Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2024, n. 1623

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2024, n. 1623
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 1623
Data del deposito : 15 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott. IG Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 847 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
ER PA NC (C.F. [...]), rapp.ta e difesa dall'avv.
Tommaso Esposito, giusta procura in atti
Appellante
E

ER AN (C.F. [...]), ER EL (C.F.
[...]), ER AN (C.F. [...]), ER
LO (C.F. [...]), ER AF (C.F.
[...]), ER IG (C.F. [...]), ER
AN (C.F. [...]), rapp.ti e difesi dall'avv. Giovanna Marro, giusta procura in atti
Appellati
FATTI DI CAUSA




1. Con atto di citazione TI NI, premettendo che in data 03.11.1998 ad Afragola
(NA) era deceduto ab intestato il coniuge ER BA, nato a [...] il
18.06.1926, lasciando quali eredi legittimi la stessa coniuge e gli otto figli (TA, GI,
AN, IG, NT, TR EN, NI, e RA) conveniva in giudizio i propri figli al fine di: “a) sentir dichiarare aperta la successione di BA ER;
b) sentir nominare un C.T.U. per accertare la consistenza di tutti gli immobili – e cioè sia del 50% appartenenti all'attrice iure proprio, sia del 50% relitto dal defunto – e, quindi, per formare un unico e comodo progetto di divisione;
c) sentir ordinare la divisione dei cespiti, attribuendo all'istante una quota pari a 666,66/1000 e a ciascuno dei convenuti una quota pari a 41,66/1000 ovvero, nel caso dell'indivisibilità, sentir provvedere per la vendita all'incanto di tutti gli immobili, con la divisione del ricavato nel rispetto delle quote millesimali di cui sopra;
d) sentir porre le spese processuali a carico della massa ovvero sentir condannare a pagare le stesse quei convenuti che si opponessero alla divisione”
.

2. Si costituivano ER AN, ER NI, ER RA e ER IG, i quali dichiaravano di aderire alla richiesta formulata dall'attrice di scioglimento della comunione, precisando, però, che la relativa divisione avrebbe dovuto comprendere tutti i beni, sia mobili che immobili, del defunto. In particolare, menzionavano, in aggiunta ai beni individuati dall'attrice, un motocarro da trasporto tg. NA295250 e una Fiat Panda tg. AA951CY, entrambi di proprietà esclusiva del defunto ER BA;
titoli, fondi comuni e contanti depositati all'epoca del decesso di ER BA presso il Credito Emiliano – Agenzia di
Afragola, Corso Garibaldi n. 2 – cod. Rapporto n. 486/000/007495 cointestato alla sig.ra
TI NI e al defunto coniuge;
titoli, libretti e buoni postali esistenti all'epoca del decesso e intestati, o comunque cointestati al defunto, presso l'Ufficio postale di Afragola via S. Marco;
prestiti fiduciari concessi per circa £ 20.000.0000 ad ER GI, per £
20.000.000 ai coniugi D'TÒ EN e TA IO (figlia di ER TA) e £
20.000.000 ad ER IG (unico prestito evidenziato nella denunzia di successione).
Chiedevano, inoltre, che nell'ambito della divisione venissero opportunamente valutate le migliorie apportate da alcuni degli eredi ad appartamenti che, secondo quanto manifestato dai genitori in vita, sarebbero successivamente divenuti di loro proprietà.
Aggiungevano che dalla morte di ER BA la sola attrice amministrava e gestiva sia la quota di beni di sua proprietà che quella della massa ereditaria, percependone in via esclusiva i frutti e impendendo l'intervento di ogni altro coerede.
Alla luce di quanto esposto, spiegavano domanda riconvenzionale volta a far rendere il conto all'attrice, a far data dal giorno di apertura della successione e fino allo scioglimento della comunione ereditaria, della gestione di tutti i beni mobili, mobili registrati e immobili del defunto ER BA, versando a ER AN, ER NI, ER IG e ER
RA quanto agli stessi dovuto, quali coeredi, nei limiti della quota di loro spettanza.
Tanto premesso, concludevano chiedendo di: “1) Dichiarata aperta la successione del sig.
ER BA ,e a seguito della formazione delle rispettive quote considerati nella massa tutti i beni oggetto della comunione ereditaria, procedere allo scioglimento della comunione così come richiesto da parte attrice " con un unico e comodo progetto di divisione " a seguito di C.T.U ,considerando nella formazione e valutazione delle singole quote le migliorie apportate agli appartamenti dagli eredi e le specifiche richieste avanzate, con l'assenso degli altri due coeredi, dai sigg. ER AN ed ER IG di vedersi attribuire i due appartamenti indicati e individuati in premessa. salvo conguagli con altri beni ereditari e/o denaro a compensazione delle altre quote 2) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare la sig. TI NI, immessasi nel possesso e nel godimento esclusivo dei beni ereditari, a render conto della gestione degli stessi restituendo ai comparenti, nei limiti della quota di loro spettanza, i frutti percepiti e/o che avrebbe potuto percepire dagli stessi in costanza del rapporto di comunione ereditaria. 3) Condannare la sig.ra TI NI a spese, diritti ed onorari di giudizio 4) In via Istruttoria (…)”.

3. Con comparsa depositata il 12.11.2010 si costituiva ER TR EN chiedendo di disporre la divisione del patrimonio ereditario tra tutti i coeredi del de cuius BA
ER, ponendo a carico della massa ereditaria le spese legali.

4. All'udienza del 6.10.2011, il Tribunale dichiarava il decesso dell'attrice TI NI e prendeva atto della contestuale costituzione, con intervento volontario, degli eredi ER
TA, ER GI, ER NT, ER AN, ER IG, ER RA e
ER NI, i quali proponevano istanza affinché il tribunale, in considerazione del decesso della madre TI NI, volesse procedere alla divisione ereditaria dei beni
a loro pervenuti sia dalla successione ereditaria apertasi a seguito del decesso del padre
ER BA che da quella apertasi a seguito del decesso di TI NI, assegnando a ciascuno degli eredi legittimi la quota di sua pertinenza, così come determinata dal ctu ed in base allo schema di assegnazione dei singoli beni, con conguaglio in denaro al fine della formazione delle quote ereditaria a ciascun erede legittimo spettante.


5. Con la sentenza n. 11459, pubblicata il 30 dicembre 2019, il tribunale di Napoli così provvedeva:
“a) dichiara aperta la successione del de cuius ER BA, nato a [...] il
18/06/1926 e deceduto il 03/11/1998 a Pollena Trocchia e della de cuius TI NI, nata ad [...] il [...] e deceduta ad Acerra il 09/05/2011;

b) accerta e dichiara che l'eredità dei predetti si è devoluta ex lege, in parti uguali, in favore dei figli ER AN, NI, RA, IG, TA, GI, NT e TR
EN;

c) accerta e dichiara che l'asse ereditario è composto dai seguenti beni immobili: sei appartamenti siti ad Afragola, Via Parini n. 12, identificati al NCEU del Comune di Afragola al foglio 11, p.lla 355, sub 2-3-4-5-6-7;
deposito seminterrato sito ad Afragola, Via Parini n.

12, identificato al NCEU del Comune di Afragola al foglio 11, p.lla 355, sub 9;
deposito seminterrato sito ad Afragola, Via Parini n. 12, identificato al NCEU del Comune di Afragola al foglio 11, p.lla 355, sub 8;
terreno agricolo identificato al Catasto Terreni del Comune di

Afragola al foglio 12, p.lla 189, qualità seminativo irriguo di mq. 702,00;

d) dispone l'attribuzione, in piena proprietà, in favore di ER TA dell'appartamento sito ad Afragola, Via Parini n. 12, identificato al NCEU del Comune di Afragola al foglio 11,
p.lla 355, sub 4;
deposito seminterrato sito ad Afragola, Via Parini n. 12, identificato al NCEU del Comune di Afragola al foglio 11, p.lla 355, sub 9;

e) dispone l'attribuzione, in piena proprietà, in favore di ER AN dei due appartamenti siti ad Afragola, Via Parini n. 12, identificati al NCEU del Comune di Afragola al foglio 11,
p.lla 355, sub 6 e sub 7;

f) dispone l'attribuzione, in piena proprietà, in favore di ER NT dell'appartamento sito ad Afragola, Via Parini n. 12, identificato al NCEU del Comune di Afragola al foglio 11,
p.lla 355, sub 3 e del deposito seminterrato sito ad Afragola, Via Parini n. 12, identificato al
NCEU del Comune di Afragola al foglio 11, p.lla 355, sub 8;

g) dispone l'attribuzione, in piena proprietà, in favore di ER NI dell'appartamento sito ad Afragola, Via Parini n. 12, identificato al NCEU del Comune di Afragola al foglio 11,
p.lla 355, sub 5;

h) dispone l'attribuzione in favore di ER AN e ER NI della proprietà nella misura del 50% cadauno e pro indiviso l'appartamento sito ad Afragola, Via Parini n. 12, identificato al NCEU del Comune di Afragola al foglio 11, p.lla 355, sub 2 e terreno agricolo identificato al Catasto Terreni del Comune di Afragola al foglio 12, p.lla 189, qualità seminativo irriguo di mq. 702,00;

i) dispone l'attribuzione in favore di ER TR EN della quota costituita dall'importo di € 68.875,00 per cui, operata la compensazione con il minore importo di €
65.100,00 dovuto da ER TR EN in favore della massa ereditaria a titolo di indennità di occupazione, condanna i coeredi ER AN, NI, RA, IG,
TA, GI, NT a versare, in favore di ER TR EN, ciascuno in ragione della propria quota, l'importo complessivo di € 3.755,00;

l) liquida le spese di giudizio sostenute da ER AN, NI, RA, IG, TA,
GI, NT in € 16.436,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario
15%, Cpa e Iva come per legge, ponendole a carico della massa pro quota, con attribuzione all'Avv. Silvio Iodice;

m) liquida le spese di giudizio sostenute da ER TR EN in € 5.870,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, Cpa e Iva come per legge, ponendole a carico della massa pro quota, con attribuzione all'Avv. IO Ferrara;

n) pone definitivamente a carico della massa pro quota le spese di C.T.U. come liquidate, in via provvisoria, in corso di causa, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;

o) autorizza la competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari) alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.”
In motivazione deduceva: che andava dichiarata aperta la successione ab
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