Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/12/2024, n. 1005
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Testo completo
n. 340/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1)Dott. NT Francesco Esposito - Presidente
2) Dott.ssa Raffaella Brocca - Consigliere estensore
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 09.07.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 340/2023 R.G., promossa
da
SC ON RN (c.f.: [...]), AR
EL (c.f.: [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Ferrari
APPELLANTI
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONI ADER (P.I. 13756881002), già
So.Ba.Ri.T. S.p.A. (e già Equitalia Sud S.p.A.), in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATA
nonché contro
SO MA LE (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Renata Lerose
APPELLATO
Per il giudizio di riassunzione in appello a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
2093/2023 pubblicata il 24.01.2023, in ragione dell'annullamento della sentenza della Corte
d'Appello di Lecce, I Sez. Civ., n. 189/2019 pubblicata il 21.02.2019.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2093/2023 pubblicata il 24.01.2023, la Suprema Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto da CO NT RN e TA SA nei confronti di
Agenzia delle Entrate e SS AR AL, avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Lecce, I Sez. Civ., n. 189/2019 depositata il 21.02.2019, così provvedeva: “Accoglie il ricorso, cassa conseguentemente la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'Appello di
Lecce”.
Con atto di citazione notificato il 29.06.2006, CO NT RN e TA SA convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, So.Ba.Ri.T. S.p.A. (poi divenuta
Equitalia Sud S.p.A. e ancora Agenzia delle Entrate – Riscossioni Ader) e SS AR
AL per sentire dichiarare nei confronti di entrambi i convenuti l'illiceità della vendita immobiliare effettuata nella procedura esecutiva esattoriale n. 2065/01 dal Tribunale di Lecce il 16.01.2002 con riferimento agli immobili di proprietà degli attori e ottenere, per l'effetto, la solidale condanna dei convenuti all'integrale risarcimento in proprio favore dei danni patrimoniali e morali subiti dagli stessi come indicati in atti e/o come quantificati nel corso di causa, oltre interessi legali. Gli attori chiedevano altresì la condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa.
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Con comparsa di costituzione e risposta del 02.01.2007, si costituiva in giudizio la So.Ba.Ri.T.
S.p.A., la quale escludeva qualsivoglia responsabilità, sostenendo che non rientrasse nei poteri dell'Agente della Riscossione impedire o sospendere la procedura esecutiva, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il Giudice adito, pur prendendo atto del provvedimento di sospensione dell'Agenzia delle Entrate, aveva dato corso alla vendita.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.10.2007, si costituiva in giudizio altresì SS
AR AL, nella sua qualità di Ufficiale della Riscossione della So.Ba.Ri.T. S.p.A., il quale rassegnava le medesime conclusioni della concessionaria convenuta.
All'esito dell'istruzione della causa tramite interrogatorio libero di CO NT RN
e di SS AR AL, il Tribunale di Lecce pronunciava sentenza n. 4565/2015 in data
11.09.2015, così provvedendo: “1 – Rigetta la domanda;
2 –Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Il giudice di prime cure, ritenuta infondata la domanda attorea, la rigettava, ritenendo che la sussistenza del potere di sospendere o di dare corso alla procedura di vendita in capo al G.E. – riconosciuta da numerose pronunce della Suprema Corte e della Corte costituzionale – escludesse il comportamento colposo dell'Ufficiale dell'Agenzia di riscossione. Entrando nel merito della vicenda, il giudice rilevava che il convenuto SS, nella qualità di Ufficiale della
So.Ba.Ri.T. S.p.A., all'udienza del 16.01.2002 aveva depositato il provvedimento di sospensione dell'Agenzia delle entrate rendendo, pertanto, edotto di tale sospensione il giudice dell'esecuzione, il quale procedeva comunque all'aggiudicazione degli immobili. Ad abundatiam, il Tribunale evidenziava che gli attori non avevano fornito prova del danno derivante dall'omessa sospensione della vendita degli immobili, avendo utilizzato come criterio per la loro valutazione il valore di mercato dei beni medesimi, parametro non applicabile nel caso dell'esecuzione esattoriale, ove invece vengono in rilievo i parametri indicati nel D.P.R.
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602/1973.
Con atto d'appello, ritualmente notificato il 25.03.2016, CO NT RN e TA
SA proponevano impugnazione avverso la sentenza di primo grado, dinanzi alla Corte
d'Appello di Lecce, articolando le proprie doglianze in quattro motivi d'appello che verranno descritti nella parte motiva e concludendo per la condanna in solido degli appellati all'integrale risarcimento dei danni nella misura emersa in primo grado o in corso di causa ed alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con due distinte comparse di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio So.Ba.Ri.T.
S.p.A., nelle more divenuta Equitalia Sud S.p.A., e SS AR AL, i quali chiedevano la conferma della sentenza resa in primo grado e il conseguente rigetto dell'atto di appello. Nel merito, gli appellati deducevano la congruità del prezzo di aggiudicazione e ribadivano
l'impossibilità di muovere alcun addebito alla Concessionaria e al proprio Ufficiale giudiziario, non possedendo entrambi il potere di sospendere la procedura esecutiva. Da ultimo, eccepivano la mancanza di prova in ordine al danno invocato dagli appellanti.
Con sentenza n. 189/2019, pubblicata il 21.02.2019, la Corte d'Appello di Lecce, I Sez. Civ. – ritenendo infondato il primo motivo di appello e, conseguentemente, assorbite le ulteriori doglianze – così statuiva: “1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite, liquidate, per ciascuno, in complessivi euro
3.000 per onorario oltre rimborso forfetario al 15, IVA e CPA;
3) dato atto che l'appello è stato rigettato e sussistono pertanto i presupposti di cui all'art.13, co 1-quater, T.U. n.115/2002”.
La Corte adita rigettava l'atto d'appello in relazione al primo motivo, evidenziando come il comportamento messo in atto dall'Ufficiale della riscossione, sig. SS fosse esente da censure. Nel dettaglio, la Corte d'Appello ricostruiva i fatti di causa, evidenziando che: 1) in data 15.01.2002 l'Agenzia delle Entrate aveva fatto pervenire alla So.Ba.Ri.T. S.p.A. una
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raccomandata dell'08.01.2002 con la quale il funzionario responsabile l'aveva invitata a sospendere la procedura esecutiva per 40 giorni per le ragioni ivi indicate;
2) all'udienza del
16.01.2002, l'ufficiale della riscossione, sig. SS aveva depositato copia di tale raccomandata, rimettendo ogni decisione in ordine alla sospensione della vendita al giudice dell'esecuzione, il quale aveva ritenuto di procedere comunque all'aggiudicazione degli immobili.
Sulla base di tale ricostruzione, la Corte riteneva che non fosse addebitabile alcun comportamento doloso o colposo in capo all'Ufficiale di riscossione, il quale aveva prontamente rappresentato al giudice l'esistenza di un provvedimento di sospensione. I giudici
d'appello, dunque, confermavano la prospettazione effettuata dal Tribunale, secondo la quale nell'esecuzione esattoriale il potere di sospensione della vendita costituisce esercizio del potere giurisdizionale e, in tal modo, escludevano il nesso di causalità con il comportamento della
Concessionaria.
Avverso la sentenza, CO NT RN e TA SA proponevano ricorso per
Cassazione, affidandolo ad un unico motivo di ricorso, lamentando, in relazione all'art. 360, c.
1, n. 3, c.p.c., la violazione per errata applicazione e interpretazione degli artt. 47, 49, 83 D.P.R.
602/1973 – nel testo originario, e quindi anteriore alla riforma di cui al d. lgs. 46/1999 – in combinato disposto con gli artt. 40 c.p., 2043 c.c., 42 Cost., “anche nella interpretazione convenzionalmente orientata” degli articoli 1 Prot. 1 e 8 CEDU.
Con tale motivo, i ricorrenti, ribadendo la natura amministrativa dell'esecuzione esattoriale, deducevano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello aveva ritenuto che il giudice dell'esecuzione potesse sostituirsi alla concessionaria, essendo stato effettuato il deposito degli atti in cancelleria ai sensi dell'art. 83 d.p.r. 602/73;
sostenevano quindi che il funzionario aveva illecitamente omesso di astenersi dalla celebrazione dell'incanto per sospensione disposta dall'Agenzia delle Entrate, realizzando una condotta causale
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sufficiente ed autonomamente rilevante per l'attribuzione di responsabilità civile.
La Suprema Corte riteneva il motivo fondato, e cassava la sentenza, sostenendo la natura amministrativa della procedura di esecuzione esattoriale, a nulla rilevando il deposito degli atti in cancelleria ai sensi dell'art. 83 d.p.r. 602/73. Sul punto i giudici di legittimità affermavano:
“che tale deposito faccia cadere il principio di diritto che attribuisce all'Intendente di Finanza – e quindi poi all'Agenzia delle Entrate –, l'esclusivo potere di sospensione è però un mero asserto, non confermato da alcuna giurisprudenza né soprattutto evincibile dalla lettera e dalla ratio della norma. Non si vede per quale ragione, infatti, il procedimento di vendita dei beni pignorati rimanga “una procedura amministrativa finché non