Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2024, n. 475

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2024, n. 475
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 475
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella CASABLANCA Presidente rel.
Dott. Maria Pia DI STEFANO Consigliere
Dott. Maria Vittoria VALENTE Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 336/2023 R.G., posta in deliberazione il 6.2.2024, mediante trattazione cartolare, vertente
TRA
LI RA LA e IA IN
Avv.ti Tiziana Laratta e Francesca Verdura appellanti
E
ITALIA TRASPORTI AEREO SPA
Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo appellata
CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE, Avv. Gianna Baldoni difesa in proprio intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 573/2023.
1


CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 38 d. lgs. n. 198/1996, depositato in data 31/12/2021 e notificato in data 28/1/2022, le signore RI e NI hano convenuto ITA SpA innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“-1. Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta attuata dalla convenuta e consistita nella mancata selezione e successiva assunzione delle ricorrenti a causa del loro stato di gravidanza.
- 2. Emettere conseguentemente ogni più opportuna statuizione ai fini della completa rimozione degli effetti della condotta discriminatoria denunciata e, conseguentemente, ordinare alla convenuta di procedere all'assunzione delle ricorrenti.
- 3. Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto delle ricorrenti al risarcimento dei danni patiti per effetto della condotta discriminatoria di Italia Trasporto Aereo s.p.a. e, conseguentemente, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alle ricorrenti a titolo di danno non patrimoniale subito una somma pari a 15 mensilità, al tallone mensile di € 1.480,46, ovvero il diverso importo che dovesse essere riconosciuto in corso di causa.
- 4. Accertare e dichiarare, in via subordinata rispetto al punto 2, il diritto delle ricorrenti al risarcimento da perdita di chance e conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere alle ricorrenti una somma pari a € 22.206,9 (15 mensilità al tallone mensile di Euro 1.480,46) o la diversa somma, anche maggiore, dovesse essere accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari del procedimento”.
2. A fondamento di dette domande, le originarie ricorrenti hanno dedotto:
- di essere dipendenti della LI SAI in a.s. con mansioni di assistenti di volo ed anzianità decorrente dal mese di gennaio 2011;

- di aver inoltrato, “in considerazione dell'imminente cessazione delle attività di volo di
LI SAI”, domanda di “adesione” alla Società odierna appellata;

- di trovarsi, al momento della proposizione della domanda, la RI in stato gravidanza essendo prevista la data del parto al 28/1/2022 e la NI in puerperio avendo partorito nel mese di dicembre 2021;

2
- che ITA SpA, nel corso del reclutamento del personale, aveva attinto “pressoché esclusivamente” al bacino dei dipendenti del “Gruppo LI in amministrazione straordinaria”;

- che “la totalità degli assistenti di volo attualmente in forza in ITA risulta infatti composta da ex dipendenti LI”;

- che tutte le colleghe delle ricorrenti, in stato di gravidanza o in puerperio, alle quali era inibita l'attività di volo, non erano state assunte da ITA SpA;

- di non conoscere i criteri adottati dalla ITA S.p.a. per la scelta “dei lavoratori da assumere”;

- di avere entrambe “un'esperienza professionale ultradecennale”;

- di essere state escluse dalla selezione del personale da assumere presso la ITA SpA in ragione dello stato di gravidanza/puerperio essendosi, pertanto, perpetrato, ad opera della stessa Società odierna appellata, un atto di discriminazione diretta o, comunque, indiretta.
3. Si è costituita ITA SpA contestando integralmente in fatto e in diritto il fondamento delle domande delle quali ha chiesto il rigetto.
4. Il giudice della fase a cognizione sommaria, senti i sommari informatori, con decreto reso in data 23/3/2022, in parziale accoglimento delle domande esperite dalle lavoratrici, ha così statuito: “Visto l'art. 38 d.lgs. 198/2006 ordina ad Italia Trasporto Aereo Spa la cessazione del comportamento illegittimo consistente nell'esclusione delle candidate in gravidanza e puerperio dalla procedura di selezione ed assunzione per le assistenti di volo;
condanna la società Italia Trasporto Aereo SpA al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti a titolo risarcitorio della somma di € 22.206,90, oltre interessi dall'odierna pronuncia al saldo;
condanna Italia Trasporto Aereo SpA al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 3.146,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge” .

5. Avverso detta pronuncia ha proposto opposizione ITA spa con ricorso depositato in data 8.4.2022 per sentir revocare il decreto e respingere le domande delle lavoratrici;
in subordine, la società ha concluso per la conferma del decreto opposto nella parte in cui ha dichiarato “non accoglibile la domanda delle ricorrenti nella parte in cui chiedono che sia ordinato alla società resistente di assumerle”.
3 6. La RI e la NI hanno resistito all'opposizione chiedendone il rigetto e concludendo “in via di opposizione incidentale e/o in via riconvenzionale”, in parziale riforma del decreto opposto, per sentir accertar la discriminazione subita dalle lavoratrici, fermo restando il risarcimento del danno nella misura riconosciuta o in quella ritenuta di giustizia, anche maggiore, disporre la rimozione degli effetti, con conseguente condanna di ITA spa a rendere noti i criteri di selezione del personale.
7. Con atto depositato il 24.6.2022, la Consigliera di parità della Città metropolitana di
Roma Capitale è intervenuta in giudizio ex art. 36, comma II, d.lvo n. 189/2006, al fine di ottenere l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta posta in essere da
ITA spa e la rimozione degli effetti, insistendo per l'accoglimento delle domande delle lavoratrici, ivi compresa la domanda risarcitoria.
8. Fissata nuova udienza ex art. 418 c.p.c., la società ha depositato memoria difensiva contestando l'opposizione incidentale.
9. Con la sentenza n. 573 del 23.1.2023, oggetto del presente gravame, il giudice dell'opposizione ha revocato il decreto opposto, dichiarando l'insussistenza della condotta discriminatoria della ITA spa e del conseguente danno.
10. Avverso la pronuncia hanno interposto appello le lavoratrici, con ricorso depositato in data 17.2.2023, insistendo nelle conclusioni già rese con l'originario ricorso introduttivo, come sopra trascritte.
11. Ha resistito al gravame ITA spa chiedendone il rigetto.
12. Si è costituita altresì la Consigliera di parità insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
13. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
14. Il giudice dell'opposizione, richiamati i concetti di discriminazione diretta e indiretta, così come delineati dal d.lgs. n. 198/2006 e precisati dalla giurisprudenza della Corte
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EDU, ha revocato il decreto, dichiarando l'insussistenza della condotta discriminatoria, sulla base dei seguenti rilievi:
- nella materia oggetto del contendere, su chi agisce grava esclusivamente l'onere probatorio di fornire elementi di fatto, anche di carattere statistico, idonei a far presumere
l'esistenza di una discriminazione e, qualora il dato statistico fornito dal ricorrente indichi una condizione di svantaggio per un gruppo di lavoratori, è onere del datore di lavoro dimostrare che le scelte sono state invece effettuate secondo criteri oggettivi e non discriminatori;

- le lavoratrici non hanno assolto l'onere probatorio sulle medesime incombente, tenuto conto delle difese spiegate dalla società, la quale ha allegato, quale motivo fondante la mancata assunzione, l'intervenuta scadenza del certificato RT della NI nel mese di settembre 2021 e l'imminente scadenza dell'abilitazione della RI nel mese di dicembre 2021;

- con l'accordo sindacale erano stati valorizzati quali criteri selettivi oltre al possesso delle competenze e delle esperienze necessarie anche il possesso delle certificazioni necessarie per l'esercizio delle mansioni dei profili da selezionare;

- la procedura selettiva era funzionale all'avvio delle operazioni di volo dal 15 ottobre
2021 e dunque era ragionevole che la società avesse dato precedenza nelle assunzioni ai candidati in possesso delle certificazioni necessarie per operare a bordo dei voli, anziché avviare procedure di aggiornamento delle certificazioni scadute ovvero in scadenza;

- la società ha altresì dedotto di aver assunto la dipendente BO in stato di gravidanza come riferito dalla testa e NI, non rilevando che la lavoratrice appartenesse al personale di terra, dal momento che ha proseguito il servizio in modalità di lavoro agile fino al raggiungimento del periodo di astensione obbligatoria;

- ITA ha dedotto che le assunzioni disposte nel periodo in contestazione erano state eseguite in virtù del piano occupazionale per gli anni 2021-2025 di cui al verbale di accordo del 2 dicembre 2021 e che alla data del 28 giugno 2022, data di notifica del ricorso, risultavano assunti 549 assistenti di volo su un totale programmato di 2800 unità, circostanza non contestata;

- essendo dunque il piano assunzionale ancora in corso, le lavoratrici avevano la possibilità di ripresentare per la propria candidatura non assumendo rilievo che la procedura potesse essere condizionata da fattori esogeni e da variabili non prevedibili, elementi che integrano la normale alea caratterizzante le procedure di assunzione che, in
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difetto di obblighi assunzionali, possono essere interrotti in qualsiasi momento in presenza di sopravvenuti
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