Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/02/2025, n. 186

CA L'Aquila
Sentenza
11 febbraio 2025
0
0
05:06:40
CA L'Aquila
Sentenza
11 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/02/2025, n. 186
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 186
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 276/2023 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 19/3/2024 all'esito dell'ordinanza del
21/3/2024 e promossa
DA
GI LO (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv.
BENEDETTI MARIA PINA
- APPELLANTE -
CONTRO
DI MENNO COSTRUZIONI SNC DI AMERICO & LUCIANO DI MENNO DI BUCCHIANICO
(C.F. 01406260693 ) rappresentato e difeso dall'Avv. NASUTI PIERO
PERFETTI GRAZIA rappresentata e difesa dall'Avv. FATTORE ANTONIO
- APPELLATI - avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 288/2022 pubblicata il 25/08/2022 resa all'esito del procedimento RG n. 176/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante impugna la sentenza con la quale il
Tribunale di Lanciano ha ritenuto la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta
1
da GR FE e AN LO contro la società Di EN TR SNC che vantava un credito discendente da lavori e materiali extra capitolato e da due assegni bancari per un 'importo complessivo di euro 6.802,27
Gli opponenti contestavano la pretesa sostenendo di aver già corrisposto l'intera somma dovuta per lavori edili e materiali extra capitolato, come attestato da una dichiarazione del legale rappresentante della società convenuta ed hanno chiesto la restituzione dei due assegni bancari che deducono essere indebitamente ricevuti in quanto consegnati a seguito di minaccia e relativi a somme non dovute.
La società opposta ha chiesto di dichiarare l'opposizione tardiva e quindi inammissibile, oppure di confermare il decreto ingiuntivo poichè la pretesa era comunque fondata nel merito.
Il Tribunale fonda la sua decisione circa la ritenuta tardività dell'opposizione monitoria ritenendo che l'opposizione fosse stata proposta oltre il termine di 40 giorni calcolato dalla data di "compiuta giacenza" della notifica del decreto ingiuntivo.
L'appellante censura la sentenza ritenendone contraddittoria la motivazione poichè ha ritenuto tardiva l'opposizione basandosi sulla data di compiuta giacenza del 29.12.2017, ma nella stessa sentenza ha affermato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il
10.01.2018, rendendo quindi l'opposizione del 14.02.2018 tempestiva.
Il Tribunale, infatti, ha male interpretato la documentazione relativa alla notifica del decreto ingiuntivo, non considerando che la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) non risulta correttamente notificata, come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione.
Nel merito ribadisce le contestazioni sollevate in sede di opposizione, evidenziando che la somma richiesta dalla Di EN TR era stata già interamente pagata e che la società non aveva alcun diritto a pretendere il pagamento dei due assegni contestati e reiterando la richiesta di restituzione degli assegni di € 2.100,00 e € 2.000,00 che nella sua prospettazione sarebbero stati rilasciati sotto pressione e senza un effettivo titolo giuridico.
Così, quindi, conclude: “in riforma della sentenza Tribunale Monocratico di Lanciano – dott.ssa D'Alfonso- n. 288/2022 pubblicata il 25.08.2022,mai notificata, dichiarare tempestivo l'atto di citazione in opposizione proposto da AN LO (unitamente a
FE GR) notificato il 14.02.2018 all'opposto e conseguentemente accogliere
l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando la sua nullità e/o
2 inefficacia e per l'effetto dichiararsi l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria vantabile dalla Di EN TR snc di ME & AN Di EN Di NI nei confronti dei sigg.ri LO AN e GR FE, per tutti i motivi in premessa ed in fatto esposti. Voglia altresì la Corte adita in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale : accertare e dichiarare che i due assegni tratti sulla BPER di cui uno €
2.100,00 con scadenza all'11.5.2016 e l'altro di € 2.000,00, con scadenza al 10.6.2016, sono stati indebitamente ricevuti dalla società opposta, pertanto condannare la predetta società alla loro restituzione in favore degli opponenti AN LO e GR FE.
Condannare, altresì, controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia, o in quella prudenzialmente indicata di € 6.000,00. Condannare, inoltre, parte opposta alle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituisce la parte appellata, contestando le ragioni del gravame ed argomentando in ordine al passaggio in giudicato della sentenza per GR FE, non avendo costei, coobbligata solidale, impugnato la sentenza,
Contesta la eccepita contraddittorietà della sentenza poichè il Tribunale ha riportato un mero dato di fatto: i plichi contenenti il decreto ingiuntivo n. 389/2017 furono ritirati dal
AN il 10.01.2018, sicchè il termine di 40 giorni per l'opposizione è scaduto il
7.02.2018, mentre l'opposizione è stata presentata solo il 14.02.2018, rendendola tardiva e inammissibile.
Ribadisce la correttezza della decisione impugnata in punto di tardività avendo fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte espressi da Cassazione Sez. 6 n.
3141/2022 e Sezioni Unite n. 10012/2021.
Nel merito, la società appellata nega ogni comportamento scorretto, ribadendo che gli assegni furono consegnati volontariamente e facevano parte degli accordi contrattuali non essendoci prove che dimostrino che gli assegni furono rilasciati sotto minaccia o che la società abbia cercato di eludere la fatturazione e la tassazione, così come dedotto dall'appellante.
In ordine ai lavori eseguiti dall'appellato non risultando contestazioni sui lavori eseguiti né richieste di risarcimento durante il rapporto contrattuale, correttamente il Tribunale ha rigettato le richieste di CTU formulate in sede di opposizione.
3
All'esito, quindi, così conclude: “a)-rigettare l'appello in ogni sua parte, perché infondato in fatto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi