.935,43 per sorta capitale ed €
94.214,06 per interessi ex d.lgs. n. 231/02 fino al 06/06/19), oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di corrispettivo delle forniture di gas medicali in favore degli assistiti del S.S.N. eseguite dalla Medicair dal 2011 al
2017, come da fatture rimaste insolute allegate al ricorso monitorio.
Eccepiva l'opponente la carenza di forma scritta del contratto, necessaria ad substantiam, e l'osservanza delle forme previste dal cd. “codice dei contratti pubblici” ratione temporis applicabile , stante la natura di ente pubblico dell'ASL;
eccepiva poi l'insufficienza della documentazione prodotta, le fatture commerciali, a fondare la pretesa dell'opposta;
sosteneva, inoltre, che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo non trovavano corrispondenza nella presunta fornitura effettuata dalla controparte, non risultando esse dai registri contabili dell'ASL. Contestava la richiesta di interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002 in quanto, ai sensi dell'art.1, detti interessi sono applicabili esclusivamente ai pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”;
eccepiva altresì, in via del tutto subordinata, l'errata decorrenza degli interessi.
Si costituiva la società opposta contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa con sentenza n. 3216/2022 con la quale il Tribunale così statuiva:
“1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3070, emesso dal Tribunale di NO il 18/10/19;
2) condanna l'ASL NO, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della Medicair Sud s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 53.328,97, oltre interessi moratori ex artt.
4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. e integr.;
3) condanna l'ASL NO al pagamento, in favore della Medicair Sud s.r.l., delle spese giudiziali, che si liquidano in € 420,00 per spese vive ed € 8.863,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
L'AS, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto impugnazione avverso detta sentenza così concludendo:
“A- Accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n.
3216/2022 del Tribunale di NO resa nel procedimento n. 11956/2019 R.G. pubblicata il 27 settembre 2022, e per l'effetto revocare integralmente il Decreto
Ingiuntivo opposto, rigettando l'intera domanda proposta da Medicair Sud S.r.l., nonché ogni e qualsiasi domanda anche di carattere subordinato. In via subordinata B- Accertare e dichiarare che non sono dovuti gli interessi moratori ex D. lgs. n. 231/2002;
In via ulteriormente gradata C- Accertare e dichiarare che la domanda relativa agli interessi moratori deve essere rigettata per indeterminatezza e/o inesatta quantificazione della richiesta;
D- Condannare
l'appellato alle spese e competenze di primo e secondo grado”.
Si è costituita in giudizio la Medicair che ha resistito al gravame eccependone
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 14.12.2023, trattata mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc;
con provvedimento reso in data 27.12.2023 la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini ordinari per lo scambio degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellata è superata dal passaggio in decisione della causa. La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., infatti, deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 c.p.c. (Cass. 14696/2016).
Con il primo motivo l'AS NO censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto parzialmente fondata la pretesa della
Medicair sulla base della documentazione prodotta rinvenendo nella stessa, in relazione ad alcune forniture, un'ipotesi di formazione del vincolo contrattuale non contestuale perciò valido alla luce del principio, applicabile anche ai contratti stipulati dalle AS, del principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
9775/22 con cui la Suprema Corte ha affermato che per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti poiché l'art. 17 r.d. n. 2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni
scritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.
Sostiene l'appellante che la sentenza S.U. n. 9775/2022 non si riferisce ad un caso assimilabile alla fattispecie in esame e che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere applicabile il principio da essa espresso;
la Medicair, prosegue
l'appellante, è infatti un'impresa che svolge attività commerciale e che, pertanto, la conclusione del contratto con l'AS sarebbe dovuta avvenire mediante un unico contratto sottoscritto dalle parti.
Assume che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la forma scritta ad substantiam non può essere surrogata da atti e deliberazioni dell'organo che ha autorizzato il servizio, ove tali atti, costituenti meri atti interni e preparatori del negozio, non siano stati trasfusi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto
e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati;
pertanto, in mancanza di documenti contrattuali è da considerarsi irrilevante l'esistenza degli eventuali ordini di acquisto o delle eventuali determine dirigenziali, o atti ritenuti, a torto, equipollenti.
Soggiunge che non sussistendo un contratto nella forma richiesta ad substantiam e, pertanto, nullo, non è possibile concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti.
Richiama, infine, l'appellante, la sentenza della Corte di Cassazione n.
24640/2016 secondo cui, stante la natura di ente pubblico economico, l'AS , per raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, può di norma operare mediante il ricorso a strumenti di diritto privato, ma ciò non esclude che
l'Azienda, quale “organismo di diritto pubblico “e “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione della normativa sui pubblici appalti, debba osservare le forme per la conclusione dei contratti pubblici.
Ad avviso di questa Corte il primo motivo di appello è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli altri motivi, tutti concernenti la contestazione della decisione impugnata in merito all'accoglimento della pretesa
a titolo di interessi moratori di cui al D.L.vo 231/02.
Non sono affatto condivisibili, infatti, le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in merito all'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, fondamento di una parte della pretesa avanzata, riconosciuta come dovuta per
l'importo di 53.328,97 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. e integr.
Il Tribunale, infatti, pur partendo da corrette
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