Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/06/2024, n. 857

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/06/2024, n. 857
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 857
Data del deposito : 24 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1249/2019
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
TO Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 764/2002 R.G., cui è stata riunita la causa n. 772/2022 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
28/02/2024 e vertente tra
BU AF nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), residente in [...], rappresen- tato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Roberto Ci- cerone (c.f. [...]) e Maria Giovanna Evangelista (c.f.
[...]), e con loro digitalmente domiciliato agli indirizzi pec: avvocatocicerone@pec.it, mariagiovannaevangeli- sta@pecavvocaticassino.it;

HI ON, nato a [...] il [...], ivi residente, alla C.da Conocchia, Via Fontana, n. 7, codice fiscale CHC NTN 40D28
E335R, e CH BE, nato a [...] il 25 Gennaio
1976 e residente in [...], alla C.da Conocchia, Vico Lucerne, codice fiscale
[...], rappresentati e difesi, giusta procure alle liti già versate agli atti del giudizio di primo grado, distinto al R.G. n. 1865/2017 del
Tribunale di L'Aquila – Sezione Specializzata in materia di imprese, dall'Avv. ST Cappellu (C. F. [...]), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Isernia, alla Via BR (Centro Commercio e
Affari), int. B/24 (telefax: 0865.451622;
indirizzo di posta elettronica certifi- cata: avvstefanocappellu@pec.giuffre.it).
APPELLANTI
e
UO AE nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), residente in [...], rappresen- tato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Roberto Ci- cerone (c.f. [...]) e Maria Giovanna Evangelista (c.f.
[...]), e con loro digitalmente domiciliato agli indirizzi pec: avvocatocicerone@pec.it, mariagiovannaevangeli- sta@pecavvocaticassino.it;

HI ON, nato a [...] il [...], ivi residente, alla C.da Conocchia, Via Fontana, n. 7, codice fiscale CHC NTN 40D28
E335R, e CH BE, nato a [...] il 25 Gennaio
1976 e residente in [...], alla C.da Conocchia, Vico Lucerne, codice fiscale
[...], rappresentati e difesi, giusta procure alle liti già versate agli atti del giudizio di primo grado, distinto al R.G. n. 1865/2017 del
Tribunale di L'Aquila – Sezione Specializzata in materia di imprese, dall'Avv.
ST Cappellu (C. F. [...]), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Isernia, alla Via BR (Centro Commercio e
Affari), int. B/24 (telefax: 0865.451622;
indirizzo di posta elettronica certifi- cata: avvstefanocappellu@pec.giuffre.it).
PALLADIO IMMOBILIARE SAS DI UO DR &
C. (in seguito “LL”), con sede legale in CA via Misticoni n. 21, in
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persona del legale rapp.te p.t. geom. ND BU, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del primo grado, dall'avv. Roberto Cicerone e con lui digitalmente domiciliata all'indirizzo pec: avvocatocicerone@pec.it;

appellati
nonché:
B. & T. GESTIMMOBILI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Pesca- ra, alla Via Misticoni, n. 21, codice fiscale 01768140681, in persona del liqui- datore e legale rappresentante p.t., sig. Carmine Di Nardo, residente in Giu- gliano in Campania (NA), alla Via Rione De Gasperi, n. 48;

INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in CA, alla Via Magellano, n. 48, codice fiscale 02016710689, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t., sig. ND
BU;

UO DR, residente in [...], codice fiscale [...];

UO STEFANO, residente in [...], codice fiscale [...];
appellati contumaci

avverso la sentenza n. 7/2022 emessa dal Tribunale di L'Aquila, Sezione Specializzata
Impresa in data 05/01/2022, pubblicata il 18/1/2022.
CONCLUSIONI: per parte appellante BU: ” Voglia l'adita Corte per tutte le causali esposte in narrativa, in riforma della sentenza n. 7/2022 emessa dal Tribunale di
L'Aquila, quale Giudice delle Imprese, pubblicata il 18/1/2022 nella causa
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iscritta al n. di R.G. 1865/2017, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di lite del dop- pio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antista- tario;

REITERA
- tutte le deduzioni, eccezioni e richieste formulate in primo grado, anche in via istruttoria;
per parte appellante IA CC: “nel merito:
• • accertare e dichiarare, nei confronti dei sig.ri IA NI e
CC TO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia dell'atto di scissione di B. & T. BI S.r.l. in liquidazione del 5 lu- glio 2012, iscritto al Registro delle Imprese il 23 luglio 2012, a rogito del dott.
Pasquale Rozzi di CA (Repertorio n. 223445;
Raccolta n. 52287), nella parte in cui la stessa B. & T. BI S.r.l. in liquidazione ha assegnato
a LL BI S.a.s. di BU ND & C. i beni di seguito indica- ti:
• − Appartamento sito a Venafro in via Duomo n.13, foglio n. 17, part.
37 sub 3, PS1 – T – 1, zona 1, categoria A/4, classe 2;
Appartamento sito a
Venafro in via Duomo n.1, foglio n.17, part. 37, sub 2, E 38, PT-1-2, ZONA
1, Categoria A/4, classe 2, rendita catastale € 329,24;
Appartamento sito a
Venafro in via Plebiscito n.71, foglio 15, part. 237, SUB 8, P.2, categ. A/4, classe 2;
Appartamento sito in Venafro in via Cristo n. 3, foglio n. 15, part.
204, SUB 6, P.T-2-3 zona 1, cat. A/4, classe 1, rendita catastale € 185,92;

Fabbricato sito nel Comune di CA, foglio 28 particella 2616, sub 51, zona
2 Cat. C/6 classe 3, consistenza 27mq rendita € 89,24;
Fabbricato sito nel
Comune di CA , foglio 28, particella 2616, sub 39, zona 2 Cat. C/6, classe
3, consistenza 24 mq, rendita € 79,33;
Fabbricato sito nel Comune di CA, foglio 28, particella 2616, sub66, zona 2 cat. C/2, classe 1, consistenza 7mq, rendita € 15,91;

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Con vittoria di spese di lite del presente giudizio di appello, da porsi a carico delle sole appellate B. & T. GESTIMMOBILI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e
PALLADIO IMMOBILIARE S.A.S. DI UO DR & C., da di- strarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con vittoria di spese di lite del giudizio di primo grado nei confronti di
PALLADIO IMMOBILIARE S.A.S. DI UO DR & C., da di- strarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. per parte appellata LL: “…SI CONCLUDE perché la Corte d'Appello rigetti l'appello, con condanna alle spese della Ap- pellanti, con distrazione al procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di L'Aquila, ha accolto la domanda proposta da NI IA e TO CC, che avevano convenu- to in giudizio B. & T. BI S.r.l. in liquidazione (di seguito breviter anche “BI”), Iniziative Immobiliari S.r.l. in liquidazione (di seguito breviter anche “Iniziative”), LL BI S.a.s. di BU ND
(di seguito breviter anche “LL”), quest'ultima già BU BI
S.r.l., AF BU, ST BU e ND BU al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, a corrispondere, in favore delle parti attrici, la complessiva somma di € 176.435,32, oltre interessi.

1.1.La domanda è stata accolta ex art. 2506 bis comma 3 cc nei confronti di
BI, rimasta contumace, e di Iniziative, nonché, ai sensi degli artt.
2506 ter comma 5 e 2504 quater comma 2 cc, nei confronti di AF BU
e respinta nei confronti delle altre parti

1.2.Le parti attrici avevano premesso che, con lodo arbitrale del 22.2.2012,
BI era stata condannata a corrispondere in loro favore la somma di
€ 120.000,00, oltre spese di lite per € 12.500,00 e interessi;
e così per la com- plessiva somma di € 139.447,36, quantificata nel successivo atto di precetto,
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notificato alla predetta società convenuta in data 27.3.2012, a seguito del qua- le avevano promosso, in danno di BI, procedura esecutiva presso terzi, all'esito della quale avevano riscosso coattivamente dal terzo pignorato solamente la somma di € 340,07.

1.3. Poco dopo, BI, in data 4.4.2012, aveva redatto, ex art. 2506 bis c.c., un progetto di scissione parziale, approvato all'unanimità dalla socie- tà (le cui quote sociali erano detenute al 75% da AF BU e dal 25% da
ST BU) in data 13.4.2012 (la relativa delibera iscritta nel Registro del- le imprese in data 4.5.2012 non fu opposta), con la successiva stipula del rela- tivo atto in data 5.7.2012 (iscritto
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