Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/12/2024, n. 834
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Testo completo
N. R.G. 339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 339 anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Bellini, ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, Corso V. Emanuele, n. 1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avvocati Carla Ragna e Carolina Ansidei di Catrano, P_
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, Corso Vannucci, n. 10
APPELLATA
OGGETTO: cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 11.11.2024.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“come in atti”
pagina 1 di 6 Per l'appellato P_
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1855/23 emessa dal Tribunale di Perugia in data 20.11.2023 con la quale, vista la sentenza n.
1183/2020 dello stesso Tribunale relativa alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la stessa e nulla veniva disposto riguardo all'affidamento dei P_
due figli della coppia , e , che nel frattempo erano divenuti maggiorenni, veniva Per_1 Per_2
confermato a carico del il contributo al mantenimento a favore dei predetti in complessive euro P_
1.000,00 ,oltre al 100% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa;
veniva
confermata l'assegnazione della casa coniugale alla e veniva riconosciuto in favore di Parte_1
quest'ultima un assegno divorzile di euro 500,00 mensili;
con condanna di alla refusione P_
delle spese di lite .
In particolare, l'appellante contestava la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale, accolta la
richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile, lo quantificava in € 500,00, in misura ridotta rispetto
al contributo di mantenimento riconosciutole in sede di separazione nella misura di euro 900,00;
chiedeva, pertanto, in riforma parziale della sentenza di I grado, che l'assegno divorzile venisse
quantificato in euro 1100,00 o in subordine in euro 900,00 (euro 1.058,53 indicizzato ad oggi), oltre
rivalutazione ISTAT;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello , svolgeva, poi, appello incidentale P_
chiedendo , in parziale riforma della sentenza di I grado, la compensazione delle spese del giudizio di i
grado ;
con vittoria di spese .
Preso atto del parere del P.G., previa discussione orale delle parti all'udienza in data 11.11.2024, questa
Corte tratteneva in decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
lamentava
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 339 anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Bellini, ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, Corso V. Emanuele, n. 1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avvocati Carla Ragna e Carolina Ansidei di Catrano, P_
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, Corso Vannucci, n. 10
APPELLATA
OGGETTO: cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 11.11.2024.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“come in atti”
pagina 1 di 6 Per l'appellato P_
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1855/23 emessa dal Tribunale di Perugia in data 20.11.2023 con la quale, vista la sentenza n.
1183/2020 dello stesso Tribunale relativa alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la stessa e nulla veniva disposto riguardo all'affidamento dei P_
due figli della coppia , e , che nel frattempo erano divenuti maggiorenni, veniva Per_1 Per_2
confermato a carico del il contributo al mantenimento a favore dei predetti in complessive euro P_
1.000,00 ,oltre al 100% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa;
veniva
confermata l'assegnazione della casa coniugale alla e veniva riconosciuto in favore di Parte_1
quest'ultima un assegno divorzile di euro 500,00 mensili;
con condanna di alla refusione P_
delle spese di lite .
In particolare, l'appellante contestava la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale, accolta la
richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile, lo quantificava in € 500,00, in misura ridotta rispetto
al contributo di mantenimento riconosciutole in sede di separazione nella misura di euro 900,00;
chiedeva, pertanto, in riforma parziale della sentenza di I grado, che l'assegno divorzile venisse
quantificato in euro 1100,00 o in subordine in euro 900,00 (euro 1.058,53 indicizzato ad oggi), oltre
rivalutazione ISTAT;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello , svolgeva, poi, appello incidentale P_
chiedendo , in parziale riforma della sentenza di I grado, la compensazione delle spese del giudizio di i
grado ;
con vittoria di spese .
Preso atto del parere del P.G., previa discussione orale delle parti all'udienza in data 11.11.2024, questa
Corte tratteneva in decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
lamentava
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