Corte d'Appello Torino, sentenza 19/06/2024, n. 228
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa C F PRESIDENTE
Dott. M A CONSIGLIERE
Dott.ssa S C CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 55/2024 R.G.L. promossa da:
, residente a Boves (CN), Via Don Agostino Pellegrino n. 27, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. N D ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cuneo, Corso Nizza n. 16, per procura a margine del ricorso di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in Firenze, Via Controparte_1
De' Cattani 18, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore delegato Dott. rappresentata e difesa dall'avv. D P Controparte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze Via Cavour 64 per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: mansioni superiori
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 5.2.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 7.5.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Cuneo, ha chiamato in giudizio Parte_1 CP_1
[... chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 18.228,92 per differenze retributive per le mansioni superiori svolte (inquadrabili, secondo la
1
ricorrente, nel I livello CCNL Terziario anziché in quello a lei assegnato, III livello dall'11.7.2013 e, dal 1°.12.2013 fino alla cessazione del rapporto in data 26.6.2017, II livello) e a titolo di indennità di cassa e di maneggio denaro ex art. 205 CCNL, oltre a euro 1.350,29 per TFR.
La convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con l'escussione di alcuni testi, il Tribunale, con sentenza n. 59/2023 pubblicata il 4.8.2023, ha respinto il ricorso.
Propone appello ;
resiste l'appellata. Parte_1
All'udienza del 5.6.2024, all'esito della discussione, la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha respinto il ricorso con le seguenti argomentazioni:
-è circostanza non contestata e documentalmente provata che la ricorrente è stata assunta dalla convenuta l'11.7.2023 con inquadramento nel III livello del CCNL
Terziario, ossia lo stesso livello da lei posseduto al momento del passaggio dalla società Holding Tessile s.r.l. a in forza dell'acquisto del ramo di azienda di cui CP_1
il negozio di Cuneo faceva parte, e che a far data dal 1°.12.2013 le ha CP_1
riconosciuto il ruolo di Store Manager con promozione al superiore inquadramento di
II livello;
-la ricorrente non ha indicato le ragioni dell'inadeguatezza dell'inquadramento nel III livello nel periodo luglio-novembre 2013 e pertanto la domanda sul punto è inammissibile;
-quanto al periodo successivo, la domanda, considerati gli esiti dell'istruttoria orale, è infondata;
-la ricorrente da dicembre 2013 ha assunto le mansioni di Store Manager del punto vendita di Cuneo, essendo l'unica responsabile del negozio risultato CP_1 dall'accorpamento materiale e logistico dei due punti vendita preesistenti, lo store
e lo store kids, i quali comunque restavano due distinti centri di costo, CP_3
ciascuno con la propria cassa e il proprio registro corrispettivi;
in detto punto vendita lavoravano 3-4 dipendenti ed anche la ricorrente svolgeva anche mansioni di addetta alle vendita e turnava con gli altri dipendenti (il negozio era aperto sette giorni su sette dalle 10 alle 20);
-il punto vendita di Cuneo di non era un'unità produttiva ma un'unità locale priva CP_1
di autonomia contabile, amministrativa, gestionale e decisionale, in quanto tutte le
2
decisioni dipendevano dalla sede legale ed operativa della società sita in Firenze;
-dalle testimonianze è emerso che all'interno di lo Store Manager del punto CP_1
vendita non ha alcuna autonomia decisionale né potere di iniziativa riguardo alla scelta degli stock di merce, ai contatti con i fornitori, ai prezzi di vendita, alla scontistica o alle campagne promozionali, che dipendono dall'ufficio commerciale della sede centrale, né in merito all'allestimento delle vetrine, agli orari di apertura e chiusura del negozio, né in relazione all'assunzione del personale del punto vendita e alla gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti addetti al negozio, trattandosi di aspetti che dipendono tutti dalla sede centrale di Firenze;
-inoltre, lo Store Manager è sottoposto al controllo del District Manager (responsabile dell'area) per tutti gli aspetti inerenti all'organizzazione e la gestione del punto vendita;
per il punto vendita di Cuneo il sono stati prima e poi Controparte_4 Persona_1
che si recavano presso il punto vendita almeno una volta al mese e per il resto Per_2
mantenevano contatti continui anche quotidiani via telefono e via e-mail con la ricorrente;
-l'istruttoria orale ha inoltre smentito le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente a supporto della propria domanda: in particolare, non è vero che soltanto la ricorrente avesse la custodia delle chiavi del negozio (a Cuneo, come per ogni negozio CP_1
vi erano quattro mazzi di chiavi, da distribuire ad altrettanti dipendenti, che lavoravano su turni, compreso lo Store Manager), né che avesse la gestione esclusiva della cassa
(il fondo cassa veniva utilizzato, da tutti gli addetti alla vendita, esclusivamente per dare il resto ai clienti che pagavano in contanti e le operazioni di apertura e chiusura della cassa venivano svolte a turno dai vari addetti a seconda degli orari), né che si occupasse della manutenzione del negozio (una società esterna una volta al mese eseguiva la manutenzione ordinaria dei vari punti vendita e della manutenzione straordinaria si occupava il , degli inventari (che venivano fatti una Controparte_4 volta all'anno da ditte esterne incaricate dalla sede centrale), né della predisposizione in autonomia dei turni del personale (la ricorrente preparava una proposta che poi doveva essere approvata dal ;
Controparte_4
-è emerso che la ricorrente ha coordinato gli addetti alle vendita che lavoravano nel negozio (forniva agli altri addetti alle vendite, soprattutto all'inizio della loro attività, le indicazioni esecutive sulle attività da svolgere, sempre però nei limiti delle mansioni assegnate ad ognuno sulla base del contratto di lavoro), ma ciò non è determinante per l'inquadramento nel I livello, considerato che le funzioni di coordinamento e
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controllo del personale sono proprie anche del II livello, assegnato alla ricorrente;
-dall'istruttoria svolta è dunque emerso che la ricorrente svolgesse un lavoro di concetto, con una certa autonomia operativa, con funzioni di coordinamento e controllo del personale addetto al punto vendita di cui era responsabile, ma tuttavia sempre nel rispetto delle direttive decisionali, gestionali, amministrative, commerciali e contabili assunte dalla sede centrale di Firenze e sotto il costante controllo del superiore gerarchico (District Manager), con conseguente correttezza dell'inquadramento nel II livello;
-è infondata anche la domanda di pagamento dell'indennità di cassa in mancanza di prova dei presupposti previsti dal CCNL in quanto il punto vendita di Cuneo non era un'unità produttiva ma un'unità locale priva di autonomia contabile e priva di un reparto cassa, e in quanto la gestione della cassa non era prerogativa esclusiva della ricorrente e pertanto quest'ultima, a differenza di quanto richiesto dall'art. 205 CCNL, non era adibita ad operazioni di cassa con carattere di continuità, né vi è prova della piena e completa responsabilità della gestione della cassa con obbligo di accollarsi le eventuali differenze.
2. L'appellante, senza impugnare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la domanda inammissibile per genericità delle allegazioni con riferimento al periodo luglio- novembre 2013 (statuizione pertanto passata in giudicato), contesta la sentenza proponendo due motivi (il terzo motivo, relativo alla condanna al rimborso delle spese della controparte, non è in realtà un autonomo motivo di impugnazione, ma la mera richiesta di disporre sulle spese in conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi attinenti al merito delle domande).
2.1. Con il primo lamenta la “violazione e falsa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa C F PRESIDENTE
Dott. M A CONSIGLIERE
Dott.ssa S C CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 55/2024 R.G.L. promossa da:
, residente a Boves (CN), Via Don Agostino Pellegrino n. 27, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. N D ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cuneo, Corso Nizza n. 16, per procura a margine del ricorso di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in Firenze, Via Controparte_1
De' Cattani 18, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore delegato Dott. rappresentata e difesa dall'avv. D P Controparte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze Via Cavour 64 per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: mansioni superiori
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 5.2.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 7.5.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Cuneo, ha chiamato in giudizio Parte_1 CP_1
[... chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 18.228,92 per differenze retributive per le mansioni superiori svolte (inquadrabili, secondo la
1
ricorrente, nel I livello CCNL Terziario anziché in quello a lei assegnato, III livello dall'11.7.2013 e, dal 1°.12.2013 fino alla cessazione del rapporto in data 26.6.2017, II livello) e a titolo di indennità di cassa e di maneggio denaro ex art. 205 CCNL, oltre a euro 1.350,29 per TFR.
La convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con l'escussione di alcuni testi, il Tribunale, con sentenza n. 59/2023 pubblicata il 4.8.2023, ha respinto il ricorso.
Propone appello ;
resiste l'appellata. Parte_1
All'udienza del 5.6.2024, all'esito della discussione, la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha respinto il ricorso con le seguenti argomentazioni:
-è circostanza non contestata e documentalmente provata che la ricorrente è stata assunta dalla convenuta l'11.7.2023 con inquadramento nel III livello del CCNL
Terziario, ossia lo stesso livello da lei posseduto al momento del passaggio dalla società Holding Tessile s.r.l. a in forza dell'acquisto del ramo di azienda di cui CP_1
il negozio di Cuneo faceva parte, e che a far data dal 1°.12.2013 le ha CP_1
riconosciuto il ruolo di Store Manager con promozione al superiore inquadramento di
II livello;
-la ricorrente non ha indicato le ragioni dell'inadeguatezza dell'inquadramento nel III livello nel periodo luglio-novembre 2013 e pertanto la domanda sul punto è inammissibile;
-quanto al periodo successivo, la domanda, considerati gli esiti dell'istruttoria orale, è infondata;
-la ricorrente da dicembre 2013 ha assunto le mansioni di Store Manager del punto vendita di Cuneo, essendo l'unica responsabile del negozio risultato CP_1 dall'accorpamento materiale e logistico dei due punti vendita preesistenti, lo store
e lo store kids, i quali comunque restavano due distinti centri di costo, CP_3
ciascuno con la propria cassa e il proprio registro corrispettivi;
in detto punto vendita lavoravano 3-4 dipendenti ed anche la ricorrente svolgeva anche mansioni di addetta alle vendita e turnava con gli altri dipendenti (il negozio era aperto sette giorni su sette dalle 10 alle 20);
-il punto vendita di Cuneo di non era un'unità produttiva ma un'unità locale priva CP_1
di autonomia contabile, amministrativa, gestionale e decisionale, in quanto tutte le
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decisioni dipendevano dalla sede legale ed operativa della società sita in Firenze;
-dalle testimonianze è emerso che all'interno di lo Store Manager del punto CP_1
vendita non ha alcuna autonomia decisionale né potere di iniziativa riguardo alla scelta degli stock di merce, ai contatti con i fornitori, ai prezzi di vendita, alla scontistica o alle campagne promozionali, che dipendono dall'ufficio commerciale della sede centrale, né in merito all'allestimento delle vetrine, agli orari di apertura e chiusura del negozio, né in relazione all'assunzione del personale del punto vendita e alla gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti addetti al negozio, trattandosi di aspetti che dipendono tutti dalla sede centrale di Firenze;
-inoltre, lo Store Manager è sottoposto al controllo del District Manager (responsabile dell'area) per tutti gli aspetti inerenti all'organizzazione e la gestione del punto vendita;
per il punto vendita di Cuneo il sono stati prima e poi Controparte_4 Persona_1
che si recavano presso il punto vendita almeno una volta al mese e per il resto Per_2
mantenevano contatti continui anche quotidiani via telefono e via e-mail con la ricorrente;
-l'istruttoria orale ha inoltre smentito le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente a supporto della propria domanda: in particolare, non è vero che soltanto la ricorrente avesse la custodia delle chiavi del negozio (a Cuneo, come per ogni negozio CP_1
vi erano quattro mazzi di chiavi, da distribuire ad altrettanti dipendenti, che lavoravano su turni, compreso lo Store Manager), né che avesse la gestione esclusiva della cassa
(il fondo cassa veniva utilizzato, da tutti gli addetti alla vendita, esclusivamente per dare il resto ai clienti che pagavano in contanti e le operazioni di apertura e chiusura della cassa venivano svolte a turno dai vari addetti a seconda degli orari), né che si occupasse della manutenzione del negozio (una società esterna una volta al mese eseguiva la manutenzione ordinaria dei vari punti vendita e della manutenzione straordinaria si occupava il , degli inventari (che venivano fatti una Controparte_4 volta all'anno da ditte esterne incaricate dalla sede centrale), né della predisposizione in autonomia dei turni del personale (la ricorrente preparava una proposta che poi doveva essere approvata dal ;
Controparte_4
-è emerso che la ricorrente ha coordinato gli addetti alle vendita che lavoravano nel negozio (forniva agli altri addetti alle vendite, soprattutto all'inizio della loro attività, le indicazioni esecutive sulle attività da svolgere, sempre però nei limiti delle mansioni assegnate ad ognuno sulla base del contratto di lavoro), ma ciò non è determinante per l'inquadramento nel I livello, considerato che le funzioni di coordinamento e
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controllo del personale sono proprie anche del II livello, assegnato alla ricorrente;
-dall'istruttoria svolta è dunque emerso che la ricorrente svolgesse un lavoro di concetto, con una certa autonomia operativa, con funzioni di coordinamento e controllo del personale addetto al punto vendita di cui era responsabile, ma tuttavia sempre nel rispetto delle direttive decisionali, gestionali, amministrative, commerciali e contabili assunte dalla sede centrale di Firenze e sotto il costante controllo del superiore gerarchico (District Manager), con conseguente correttezza dell'inquadramento nel II livello;
-è infondata anche la domanda di pagamento dell'indennità di cassa in mancanza di prova dei presupposti previsti dal CCNL in quanto il punto vendita di Cuneo non era un'unità produttiva ma un'unità locale priva di autonomia contabile e priva di un reparto cassa, e in quanto la gestione della cassa non era prerogativa esclusiva della ricorrente e pertanto quest'ultima, a differenza di quanto richiesto dall'art. 205 CCNL, non era adibita ad operazioni di cassa con carattere di continuità, né vi è prova della piena e completa responsabilità della gestione della cassa con obbligo di accollarsi le eventuali differenze.
2. L'appellante, senza impugnare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la domanda inammissibile per genericità delle allegazioni con riferimento al periodo luglio- novembre 2013 (statuizione pertanto passata in giudicato), contesta la sentenza proponendo due motivi (il terzo motivo, relativo alla condanna al rimborso delle spese della controparte, non è in realtà un autonomo motivo di impugnazione, ma la mera richiesta di disporre sulle spese in conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi attinenti al merito delle domande).
2.1. Con il primo lamenta la “violazione e falsa
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