Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/02/2024, n. 127

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/02/2024, n. 127
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 127
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:

1. dott. Raffaella Brocca - Presidente -

2. dott. Consiglia Invitto - Consigliere -

3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1154 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2021 TRA
PA CO (c.f. [...]) - MO CO
(c.f.[...]), rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Valerio Corvaglia, , presso il cui studio in Uggiano La Chiesa (LE), alla Via Degli Ulivi,
n. 30 sono elettivamente domiciliati
appellante
E
IM SP (già EL IT SP) (p.i.00488410010), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Perone presso il cui studio in Montesarchio, Via Napoli, P.co Europa è elettivamente domiciliata
appellata
AVVERSO la sentenza n. 1626/2021 del Tribunale di Lecce, depositata il 28.05.2021 (R.G. n. 1500/2018)
******* All'udienza collegiale del 19.9.2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I sigg.ri CO convennero EL IT SP (oggi TI SP) per sentirla condannare alla rimozione e spostamento di alcuni cavi telefonici situati su facciata e terrazza degli immobili degli attori ed al risarcimento dei danni subiti.
EL si costituì eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della giurisdizione dell'AGA, e, nel merito, chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con la sentenza in epigrafe
(depositata il 28.05.2021) con la quale il Tribunale di Lecce ha così statuito:
“Accoglie parzialmente la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna EL IT S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a rimuovere a proprie
1 spese, dagli edifici degli attori siti in Uggiano La Chiesa in via Badisco rispettivamente ai civici n. 118 e 112, i cavi, i fili, i tiranti ed ogni altro oggetto di proprietà di esso gestore telefonico”;

“Rigetta la domanda risarcitoria in quanto sfornita di prova”;

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite …”.
Avverso la decisione hanno proposto appello PA e MO CO con atto notificato il 28.12.2021. L'appellata TI SP si è costituita chiedendo la conferma dell'impugnata decisione. All'udienza collegiale del 19.9.2023, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Gli appellanti si dolgono dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha:
(1) ingiustamente rigettato la domanda risarcitoria dei danni derivanti dall'illegittimo asservimento degli immobili degli appellanti;

(2) ingiustamente omesso di condannare l'appellata al risarcimento dei danni da responsabilità ex art. 96 c.p.c. o, in subordine, ex art. 3 c.p.c.;

(3) ingiustamente liquidato le spese processuali in violazione del D.M.55/2014.
*********
Il primo motivo di appello è fondato per quanto di ragione. Gli appellanti, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado dedussero:
“Il tutto, fatto salvo il diritto dei Sigg.ri CO … a percepire … la dovuta indennità ex art. 92 D.Lgs. n,. 259 ed art. 44 e ss. D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 per la servitù di fatto imposta, sine titulo, fino ad oggi e, ovviamente, il conseguente risarcimento del danno derivante dalla illegittima compromissione del diritto di proprietà e del decoro degli immobili, nonché del diritto alla salute (data la manifesta
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