Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/12/2024, n. 834

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/12/2024, n. 834
Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
Numero : 834
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 339 anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Bellini, ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, Corso V. Emanuele, n. 1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avvocati Carla Ragna e Carolina Ansidei di Catrano, P_
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, Corso Vannucci, n. 10
APPELLATA
OGGETTO: cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 11.11.2024.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“come in atti”
pagina 1 di 6 Per l'appellato P_
come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1855/23 emessa dal Tribunale di Perugia in data 20.11.2023 con la quale, vista la sentenza n.
1183/2020 dello stesso Tribunale relativa alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la stessa e nulla veniva disposto riguardo all'affidamento dei P_
due figli della coppia , e , che nel frattempo erano divenuti maggiorenni, veniva Per_1 Per_2
confermato a carico del il contributo al mantenimento a favore dei predetti in complessive euro P_
1.000,00 ,oltre al 100% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa;
veniva
confermata l'assegnazione della casa coniugale alla e veniva riconosciuto in favore di Parte_1
quest'ultima un assegno divorzile di euro 500,00 mensili;
con condanna di alla refusione P_
delle spese di lite .
In particolare, l'appellante contestava la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale, accolta la
richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile, lo quantificava in € 500,00, in misura ridotta rispetto
al contributo di mantenimento riconosciutole in sede di separazione nella misura di euro 900,00;

chiedeva, pertanto, in riforma parziale della sentenza di I grado, che l'assegno divorzile venisse
quantificato in euro 1100,00 o in subordine in euro 900,00 (euro 1.058,53 indicizzato ad oggi), oltre
rivalutazione ISTAT;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello , svolgeva, poi, appello incidentale P_
chiedendo , in parziale riforma della sentenza di I grado, la compensazione delle spese del giudizio di i
grado ;
con vittoria di spese .
Preso atto del parere del P.G., previa discussione orale delle parti all'udienza in data 11.11.2024, questa
Corte tratteneva in decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
lamentava
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